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CORSO E-LEARNING PES PAV PEI PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2021

Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposteInserita il:
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte
Domanda:
Chi può effettuare manovre su interruttori in Bassa e Media tensione (inserimento e disinserimento interruttori)?
Risposta:

Le manovre elettriche sono attività consentite agli addetti ai lavori elettrici. Per quanto riguarda le manovre in MT il decreto 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni” prevede che il personale sia addestrato per tali attività.


21/12/2023
Domanda:
La lettera di conferimento della qualifica al Personale Addetto ai Lavori Elettrici si configura come adempimento obbligatorio?
Risposta:
Il D. Lgs. 81/08 all’art. 82 comma 1 riporta: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.

b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; […] “

Inoltre la norma CEI 11-27:2021 stabilisce nel punto 4.15.2 che “l’attribuzione delle condizioni di PES PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale”.

Pertanto ai fini della qualifica dell’idoneità dei lavoratori è necessario procedere con atto scritto.

Si riporta per completezza il collegamento alla nostra modulistica di riferimento: Fac simile Lettera di Nomina PES PAV PEI - Vega Engineering
20/04/2023
Domanda:
Se l’azienda nomina una persona URI (Unità Responsabile Impianto), questo diventa anche il responsabile della manutenzione elettrica? Cosa succede se è già presente un responsabile della manutenzione elettrica nominato?
Risposta:
Secondo la norma CEI 11-27 l’URI non coincide necessariamente con il responsabile della manutenzione elettrica. Se in azienda esiste la figura del responsabile della manutenzione elettrica, spetta al datore di lavoro decidere se designarlo anche URI secondo la norma CEI 11-27.

Di seguito il fac-simile per la nomina dell’URI con indicati degli esempi di compiti a suo carico. Fac simile Nomina del ruolo di URI, ai sensi della norma CEI 11-27 - Vega Engineering
07/03/2023
Domanda:
Nella norma CEI 11-27 quando si parla di "distanziamento" si indicano solo le distanze in altezza. Se ne deduce che in orizzontale è obbligatorio un impedimento fisico, quali involucro, protettore o barriera IP XXB o 2X in B.T. e IP XXC o 3X in M.T./A.T.
E' corretto?

Risposta:
Nella norma CEI 11-27 il “distanziamento” dalle parti attive accessibili è da intendersi in tutte le direzioni non solo in altezza.
30/11/2022
Domanda:
Una addetto ai lavori elettrici (CEI 11-27) nominato PES o PAV, può essere nominato anche PEI?
Risposta:
Se un addetto ai lavori elettrici è già stato nominato PES o PAV, per essere nominato anche come PEI deve essere formato secondo la norma CEI 11-27 anche per la parte relativa ai lavori sotto tensione (livelli 2A e 2B parte teorica e parte pratica).
Una volta terminata la formazione di cui sopra, il datore di lavoro valuterà:
• idoneità psicofisica;
• curriculum professionale;
• comportamenti seguiti nell'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.
Dopo questa valutazione il datore di lavoro potrà attribuire, se lo riterrà opportuno, l’idoneità ai lavori sotto tensione al lavoratore.
23/06/2022
Domanda:
Nel caso di lavori elettrici affidati ad una ditta in appalto che a sua volta subappalta ad altra ditta, la committente è tenuta a verificare che i lavoratori che fisicamente interverranno siano in possesso di qualifica PES e relativo incarico del datore di lavoro?
Il datore committente in caso di infortunio è responsabile in qualche misura?

Risposta:
Il Datore di Lavoro Committente ha un primo e fondamentale obbligo: assegnare i lavori in appalto a imprese in possesso di idoneità tecnico professionale sulle attività da svolgere.
Tra gli aspetti che denotano il possesso di tale idoneità vi è senz’altro la formazione e l’addestramento dei lavoratori.
Qualora il Datore di Lavoro Committente assegni il lavoro in appalto ad un’impresa priva di idoneità tecnico professionale può essere responsabile per eventuali infortuni, determinati proprio da tale carenza. Questo vale anche per le imprese che operano in subappalto: ricordiamo che ogni subappalto deve essere autorizzato, ai sensi del codice civile, dal committente.
Per quanto riguarda il rischio elettrico, il D.Lgs. 81/2008 tratta il tema negli articoli da 80 a 86, precisando tra l’altro quanto segue:
1. l’adozione di misure tecniche ed organizzative tese a eliminare o ridurre al minimo il rischio elettrico
2. in particolare, per i lavori elettrici in tensione (art. 82 D. Lgs. 81/08), che di principio è vietato svolgerli, precisando che tuttavia sono consentiti solo se eseguiti nel rispetto di:
a. procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche
b. affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
La pertinente normativa tecnica a cui fa riferimento il D.Lgs. 81/08 è la norma CEI 11-27, come peraltro precisato dall’interpello n. 3/2012 del 15/11/2012.
Da quanto sopra si deduce che solo lavoratori qualificati come PES o PAV ai sensi della norma CEI 11-27, con relativa idoneità ai lavori sotto tensione (PEI), sempre ai sensi della norma CEI 11-27, possono svolgere lavori elettrici in tensione.
01/06/2022
Domanda:
Quali sono le differenze tra PES, PAV e PEI?
Risposta:
La Norma CEI 11-27 V Edizione del 2021 definisce quali sono le due categorie di addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ai quali può essere anche attribuita l’idoneità ai lavori in tensione:

• PES (Persona Esperta) è un lavoratore esperto in possesso di conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici (fuori tensione e in prossimità) in piena sicurezza.
• PAV (Persona Avvertita) è un lavoratore adeguatamente avvertito da una persona esperta (PES) o comunque da una persona che possiede le giuste conoscenze tecniche sui pericoli che l’elettricità può creare. Una PAV è comunque in grado di svolgere lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in piena sicurezza.
• Idonea ai lavori in tensione (per la quale si usa diffusamente l’acronimo PEI, in realtà, a differenza dei precedenti, non utilizzato dalla norma CEI 11-27), cioè un PES o PAV idoneo a svolgere i lavori elettrici in tensione.

Per decidere quali lavoratori nominare come addetti PES, PAV e a quali di questi concedere l’idoneità a lavorare in tensione, il Datore di Lavoro si baserà sugli elementi in suo possesso in merito a:
• grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità;
• grado di esperienza nei lavori e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione;
• affidabilità della persona;
• capacità di coordinamento di altre persone;
• risultato dei test di apprendimento finali degli specifici corsi di formazione e relative indicazioni sugli attestati.

A seguito di queste valutazioni ed ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 III edizione del 2014 e della Norma CEI 11-27 V Edizione del 2021 il Datore di Lavoro conferirà il riconoscimento di Persone Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) nonché l’attestazione di idoneità a svolgere lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione (PEI).
17/02/2022

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