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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI E DIRIGENTI - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 E DECRETO LAVORO 2023

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Sull’argomento si è espressa la Commissione interpelli (interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023) e, per il caso specifico, scrive “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.


RISPOSTA:

L’art. 37 comma 7-ter del D.Lgs. 81/08 rimanda al comma 7 che, a sua volta, rimanda all’Accordo di cui al comma 2 secondo periodo. Questo secondo periodo del comma 2 fa riferimento ad un accordo che però, ad oggi, non è ancora stato adottato. Rimane quindi in vigore il precedente Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che prevede che l’aggiornamento quinquennale di 6 ore per i preposti possa essere svolto in modalità e-learning.


RISPOSTA:

Nel caso di “distacco del lavoratore” come definito dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.



Si precisa che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.”


RISPOSTA:

Alle sigarette elettroniche, in quanto dispositivi non contenenti tabacco, non si applicano le restrizioni previste per la tutela dei non fumatori (art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3) se non limitatamente a quanto previsto sulla pubblicità. Si precisa che in passato la normativa sulla tutela dei non fumatori era stata estesa anche alle sigarette elettroniche, ma poi tale previsione è stata soppressa.



La sigaretta elettronica rimane invece vietata nelle scuole, comprese le aree all'aperto di pertinenza degli istituti, in virtù della norma introdotta dall’art.4 (Tutela della salute nelle scuole) del decreto legge 104/2013.



Anche la Commissione Interpelli si è espressa sulla questione con Interpello 15-2013. La Commissione conferma che , in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo come previsto dalla disciplina sulla tutela dei non fumatori sopra riportata.



L’interpello aggiunge un’ulteriore indicazione “in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.


RISPOSTA:

Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, non è tenuto a svolgere la formazione preposto. Per quanto concerne il quesito sul professore di ginnastica, questi, nei confronti degli studenti, non ricopre il ruolo di preposto poiché gli studenti, non sono equiparabili a lavoratori in quanto non fanno uso di “laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici“.


RISPOSTA:

La Legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008 tra le quali, all’art. 18, si prevede per il Datore di Lavoro l’obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.



Individuare non significa necessariamente che in azienda deve essere presente un preposto, ma se è presente un Preposto, questo deve essere nominato.



Pertanto, la legge non impone al Datore di Lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un Preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un Preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal Datore di Lavoro.



Nelle organizzazioni meno articolate, come quella descritta, Lei in qualità di Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori senza individuare un Preposto.


RISPOSTA:

La Legge 215/2021 ha modificato l'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs. 81/08 introducendo nel comma 1 la lettera b-bis) che prescrive che il datore di lavoro e il dirigente devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.

E’ necessario porre attenzione alla terminologia utilizzata dal legislatore in quanto individuare non significa che necessariamente in azienda deve essere presente un preposto, ma che se è presente un preposto, questo deve essere individuato. In sostanza, la legge non impone al datore di lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal datore di lavoro. Ciò non significa che esso debba essere necessariamente nominato con un verbale di nomina.

Nelle organizzazioni meno articolate, dove il datore di lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori, non è necessario individuare nell’organizzazione aziendale un preposto.


RISPOSTA:

Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento, il D. Lgs. 81/2008 precisa che la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per quanto riguarda le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sia previsto l’obbligo di aggiornamento periodico per il RLS, in assenza di indicazioni da parte della legislazione o del CCNL specifico, per le aziende come meno di 15 lavoratori si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all'anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50.

L’eventuale mancato aggiornamento della formazione non causa la necessità di ripetere la formazione iniziale.


RISPOSTA:

L’obbligo di individuazione del Preposto è stato introdotto dal nuovo comma b-bis) dell’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs. 81/08.

Con il termine “individuare” il legislatore intende mettere in capo al datore di lavoro e al dirigente l’obbligo di determinare se, all’interno dell’organizzazione aziendale, vi siano figure che devono esercitano la funzione di preposto, ovvero che svolgano i compiti di supervisione, vigilanza etc. di cui all’art. 19 (Obblighi del preposto) del D. Lgs. 81/08.

Va da se che l’obbligo di individuazione non comporta che il preposto sia necessariamente presente all’interno di un’organizzazione ma che, qualora sia presente, sia anche individuato e, quindi, formalmente nominato.

Cioè, per dimostrare l’individuazione, è opportuno se non necessario procedere con una lettera formale di nomina.


RISPOSTA:
Uno degli aspetti più rilevanti delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 è la “responsabilizzazione” della figura del preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.
L’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli obblighi del Preposto viene modificato alla lett. a) del primo comma, che ora cita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre, l’art. 26 del D. Lgs. 81/08, nel nuovo comma 8-bis, prevede che “Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Sulla base di quanto sopra citato, quindi, il datore di lavoro dell’appaltatore deve verificare con la propria organizzazione (e i propri preposti) che i propri lavoratori rispettino le norme di sicurezza.

Il preposto del committente non ha titolo per intervenire sui lavoratori dell’appaltatore, oltre a correre il rischio di “ingerirsi” nella lavorazione.
Il committente potrà avere propri “controllori” (che potranno essere i preposti), i quali dovranno e potranno (anche contrattualmente) sospendere le attività lavorative commissionate quando rilevino condizioni di rischio o di non rispetto delle norme antinfortunistiche. I “controllori” del committente non dovranno mai intervenire per correggere le attività, dando indicazioni ai lavoratori dell’appaltatore, per due ragioni:
a. Non ne hanno titolo, in quanto non fanno parte dell’organizzazione aziendale dell’appaltatore.
b. Potrebbero suggerire modalità di lavoro errate che potrebbero determinare un infortunio, sul quale poi ricadrebbe la loro responsabilità.

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