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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

MODULO B COMUNE: CORSO RSPP E ASPP - ACCORDO STATO REGIONI DEL 7/7/16

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:
Così come previsto nel titolo VII del D.lgs. 81/08 “attrezzature munite di videoterminali” al capo II art. 174 comma 3: “Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV”; tale allegato identifica i requisiti minimi delle postazioni da videoterminale.
Sulla base delle indicazioni di cui all’Allegato XXXIV del D.lgs. 81/08 è possibile utilizzare una check list di verifica dei livelli minimi richiesti dal legislatore per le postazioni da videoterminale.

Dal sito di Vega Engineering è possibile scaricare gratuitamente, dopo essersi registrati, la check list editabile che permette di rispondere in modo positivo o negativo alle domande.

In generale, il mancato rispetto di uno o più dei requisiti indicati all’Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 determina il giudicare inadeguata la postazione.

RISPOSTA:
Essendo qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13, potrà svolgere la formazione (relativamente agli argomenti dell’area tematica nella quale è qualificato) in qualsiasi corso di formazione in materia di salute e sicurezza, a meno di quelle attività formative che richiedono specifici requisiti per i formatori (veda ad esempio l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sulle attrezzature di lavoro). A titolo di esempio Lei può svolgere docenze nei corsi:

• Formazione generale lavoratori
• Formazione specifica dei lavoratori dal rischio basso al rischio alto
• RLS
• Preposti
• Dirigenti
• RSPP e Datori di Lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP)

Infine precisiamo che, al di là dei requisiti del docente, la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere organizzata ed erogata dai soggetti previsti nei rispettivi Accordi Stato Regione.

RISPOSTA:
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, il DUVRI deve essere redatto dal Datore di Lavoro Committente, consegnato e condiviso con tutte le imprese, sia affidatarie che subappaltatrici. La legislazione vigente (D. Lgs. 81/08) non impone l’apposizione di alcuna firma.
L’azienda Committente può richiedere all’impresa appaltatrice di firmare il DUVRI per attestare la presa visione del documento: in tal caso lo stesso Committente potrebbe indicare qual è il soggetto che deve apporre la firma.

RISPOSTA:
Chi assembla i quadri elettrici e non fa altre attività non esegue lavori elettrici a patto di non essere connessi ad alcuna forma di alimentazione. Pertanto chi fa solo queste attività non è soggetto a corsi di formazione specifica previsti per chi fa lavori elettrici.
Chi invece fa i test di verifica finale sui quadri elettrici, potrebbe fare alcune tipologie di verifiche/misure elettriche per la cui effettuazione servono persone competenti quali la PES o la PAV ed in alcuni casi anche una persona idonea ai lavori sotto tensione; ovviamente queste persone sono soggette a corsi di formazione specifica per PES/PAV eventualmente per persone idonee ai lavori sotto tensione.

RISPOSTA:
La nomina del preposto, ossia l’identificazione del preposto, non è un obbligo di legge. E’ altresì evidente che in organizzazioni articolate i compiti di controllo e supervisione non possono essere svolti direttamente dal Datore di Lavoro che, pertanto, potrà ricorrere all’individuazione dei preposti.
Il dirigente ha anch’esso obblighi di controllo (si veda art. 18 del D. Lgs. 81/08), pertanto come tale è tenuto alla verifica del rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi imposti dalla legge e dalle regole aziendali: non è necessario incaricare il dirigente come preposto, trattandosi di figure diverse, poste in ordine gerarchico.
Sul nostro sito non trova un incarico di dirigente poiché, potendo il dirigente essere incaricato per quasi tutti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro (con esclusione dei soli obblighi indelegabili di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/08), l’incarico (o anche la delega) dovrà essere specificatamente studiato e predisposto. Rimane il fatto che, come nel caso del preposto, benché la legge preveda l’assunzione “di fatto” del ruolo in azienda (si veda art. 299 del D. Lgs. 81/08), è doveroso indicare con atto formale l’incarico che si intende attribuire, specificando compiti, poteri e responsabili dell’incaricato.

RISPOSTA:
Il punto 6.2 dell’Allegato A all’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 riepiloga i casi in cui è necessaria la partecipazione ai moduli di specializzazione B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4, che di seguito riportiamo sinteticamente:
-SP1: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “A - Agricoltura, silvicoltura e pesca”;
-SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “B - Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F - Costruzioni”;
-SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 - Sanità e assistenza sociale";
-SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 - Attività manifatturiere”.

Dalle informazioni forniteci, lei non rientra negli obblighi di formazione dei moduli B specifici.

RISPOSTA:
No, i Corsi RSPP Modulo A e B non possono valere come Aggiornamento Formatori.

RISPOSTA:
In riferimento alla domanda relativa alla verifica delle funi e catene, si evidenzia che l'All. VI del D.Lgs 81/08 - Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro - al punto 3 riporta:

"3. Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
...
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante".

Attualmente non esistono, né percorsi formativi, né programmi normati di accreditamento o abilitazione al ruolo di "verificatore di funi e catene".
La figura deve essere incaricata dal datore di lavoro, deve avere ovviamente accesso alle norme tecniche e alle regole di verifica specifiche per la tipologia di accessorio da verificare e deve disporre anche degli strumenti necessari per lo svolgimento delle verifiche stesse.
La presenza di competenze tecniche e di esperienza nello svolgimento dell'attività sono requisiti che saranno valutati dal datore di lavoro nell'assegnazione dell'incarico, conformemente a quanto previsto dalle norme specifiche.

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