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IL BLOG DI VEGA: GUIDA SU AMBIENTE E SICUREZZA

Diritto d’Autore e proprietà intellettuale del sito web

Il copyright di un sito web può proteggere contenuti, struttura e codice sorgente come opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 2575 c.c., garantendo al titolare l'esclusiva su riproduzione, modifica e diffusione, con possibilità di tutela tramite AGCOM in caso di plagio. Non tutti i siti web godono automaticamente della tutela del diritto d'autore ma solo quelli frutto di originalità e di creatività; requisiti che devono essere accertati caso per caso.

COS'È IL COPYRIGHT DI UN SITO WEB E COSA TUTELA?

Il sito web, qualora sia un'opera dell'ingegno, gode delle medesime tutele di un'opera letteraria.

L'art. 2575 c.c. prevede espressamente: "Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Il proprietario del sito gode dell'esclusività e vanta il diritto di impedire ai terzi non autorizzati di copiare, modificare, commercializzare e/o diffondere l'opera dell'ingegno.

QUANDO UN SITO WEB COSTITUISCE OPERA DELL'INGEGNO TUTELABILE?

Non tutti i siti web godono automaticamente della tutela del diritto d'autore. Il requisito della creatività deve essere valutato caso per caso. Un sito costituisce opera dell'ingegno quando presenta:

  • Originalità espressiva: l'architettura informativa, la navigazione e l'interfaccia utente devono rappresentare una soluzione creativa e non meramente tecnica
  • Carattere creativo minimo: sufficiente anche un "gradiente di creatività" che lo distingua da soluzioni standardizzate o template preconfezionate (Cass. Civ., Sez. I, n. 7077/2011)
  • Impronta personale dell'autore: la struttura e l'organizzazione devono riflettere scelte estetiche e funzionali non banali

QUALI ELEMENTI DEL SITO WEB SONO PROTETTI DAL COPYRIGHT?

Il sito web, quindi, è oggetto di tutela sia per quanto attiene la creatività ma anche per quanto riguarda la struttura stessa del sito.

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È un'opera telematica creativa quando le modalità di accesso, il tipo di informazioni e i modi di consultazione sono originali e frutto di un'attività intellettuale di tipo creativo (sentenza del Tribunale di Bari del 1998).

La tutela del diritto d'autore (copyright) non ha per oggetto solo gli aspetti visibili ma anche i contenuti: sono protette non solo le immagini, i video, i testi letterali ma anche gli elementi della sua progettazione ed organizzazione, come il layout, gli studi grafici, i codici sorgente, l'alberatura, ecc.

CHI È IL TITOLARE DEL DIRITTO D'AUTORE?

Per la struttura complessa del sito web, ad oggi, il titolare del diritto di copyright è il committente-titolare del sito, cioè colui che dispone di tutti i contenuti del back-end e del front-end.

COME TUTELARSI SE IL SITO VIENE COPIATO?

La soluzione più semplice è contattare il soggetto che ha copiato il sito o il suo contenuto ed intimarlo all'immediata rimozione.

Se l'intimazione non sortisce i suoi effetti nei tempi indicati, l'effettivo titolare del copyright può rivolgersi all'AGCOM, depositando denuncia di plagio di opere digitali attraverso la compilazione di un apposito modulo cui si chiede la rimozione dell'opera.

Sussiste sempre in capo al titolare del copyright il diritto di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione dei propri interessi legittimi, ricorrendo anche alle opportune e competenti sedi giudiziarie.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT E CONCORRENZA SLEALE?

L’uso illecito di un sito web può configurare simultaneamente due illeciti distinti:

Violazione del diritto d'autore (art. 156 ss. L. 633/1941):

  • Tutela l'opera in sé indipendentemente dall'uso commerciale
  • Prescinde dal danno economico effettivo
  • Sanziona la riproduzione non autorizzata anche parziale
  • È un reato p.p. dalla L.633/1941 con sanzioni pecuniarie e nei casi più gravi anche con pene detentive, oltre a sanzioni amministrative e risarcimento del danno civile

Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.):

  • Richiede un rapporto di concorrenza tra le parti
  • Necessita della prova del danno concorrenziale o del pericolo di confusione
  • Si configura quando la copia genera confondibilità o sottrazione di clientela
  • Tutela civile con risarcimento del danno patrimoniale, sempre che non vi siano presupposti penali se commessa con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.), lede l'ordine pubblico economico, come l'accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.), rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.) o frode nel commercio (art. 515 c.p.)

Entrambi gli illeciti possono coesistere quando la copia del sito, oltre a violare il copyright, genera confusione nel pubblico o vantaggi concorrenziali indebiti.

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