Questa domanda è stata posta nella pagina CORSI ANTINCENDIO PER LE SQUADRE DI EMERGENZA RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO e pubblicata il 14/10/2021
Cliccando sul seguente link è possibile scaricare il modulo informativo per il controllo periodico dei presidi antincendio: Modulo informativo controllo periodico presidi antincendio
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 e pubblicata il 24/02/2022
Tra le modifiche al D. Lgs. 81/08, entrate in vigore con la Legge 215/21, una delle più rilevanti si trova all’art. 18 comma 1. B-bis) che introduce il nuovo obbligo per il datore di lavoro di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. Le modifiche introdotte all’art. 18, quindi, prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma è pacifico che deve essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne siano a conoscenza. Individuare non significa che necessariamente in azienda deve essere presente un preposto, ma che se è presente un preposto, questo deve essere nominato.
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI E DIRIGENTI - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 e pubblicata il 15/04/2022
Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento, il D. Lgs. 81/2008 precisa che la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per quanto riguarda le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sia previsto l’obbligo di aggiornamento periodico per il RLS, in assenza di indicazioni da parte della legislazione o del CCNL specifico, per le aziende come meno di 15 lavoratori si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all'anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50.
L’eventuale mancato aggiornamento della formazione non causa la necessità di ripetere la formazione iniziale.
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 e pubblicata il 15/04/2022
No, la normativa non prevede un rapporto numerico preposto/lavoratori.
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 e pubblicata il 23/06/2022
La Legge 215/2021 ha modificato l'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs. 81/08 introducendo nel comma 1 la lettera b-bis) che prescrive che il datore di lavoro e il dirigente devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.
E’ necessario porre attenzione alla terminologia utilizzata dal legislatore in quanto individuare non significa che necessariamente in azienda deve essere presente un preposto, ma che se è presente un preposto, questo deve essere nominato. In sostanza, la legge non impone al datore di lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal datore di lavoro.
Nelle organizzazioni meno articolate, dove il datore di lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori, non è necessario individuare nell’organizzazione aziendale un preposto.
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI E DIRIGENTI - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 e pubblicata il 08/04/2022
L’obbligo di individuazione del Preposto è stato introdotto dal nuovo comma b-bis) dell’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs. 81/08.
Con il termine “individuare” il legislatore intende mettere in capo al datore di lavoro e al dirigente l’obbligo di determinare se, all’interno dell’organizzazione aziendale, vi siano figure che devono esercitano la funzione di preposto, ovvero che svolgano i compiti di supervisione, vigilanza etc. di cui all’art. 19 (Obblighi del preposto) del D. Lgs. 81/08.
Va da se che l’obbligo di individuazione non comporta che il preposto sia necessariamente presente all’interno di un’organizzazione ma che, qualora sia presente, sia anche individuato e, quindi, formalmente nominato.
Cioè, per dimostrare l’individuazione, è opportuno se non necessario procedere con una lettera formale di nomina.
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (VALIDO ANCHE PER L'AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP E FORMATORI) e pubblicata il 19/05/2022
Non è possibile fornire una lista dei corsi di formazione che il RSPP può erogare in quanto la qualificazione del formatore ai sensi del D.I. 6/3/2013 non è universale… Sono infatti presenti riferimenti legislativi che normano alcune attività formative nei quali sono anche imposti requisiti dei docenti differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013: si pensi ad esempio all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 sulla formazione delle attrezzature di lavoro, al D.M. 388/03 sulla formazione in materia di primo soccorso.
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 e pubblicata il 25/07/2022
In nessun articolo del D. Lgs. 81/08 viene espressamente citato che il lavoratore deve sempre lavorare sotto supervisione del preposto.
L’art. 19 sugli Obblighi del preposto, recentemente modificato dalla Legge 215/2021, però precisa che i preposti, tra le altre cose, devono: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (…)”. Le modalità di sorveglianza del preposto pertanto non sono stabilite per legge, ma devono essere tali da garantire una supervisione efficace, anche se non continua.
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (VALIDO ANCHE PER L'AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP E FORMATORI) e pubblicata il 06/12/2021
Al completamento del corso per formatori in sicurezza, lei sarà in possesso dei requisiti per svolgere formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, come previsto dal Decreto Interministeriale 6/3/2013. Come formatore potrà erogare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza per lavoratori, trattando argomenti relativi alle aree tematiche indicate nel suddetto D.I. 6/3/2013 nelle quali Lei è abilitato. In particolare stando alla sua richiesta Lei intende svolgere i corsi di formazione di carattere generale e specifico per i lavoratori dell’Azienda per cui ricopre il ruolo di RSPP, questo sarà possibile pertanto rispettando le indicazioni in merito all’erogazione della formazione previste dall’Art. 37 del D.lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In generale Lei potrà svolgere docenze in qualsiasi corso di formazione in materia di salute e sicurezza, a meno di diverse indicazioni previste dalla legislazione vigente: ci riferiamo in particolare a casi in cui la legislazione stabilisce specifici requisiti per i docenti, differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013. Per avere un elenco di corsi di formazione erogabili da un formatore in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013, la invitiamo a consultare il Nostro Blog Tecnico: COME DIVENTARE FORMATORE SULLA SICUREZZA QUALIFICATO SECONDO IL D.I. 06/03/2013: TUTTE LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDELA QUALIFICA E I REQUISITI DEL FORMATORE SULLA SICUREZZA SECONDO IL D.I. 06/03/2013
Questa domanda è stata posta nella pagina CORSO FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (VALIDO ANCHE PER L'AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP E FORMATORI) e pubblicata il 21/04/2022
Il D.I. 6/3/13 non fornisce indicazioni di dettaglio sui corsi validi per l’aggiornamento del formatore sulla sicurezza, salvo precisare che tali corsi devono essere organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08. Questo implica che qualsiasi corso di formazione, svolto con qualsiasi modalità, nell’area tematica di competenza del formatore, organizzato da un ente di formazione di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08, è valido ai fini dell’aggiornamento del formatore qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13.
In più, l’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 precisa che la formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP è valida anche per l’aggiornamento del formatore sulla sicurezza qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13, e viceversa. La formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP è consentita in modalità elearning, pertanto, un corso di formazione valido per l’aggiornamento RSPP e ASPP in modalità elearning è valido anche per formatore sulla sicurezza qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13.
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