In assenza di standard, linee guida e altri documenti che specificano le caratteristiche e i requisiti da rispettare durante la formazione in Videoconferenza Sincrona (o FAD Sincrona) sulla sicurezza (e non solo), AIESiL (Associazione Italiana imprese Esperte in Sicurezza del Lavoro e Ambiente) ha predisposto le “Indicazioni Operative per l'erogazione della Formazione in modalità Videoconferenza” con lo scopo di definire i requisiti che devono essere soddisfatti per effettuare un’attività formativa “a distanza” in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) efficace quanto la formazione in aula (detta anche “residenziale”).
D’altra parte gli attuali sistemi informatici e di comunicazione consentono collegamenti audio/video di elevata qualità e quindi di svolgere attività formative utilizzando la Videoconferenza Sincrona, o FAD Sincrona, con conseguenti numerosi vantaggi, tra le quali la riduzione dei rischi, dell’inquinamento e dei tempi dovuti ai trasferimenti dei discenti presso la sede di erogazione del corso.
La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) non va confusa con l’E-Learning (FAD Asincrona), che costituisce un’altra modalità di formazione “a distanza”. La circolare del Ministero dell’Interno del 22/06/2016 che ha per oggetto “Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011 - Metodologie di Formazione a Distanza” definisce la Videoconferenza Sincrona come segue:
“Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze”.
La formazione in Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) consente l’interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti.
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Con la conversione in legge del D.L. 24/03/2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022, è stato introdotto l’Art. 9-bis sulla Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale articolo precisa che:
“Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.
In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula che in Videoconferenza Sincrona.
La Videoconferenza Sincrona (FAD Sincrona) è uno strumento per “fare formazione” in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma per essere efficacie richiede l’uso di sistemi informativi, metodologie didattiche e tecniche formative specifiche.
Dal 20 luglio 2023 è in vigore la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 “Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona”. Si tratta di una guida metodologica, operativa e gestionale a carattere volontario che vuole fungere da supporto per i soggetti formatori abilitati dalla legislazione vigente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), i quali intendono avvalersi della videoconferenza sincrona (FAD Sincrona o anche, come indicato nella prassi di riferimento, VCS) come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa.
La UNI/PdR 149:2023 si rivolge ai soggetti formatori abilitati dalla legislazione vigente a erogare la formazione obbligatoria su SSL individuati in: Soggetti istituzionali (Amministrazioni pubbliche), Organismi Paritetici, Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento delle Regioni e Provincia autonoma.
La prassi di riferimento propone un approccio per processi secondo il ciclo di Deming (Plan-Do-Check-ACT o PDCA) volto ad assicurare la qualità dei singoli processi di produzione della formazione erogata in VCS mediante l’impiego di adeguate risorse e nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni.
Oltre alle competenze previste per i soggetti impiegati nella formazione in presenza, per la formazione in FAD Sincrona gli enti formatori devono garantire che siano presenti profili con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità per gestire e presidiare i processi di erogazione della formazione in videoconferenza sincrona e che tali capacità siano mantenute nel tempo. Le figure professionali indispensabili sono: Responsabile dei processi formativi, Docente, Tutor d’aula virtuale e Tecnico esperto nella gestione della piattaforma multimediale.
La UNI/PdR 149:2023 fornisce poi indicazioni sulle caratteristiche che devono avere le piattaforme multimediali utilizzate dal soggetto formatore e le postazioni degli utenti.
Per quanto riguarda le procedure e modalità di erogazione dei corsi in Videoconferenza Sincrona, la prassi di riferimento individua gli elementi di cui tener conto prima (informazioni che il soggetto formatore deve fornire al discente), durante (verifiche e riscontri in capo al tutor e/o al docente) e al termine (monitoraggio e valutazione che spettano al soggetto formatore) dell’erogazione del corso in FAD Sincrona.
Molta attenzione viene posta poi sull’aspetto della protezione ed il trattamento dei dati personali di discenti, docenti e tutor d’aula virtuale.
La prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 è scaricabile gratuitamente sul sito dell’UNI al seguente link: UNI/PdR 149:2023.
Riportiamo di seguito quelle che riteniamo le “10 Regole d’oro” che devono essere soddisfatte per un’attività formativa in Videoconferenza Sincrona efficace come in aula.
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