CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER LA FORMAZIONE DELLE SQUADRE DI EMERGENZA

FAQ
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PRIMO SOCCORSO GRUPPO A (16 ore)

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PRIMO SOCCORSO GRUPPO B e C (12 ore)

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CORSI DI PRIMO SOCCORSO

Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli addetti al primo soccorso.
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti alla squadre di primo soccorso.

Vega Formazione propone i corsi aggiornati secondo le indicazione del Decreto Ministeriale sopraccitato.
Al termine di ciascun corso Vega Formazione, Ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto e certificato ISO 9001:2000, rilascia l'attestato di partecipazione.


CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO A (16 ore)
Per fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra di primo soccorso per aziende di gruppo A

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO B e DI GRUPPO C (12 ore)
Per fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra di primo soccorso per aziende di gruppo B e di gruppo C

Classificazione delle aziende:
Gruppo A:
I) aziende o unità' produttive con attività' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività' minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalla statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B:
aziende o unità' produttive con tre o più' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Obblighi e sanzioni per l’inadempimento
Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera l). Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non informati/formati/addestrati