FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Se un’azienda ha un solo lavoratore, deve essere nominato preposto? | 14/02/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Sull’argomento si è espressa la Commissione interpelli (interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023) e, per il caso specifico, scrive “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”. | |
Il comma 7-ter dell'art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” del D.Lgs. 81/08 prevede che le attività formative del preposto siano svolte in presenza. Come mai Vega Formazione ha a catalogo corsi per preposto in modalità e-learning? | 20/11/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’art. 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/08 rimanda al comma 7 che, a sua volta, rimanda all’Accordo di cui al comma 2 secondo periodo. Questo secondo periodo del comma 2 fa riferimento ad un accordo che però, ad oggi, non è ancora stato adottato. Rimane quindi in vigore il precedente Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che prevede che l’aggiornamento quinquennale di 6 ore per i preposti possa essere svolto in modalità e-learning. | |
Il lavoratore distaccato va computato nel numero dei lavoratori dell’azienda distaccataria o della distaccante? | 10/05/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Nel caso di “distacco del lavoratore” come definito dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”. Si precisa che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.” | |
Ci sono restrizioni all’uso della sigaretta elettronica negli ambienti di lavoro? Se si quali sono i riferimenti normativi? | 20/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Alle sigarette elettroniche, in quanto dispositivi non contenenti tabacco, non si applicano le restrizioni previste per la tutela dei non fumatori (art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) se non limitatamente a quanto previsto sulla pubblicità. Si precisa che in passato la normativa sulla tutela dei non fumatori era stata estesa anche alle sigarette elettroniche, ma poi tale previsione è stata soppressa. La sigaretta elettronica rimane invece vietata nelle scuole, comprese le aree all'aperto di pertinenza degli istituti, in virtù della norma introdotta dall’art.4 (Tutela della salute nelle scuole) del decreto legge 104/2013. Anche la Commissione Interpelli si è espressa sulla questione con Interpello 15-2013. La Commissione conferma che , in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo come previsto dalla disciplina sulla tutela dei non fumatori sopra riportata. L’interpello aggiunge un’ulteriore indicazione “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”. | |
Il datore di lavoro di una scuola superiore d'aula deve fare il corso per Preposto? E il professore di ginnastica che invece lavora in palestra? | 20/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, non è tenuto a svolgere la formazione preposto. Per quanto concerne il quesito sul professore di ginnastica, questi, nei confronti degli studenti, non ricopre il ruolo di preposto poiché gli studenti, non sono equiparabili a lavoratori in quanto non fanno uso di “laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici“. | |
Gestisco un negozio di abbigliamento composto da me (datore di lavoro/rspp) e 2 dipendenti (addette alle vendite). L'attività è svolta su un unico turno, in un piccolo negozio, io lavoro insieme alle mie 2 dipendenti, una delle due è nominata RLS, tutti e tre abbiamo fatto il corso da addetto primo soccorso e Antincendio. Il mio dubbio riguarda, alla luce delle novità normative, l'obbligatorietà da parte mia della nomina di un preposto. Siccome tale ruolo comporta delle responsabilità vorrei rassicurare le mie dipendenti che non vogliono assumere responsabilità non necessarie. Mi è chiara l'obbligatorietà di individuarlo e nominarlo all'interno di lavori in appalto, titolo IV o art. 26, oppure in presenza di capireparto, capogruppo, caposquadra, etc. , ma ciò non mi appartiene. Vorrei sapere, il preposto è alla stregua dell'RLS cioè obbligatorio in azienda anche con un solo dipendente? Oppure con 2 dipendenti? Oppure 5? Oppure l'individuazione e la nomina del preposto passa da una valutazione del contesto e dell'organizzazione aziendale da parte del datore di lavoro? Al di fuori degli appalti, nel mio caso l'organizzazione è molto semplice e non sono presenti neppure "preposti di fatto" (ex art. 299), cosa prevede la legge nel mio caso? Posso non nominarlo perché di fatto non c'è e non serve? | 05/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La Legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008 tra le quali, all’art. 18, si prevede per il Datore di Lavoro l’obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”. Individuare non significa necessariamente che in azienda deve essere presente un preposto, ma se è presente un Preposto, questo deve essere nominato. Pertanto, la legge non impone al Datore di Lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un Preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un Preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal Datore di Lavoro. Nelle organizzazioni meno articolate, come quella descritta, Lei in qualità di Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori senza individuare un Preposto. | |
La nomina del preposto è una facoltà o un obbligo del datore di lavoro? | 23/06/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La Legge 215/2021 ha modificato l'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs. 81/08 introducendo nel comma 1 la lettera b-bis) che prescrive che il datore di lavoro e il dirigente devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”. | |
In merito all'obbligo di aggiornamento annuale del RLS : nel decreto 81 all'articolo 37 comma 11 viene disciplinato solo per le aziende dai 15 dipendenti in su, non sono indicate modalità per le aziende sotto i 15 dipendenti. | 15/04/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento, il D. Lgs. 81/2008 precisa che la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per quanto riguarda le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sia previsto l’obbligo di aggiornamento periodico per il RLS, in assenza di indicazioni da parte della legislazione o del CCNL specifico, per le aziende come meno di 15 lavoratori si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all'anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50. | |
Che cosa si intende con l'espressione "individuare il preposto"? | 08/04/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’obbligo di individuazione del Preposto è stato introdotto dal nuovo comma b-bis) dell’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs. 81/08. | |
Un dipendente di un appaltatore si comporta in modo non adeguato nello svolgimento di una attività lavorativa (mancato uso DPI, mancata osservanza comportamenti sulla sicurezza propria e dei colleghi nel corso dello svolgimento dell'attività). | 24/02/2022 |
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