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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO MODELLI ORGANIZZATIVI DI CUI AL D.LGS. 231/01 (AGGIORNAMENTO RSPP E ASPP) – 8 ORE

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

La legislazione vigente non stabilisce precisi requisiti per i membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01.



Alcune indicazioni sono rintracciabili nella bibliografia e nella giurisprudenza.



In generale, i membri dell’OdV, per poter svolgere un’efficace azione di controllo, dovranno possedere conoscenze e competenze sulle tematiche oggetto di verifica da parte dello stesso OdV. Essendo i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose annoverati tra quelli presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, una figura di “esperto” in materia di salute e sicurezza sul lavoro è certamente idonea nella compagine di un OdV che possa svolgere efficacemente la sua funzione di vigilanza.



Rimane inteso che sarà l’amministratore dell’azienda che incarica l’OdV a determinare quali competenze, conoscenze e caratteristiche devono possedere i membri dell’OdV.


RISPOSTA:

Qualsiasi modello adotti l’azienda è esimente se e solo se risponde ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/01 (e art. 30 D. Lgs. 81/08 per i reati in materia di sicurezza). In linea generale, pertanto, un SGSL non ha tali requisiti, e non solo perché non prevede un sistema disciplinare. Si vedano i requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/01: con particolare riferimento alle lettere a), b), c) e d. Analogamente per quanto riguarda l’ente di certificazione esterno: tale ente ha la finalità di accertare la conformità del SGS ai requisiti di una norma di riferimento (ISO 45001), pertanto non svolge (nemmeno contrattualmente) i compiti a carico dell’organismo di vigilanza, come indicato nel D. Lgs. 231/01, né ha le attribuzioni dallo stesso decreto previste.


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