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PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento): cos'è e quando è obbligatorio

Il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento che va redatto nei cantieri in cui si svolgono lavori edili o civili in appalto e in cui, per l’esecuzione dei lavori, sono presenti più imprese esecutrici, contemporaneamente o non.

Vediamo un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:

CHE COS’È IL PSC?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, o PSC di cantiere, è un documento costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.

La finalità del PSC di cantiere è prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,

CHI REDIGE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO?

La redazione del PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), invece, verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e lo adegua in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

 

QUANDO È OBBLIGATORIO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO?

Come abbiamo visto è obbligatorio redigere il PSC di cantiere quando un committente deve affidare lavori edili o civili in appalto a più imprese esecutrici.

Negli Allegati X e XI del D.Lgs. 81/08 sono presenti gli elenchi dei lavori per i quali è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L’Allegato X definisce i lavori edili o di ingegneria civile e comprende i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

L’Allegato XI, invece, definisce i lavori che comportano rischi particolari per la salute dei lavoratori e che prevedono anch’essi la redazione del PSC di cantiere:

  • lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera;
  • lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
  • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
  • lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
  • lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
  • lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
  • lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
  • lavori subacquei con respiratori;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori comportanti l’impiego di esplosivi;
  • lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

QUALI INFORMAZIONI DEVE CONTENERE IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO?

Il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento va redatto rispettando le indicazioni sui contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, vediamo quali sono:

  • identificazione e descrizione dell’opera (indirizzo del cantiere, descrizioni del contesto e dell’opera);
  • individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (nominativi di responsabile dei lavori, CSP/CSE, datore di lavoro, etc);
  • relazione sulla valutazione dei rischi del cantiere;
  • scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive con riferimento all’area del cantiere, all’organizzazione del cantiere e delle lavorazioni;
  • prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale con riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese;
  • modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
  • durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • stima dei costi della sicurezza.
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