CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER LA FORMAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA |
PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (16 ore)Per maggiori informazioni e per iscriversi, clicca qui PRIMO SOCCORSO GRUPPO B e C (12 ore)Per maggiori informazioni e per iscriversi, clicca qui |
Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al primo soccorso. Vega Formazione propone i corsi aggiornati secondo le indicazione del Decreto Ministeriale sopraccitato. |
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A (16 ore)
Per fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra di primo soccorso per aziende di gruppo A
CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e DI GRUPPO C (12 ore)
Per fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra di primo soccorso per aziende di gruppo B e di gruppo C
Classificazione delle aziende:
Gruppo A:
I) aziende o unità' produttive con attività' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività' minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalla statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B:
aziende o unità' produttive con tre o più' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Obblighi e sanzioni per l’inadempimento
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati