FAQ: SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA PER I DISCENTI
Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
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Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | |
Domanda: L’erogazione di corsi di formazione rientra tra i contratti di appalto? Risposta: L’erogazione dei corsi sia e-learning che in videoconferenza da parte di Vega Formazione non possono essere considerati contratti d’appalto, bensì contratti di compravendita, e di seguito si fornisce una spiegazione. Comunemente il contratto d’appalto si distingue da quello di vendita, poiché nel primo la realizzazione dell’opera o del servizio (ossia il fare) caratterizza il negozio giuridico, mentre nel secondo, l’elemento principale è il dare. Entrambe le obbligazioni di dare e di fare sono accompagnate dal pagamento di un corrispettivo. Tuttavia anche il contratto d’appalto può avere per oggetto l’obbligazione di dare (consegnare un bene o un servizio entro una data prefissata), ma il negozio giuridico rimane pur sempre un appalto. Per individuare giuridicamente un negozio non è fondamentale il trasferimento di un bene o di un servizio, né è determinante come il contratto sia stato titolato dalle parti contrattuali. L’elemento discriminante tra la vendita e l’appalto è la realizzazione dell’opera che l’appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La realizzazione è prevalente rispetto alla consegna del bene ed alla materia che, invece, è solo il mezzo. Vi sono altri elementi distintivi. A norma dell’art. 1662, co. 2 c.c., nel contratto d’appalto al committente è riconosciuto il potere di controllo e di verifica dell’attività commissionata; poteri non riconosciuti all’acquirente nella compravendita. Nell’appalto sono previste le “varianti in corso d’opera”, ossia la possibilità che l’oggetto del contratto possa subire delle modifiche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ed infine il prezzo può essere pagato a stato avanzamento lavori (SAL); caratteristiche assenti nella compravendita. | 14/05/2024 |
Domanda: In merito al 2° criterio del D.I. 06/03/13, quali sono le lauree coerenti con le materie oggetto della docenza? Risposta: Relativamente alle classi di laurea, la normativa non specifica esattamente quali possano essere considerate valevoli per adempiere al 2° criterio del DI 6 marzo 2013, pertanto viene lasciata al formatore la responsabilità di valutare e autodichiarare il rispetto dei criteri stabiliti dal DI stesso in base al percorso di studi sostenuto. | 12/04/2024 |
Domanda: Sono laureato: la mia laurea mi consente di qualificarmi come docente-formatore ai sensi del D.I. 06/03/2013? Risposta: Il 2° criterio del D.I. 06/03/2013 prevede che la laurea debba essere coerente con le materie oggetto della docenza. Spetta al formatore stesso valutare la coerenza della propria laurea rispetto alle materie per le quali intende svolgere le docenze. Ricordiamo che il 2° criterio indica il possesso della laurea come elemento necessario ma non sufficiente per essere qualificato come formatore sulla sicurezza: rimandiamo alla lettura completa di tale criterio riportato nel D.I. 6/3/13. | 18/12/2023 |
Domanda: Ricoprire il ruolo di RLS vale come esperienza lavorativa/professionale per i criteri 3-4-5 del D.I. 06/03/2013? Risposta: Il ruolo di RLS può valere come esperienza lavorativa ma, ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti come formatore in materia di salute e sicurezza, spetta allo stesso docente valutare la coerenza dell’attività con l’area tematica oggetto della docenza. Naturalmente le evidenze del possesso dei requisiti potranno essere vagliate dall’ente di formazione o dall’azienda per i quali il docente effettuerà l’attività formativa. | 18/12/2023 |
Domanda: E' necessario dimostrare l'esperienza maturata come RSPP/ASPP per iscriversi al corso di formazione per formatori? Risposta: Non è necessario dimostrare l’esperienza maturata nel ruolo di ASPP per l’iscrizione al corso di formazione per formatori, sarà però necessario dimostrarla in caso di eventuali verifiche da parte degli enti di controllo. | 31/08/2022 |
Domanda: Quali corsi di formazione sulla sicurezza può erogare il RSPP? Risposta: Non è possibile fornire una lista dei corsi di formazione che il RSPP può erogare in quanto la qualificazione del formatore ai sensi del D.I. 6/3/2013 non è universale… Sono infatti presenti riferimenti legislativi che normano alcune attività formative nei quali sono anche imposti requisiti dei docenti differenti rispetto a quelli previsti dal D.I. 6/3/2013: si pensi ad esempio all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12 sulla formazione delle attrezzature di lavoro, al D.M. 388/03 sulla formazione in materia di primo soccorso. | 19/05/2022 |
Domanda: Il Corso Formazione Formatori sulla Sicurezza è valido in modalità e-learning? Quali sono gli estremi normativi di riferimento? Risposta: Il D.I. 6/3/13 non fornisce indicazioni di dettaglio sui corsi validi per l’aggiornamento del formatore sulla sicurezza, salvo precisare che tali corsi devono essere organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08. Questo implica che qualsiasi corso di formazione, svolto con qualsiasi modalità, nell’area tematica di competenza del formatore, organizzato da un ente di formazione di cui all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08, è valido ai fini dell’aggiornamento del formatore qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13. In più, l’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 precisa che la formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP è valida anche per l’aggiornamento del formatore sulla sicurezza qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13, e viceversa. La formazione di aggiornamento per RSPP e ASPP è consentita in modalità elearning, pertanto, un corso di formazione valido per l’aggiornamento RSPP e ASPP in modalità elearning è valido anche per formatore sulla sicurezza qualificato ai sensi del D.I. 6/3/13. | 21/04/2022 |
Domanda: Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è coperto da segreto industriale? E' possibile divulgarlo? Risposta: Ne' nel D.Lgs. 81/08, né in alcun altro riferimento di legge, è indicato un divieto di consegnare copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a chi lo richieda, e quindi è facoltà del datore di lavoro farlo, richiedendo la riservatezza dei contenuti a chi lo riceve. | 15/04/2022 |