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CORSO E-LEARNING LA CORRETTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: D.LGS. 81/08, CLP E REACH

Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposteInserita il:
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte
Domanda:
Devo effettuare dei campionamenti ambientali finalizzati alla valutazione di inquinanti aerodispersi (es. gas in gallerie stradali) o presenti in ambienti confinati. Come si procede nel caso in cui le sostanze considerate non siano associate a valori limite di esposizione (TLV)?
Risposta:

In assenza di valori limite di esposizione secondo l’allegato XXXVIII (agenti chimici) o XLIII (agenti cancerogeni, mutageni, reprotossici) del D.Lgs. 81/08, è consigliabile seguire la gerarchia delle fonti suggerita da INAIL nella sua pubblicazione Sostanze Pericolose: valori limite e valori di riferimento.

In assenza di valori di riferimento italiani o europei, è consigliabile fare riferimento prima a fonti nazionali interne all’Europa e poi eventualmente confrontarsi con i valori di riferimento stabiliti da enti extra-UE (es. ACGIH - Stati Uniti). In caso di totale assenza di valori di riferimento, l’approccio ottimale rimarrebbe ALARA (As Low As Reasonably Achievable – Valore minimo ragionevolmente raggiungibile).


24/03/2026
Domanda:
Esiste una banca dati che consenta di individuare le incompatibilità tra sostanze o prodotti, permettendo di verificare rapidamente le possibili reazioni pericolose tra diverse sostanze?
Risposta:

Un elenco più esteso di tipologie di sostanze incompatibili tra loro è reperibile nella pubblicazione INAIL Manuale informativo rischio chimico nei laboratori di ricerca. Laddove i materiali fossero provvisti di scheda di sicurezza, la loro sezione 10 contiene un elenco dei materiali incompatibili e delle eventuali reazione pericolose che possono verificarsi.


24/03/2026
Domanda:
Esista un elenco o una banca dati che individui tipologie di materiali che, pur non essendo classificati come pericolosi nella relativa Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), possano generare, durante le lavorazioni/preparazioni (es. processi a caldo), sostanze o agenti pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori?
Risposta:

Non esistendo linee guida o cataloghi “universali” per queste tipologie di scenari, è possibile:





  1. richiedere al fornitore di materiali impiegati in processi a caldo la fornitura dell’eventuale scheda di sicurezza (la sez. 10 deve indicare gli eventuali prodotti di decomposizione pericolosi);




  2. richiedere direttamente al fornitore/produttore indicazioni riguardo la possibile produzione di sostanze pericolose durante l’uso che si intende fare del prodotto (ai sensi dell’Art. 223, c. 4 del D.Lgs. 81/08);




  3. SDS individuali (obbligo normativo per ogni sostanza/miscela);




  4. fare riferimento alle eventuali pubblicazioni INAIL in materia (linee guida di settore);




  5. effettuare ricerche nella letteratura scientifica.




24/03/2026
Domanda:
Per l’individuazione più appropriata di guanti da protezione rischio chimico, nel caso di utilizzo di una miscela, qualora in commercio non si trovassero dei guanti che garantiscano la protezione dai CAS della miscela utilizzata è possibile riferirsi al solo materiale indicato nella scheda di sicurezza per la scelta del guanto?
Risposta:
Non sempre si riesce a risalire al materiale più idoneo per i guanti dagli ingredienti che compongono le miscele.
Anche la EN 374 (norma tecnica dei guanti per la protezione da agenti chimici) riporta un elenco di sostanze di prova, che però sono solo un ristretto numero. Tuttavia confermiamo che è corretto fare riferimento ai materiali dei guanti indicati nella sezione 8.2 della scheda di sicurezza.
29/06/2022
Domanda:
Nell'ambito della valutazione del rischio chimico con l'utilizzo di modelli standardizzati, è necessario imputare solo le frasi H della miscela o anche quelle dei componenti?
Risposta:
Se si utilizza un algoritmo per stimare il rischio chimico, sarà necessario riferirsi a quanto richiesto dal modello stesso. Infatti alcuni modelli potrebbero richiedere solo le indicazioni di pericolo H della miscela, altri anche quelle delle singole sostanze che la compongono. Ad esempio, Movarisch di norma richiede di utilizzare le indicazioni di pericolo H della miscela; tuttavia, in caso di agente chimico non pericoloso, richiede di controllare le indicazioni di pericolo H delle singole sostanze che compongono la miscela, al fine di assegnare un punteggio di pericolo alla miscela stessa, anche se non classificata pericolosa ai sensi del regolamento CLP.
10/06/2022
Domanda:
Per una corretta valutazione del rischio derivante dall'utilizzo/presenza di sostanze chimiche pericolose, sia dal punto di vista della salute che della sicurezza, le frasi di rischio H da prendere in considerazione per la DVR sono solamente quelle presenti nella sezione 2 della Schede di Sicurezza (SDS) o anche tutte quelle presenti nella sezione 16?
Il dubbio nasce dalla necessità di valutare una sostanza che nella sezione 2 riporta unicamente una frase H collegata ad un rischio per l'ambiente mentre nella sezione 16 compaiono anche frasi relative a rischi per la salute.

Risposta:
La sezione 2 della SDS riporta le indicazioni di pericolo H associate all’intera miscela. Tuttavia, nella sezione 3.2 sono riportati tutte le sostanze che compongono la miscela, con tanto di concentrazione e indicazioni di pericolo associate. La classificazione finale di un prodotto (che si trova nella sezione 2) viene effettuata considerando con quali concentrazioni sono presenti le varie sostanze che compongono la miscela finale. Nella sezione 16 sono riportate tutte le informazioni di pericolo di tutte le sostanze che compongono la miscela.
Per valutare il rischio chimico è necessario fare qualche considerazione: in molti casi potrebbe essere sufficiente fare riferimento alle sole indicazioni di pericolo riportate nella sola sezione 2. In altri casi invece sarà più prudente valutare il rischio considerando i pericoli di ogni singola sostanza che compone la miscela finale come indicato nella sezione 3.2 (ad esempio nel caso in cui una singola sostanza sia classificata come cancerogena anche se la miscela finale poi non è cancerogena in quanto presente solo in concentrazioni basse). La scelta potrà dipendere anche dai quantitativi utilizzati, dai tempi di esposizione, dalle frequenze di esposizione, etc…
15/04/2022

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