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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Formazione in Videoconferenza sulla sicurezza: indicazioni operative

In assenza di standard, linee guida e altri documenti che specificano le caratteristiche e i requisiti da rispettare durante la formazione in Videoconferenza (FAD Sincrona) sulla sicurezza (e non solo)AIESiL (Associazione Italiana imprese Esperte in Sicurezza del Lavoro e Ambiente) ha predisposto le Indicazioni Operative per l'erogazione della Formazione in modalità Videoconferenza con lo scopo di definire i requisiti che devono essere soddisfatti per effettuare un’attività formativa “a distanza” in Videoconferenza (FAD Sincrona) efficace quanto la formazione in aula (detta anche “residenziale”).

D’altra parte gli attuali sistemi informatici e di comunicazione consentono collegamenti audio/video di elevata qualità e quindi di svolgere attività formative utilizzando la Videoconferenza, o FAD Sincrona, con conseguenti numerosi vantaggi, tra le quali la riduzione dei rischi, dell’inquinamento e dei tempi dovuti ai trasferimenti dei discenti presso la sede di erogazione del corso.

MA COSA SI INTENDE PER FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (FAD SINCRONA)?

La formazione in Videoconferenza (FAD Sincrona) non va confusa con l’E-Learning (FAD Asincrona), che costituisce un’altra modalità di formazione “a distanza”. La circolare del Ministero dell’Interno del 22/06/2016 che ha per oggetto “Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011 - Metodologie di Formazione a Distanza” definisce la Videoconferenza (FAD Sincrona) come segue:

“Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione

Piattaforme-per-formazione-videoconferenza

(modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze”.

La formazione in Videoconferenza (FAD Sincrona) consente l’interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti.

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COSA PREVEDE LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO SULLA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (FAD SINCRONA)?

Con la conversione in legge del D.L. 24/03/2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022, è stato introdotto l’Art. 9-bis sulla Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale articolo precisa che:

“Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza”.

In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula che in Videoconferenza (FAD sincrona). 

QUALI REQUISITI DEVONO ESSERE GARANTITI PER UNA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA (FAD SINCRONA) EFFICACE?

La Videoconferenza (FAD Sincrona) è uno strumento per “fare formazione” in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma per essere efficacie richiede l’uso di sistemi informativi, metodologie didattiche e tecniche formative specifiche.

UNI/PdR 149:2023: LA GUIDA PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA

Dal 20 luglio 2023 è in vigore la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 “Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona”. Si tratta di una guida metodologica, operativa e gestionale a carattere volontario che vuole fungere da supporto per i soggetti formatori abilitati dalla legislazione vigente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), i quali intendono avvalersi della videoconferenza sincrona (FAD Sincrona o anche, come indicato nella prassi di riferimento, VCS) come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa.

La UNI/PdR 149:2023 si rivolge ai soggetti formatori abilitati dalla legislazione vigente a erogare la formazione obbligatoria su SSL individuati in: Soggetti istituzionali (Amministrazioni pubbliche), Organismi Paritetici, Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento delle Regioni e Provincia autonoma.

La prassi di riferimento propone un approccio per processi secondo il ciclo di Deming (Plan-Do-Check-ACT o PDCA) volto ad assicurare la qualità dei singoli processi di produzione della formazione erogata in VCS mediante l’impiego di adeguate risorse e nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni.

Oltre alle competenze previste per i soggetti impiegati nella formazione in presenza, per la formazione in FAD Sincrona gli enti formatori devono garantire che siano presenti profili con particolari competenze in termini di conoscenze, abilità e responsabilità per gestire e presidiare i processi di erogazione della formazione in videoconferenza sincrona e che tali capacità siano mantenute nel tempo. Le figure professionali indispensabili sono: Responsabile dei processi formativi, Docente, Tutor d’aula virtuale e Tecnico esperto nella gestione della piattaforma multimediale.

La UNI/PdR 149:2023 fornisce poi indicazioni sulle caratteristiche che devono avere le piattaforme multimediali utilizzate dal soggetto formatore e le postazioni degli utenti.

Per quanto riguarda le procedure e modalità di erogazione dei corsi in Videoconferenza, la prassi di riferimento individua gli elementi di cui tener conto prima (informazioni che il soggetto formatore deve fornire al discente), durante (verifiche e riscontri in capo al tutor e/o al docente) e al termine (monitoraggio e valutazione che spettano al soggetto formatore) dell’erogazione del corso in FAD Sincrona.

Molta attenzione viene posta poi sull’aspetto della protezione ed il trattamento dei dati personali di discenti, docenti e tutor d’aula virtuale.

La prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023 è scaricabile gratuitamente sul sito dell’UNI al seguente link: UNI/PdR 149:2023.

LE 10 REGOLE D’ORO PER LA VIDEOCONFERENZA

Riportiamo di seguito quelle che riteniamo le “10 Regole d’oro” che devono essere soddisfatte per un’attività formativa in Videoconferenza (FAD Sincrona) efficace come in aula.

  1. L’accesso all’evento formativo deve avvenire solo per mezzo di autenticazione dell’utente, il quale dovrà inserire le sue credenziali individuali (quali ad esempio: nome/cognome e password fornite all’atto dell’iscrizione).
  2. Dopo l’accesso per mezzo di autenticazione, il docente deve verificare l’identità del partecipante che dovrà esibire il documento d’identità: in questo modo il docente può associare l’identità del partecipante all’utente autenticato nel sistema.
  3. Il tracciamento dei collegamenti dei partecipanti in videoconferenza, in termini di inizio, fine e durata della connessione, oltre al controllo svolto dal docente grazie al collegamento audio e video con i partecipanti, garantisce la verifica della continua partecipazione all’evento formativo da parte dei discenti.
  4. Deve essere garantita, sia da parte del docente che dei partecipanti, la trasmissione dei dati audio e video in modo sincrono e continuo (ottima qualità audio e video), così da consentire ai partecipanti e in particolare al docente di mantenere il contatto visivo durante tutta la durata dell’attività formativa.
  5. Il sistema di videoconferenza deve consentire al docente non solo di condividere materiale didattico (slide, filmati, documenti, etc.), ma anche il desktop del proprio PC (desktop sharing), per consentire di “proiettare” pagine web.
  6. È importante impostare un clima relazionale costruttivo e partecipativo, favorevole all’apprendimento all’interazione ed alla partecipazione attiva. A questo scopo la piattaforma dovrà disporre anche di un sistema di chat, per consentire ai partecipanti di porre domande o chiarimenti, nonché per poter comunicare in caso di malfunzionamento del proprio sistema audio. La chat, inoltre, potrà anche essere utilizzata dal “Tutor” per fornire assistenza ai partecipanti, in modo analogo a quanto avviene nei corsi in aula.
  7. Prevedere, qualora sia possibile ed utile in ragione degli argomenti trattati, delle esercitazioni da svolgere singolarmente o in gruppo.
  8. Al termine delle lezioni somministrare delle verifiche di apprendimento in modo del tutto analogo a quanto avviene per i corsi in aula con l’obiettivo di garantire un’efficace e veritiera valutazione dell’apprendimento.
  9. Vigilare che i partecipanti rispondano alle domande in modo individuale e senza essere aiutati: in tal senso il docente deve verificare con continuità la videoripresa tramite webcam di ogni partecipante.
  10. Come nella formazione in aula, anche in videoconferenza è importante che il docente dedichi del tempo alla correzione del test e all’eventuale ripresa dei contenuti sui quali sono rimasti dei dubbi.

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