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CORSO E-LEARNING NORMATIVA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI E NEGLI APPALTI (AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP, CSP, CSE) - AGGIORNATO LEGGE 215/2021

Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposteInserita il:
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte
Domanda:
L'allestimento (montaggio e smontaggio) di tendostrutture per fiere ed eventi è considerato cantiere mobile o temporaneo?
Risposta:

Il D.I. 22/7/2014 ha precisato all'art. 6 che le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche sono da considerarsi cantieri di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08, con le seguenti eccezioni:





  • Strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;




  • Strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano inferiore fino a 100 metri quadri;




  • Tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m.




12/04/2024
Domanda:
L'impresa affidataria deve inviare il proprio POS alle proprie imprese esecutrici in subappalto?
Se un impresa in subappalto subappalta a sua volta alcuni lavoro ad altra impresa, è autorizzata ad inviare a questa il POS dell’impresa affidataria?

Risposta:
Il POS è un documento obbligatorio per ogni impresa esecutrice, e va redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 con riferimento ai rischi lavorativi dell’impresa stessa all’interno del singolo cantiere.

Il D.Lgs. 81/08 non da specifiche in merito all’obbligo di inoltro del POS alle imprese in subappalto, anche se trattandosi di un documento relativo ai rischi della singola impresa non ha grande rilevanza per le altre imprese esecutrici. Le imprese esecutrici dovranno invece ricevere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal Coordinatore per la Progettazione, che riguarda la prevenzione dei rischi dell’intero cantiere.

Si precisa che resta in capo all’impresa affidataria la verificare della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, com. 3 lett. a) del D.Lgs. 81/08
06/02/2023
Domanda:
Quali sono le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo di notifica preliminare?
Risposta:
La notifica preliminare, nei casi previsti nei casi previsti dall’art. 99 del D.Lgs. 81/08, tra i quali rientrano i cantieri in cui operano più imprese, deve essere redatta dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell’inizio dei lavori.

Il suddetto articolo precisa, inoltre, che copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

In assenza di notifica, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.
29/12/2022
Domanda:
Nei cantieri ricadenti all'interno del Titolo IV è sempre necessario nominare un CSP e un CSE o in alcuni casi (come ad esempio ove presente una sola impresa) la gestione può essere fatta tramite DUVRI senza la nomina di queste figure?
Risposta:
L’art. 90 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) ai commi 3 e 4 prevede che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori siano nominati in caso di presenza di più imprese esecutrici.
L’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) prevede che il DUVRI debba essere redatto per le attività in appalto che non riguardino:

• servizi di natura intellettuale
• mere forniture di materiali o attrezzature
• lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/08.

Pertanto, qualora operi una sola impresa presso un cantiere edile (Titolo IV) sito all’interno di un’azienda, l’impresa predisporrà il POS e il datore di lavoro dell’azienda predisporrà il DUVRI.
31/08/2022
Domanda:
Un dipendente di un appaltatore si comporta in modo non adeguato nello svolgimento di una attività lavorativa (mancato uso DPI, mancata osservanza comportamenti sulla sicurezza propria e dei colleghi nel corso dello svolgimento dell'attività).
Come si comporta il preposto del committente nel momento in cui rileva quanto sopra?
Può o deve intervenire?
Con quali modalità?

Risposta:
Uno degli aspetti più rilevanti delle modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 è la “responsabilizzazione” della figura del preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.
L’art. 19 del D. Lgs. 81/08 sugli obblighi del Preposto viene modificato alla lett. a) del primo comma, che ora cita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre, l’art. 26 del D. Lgs. 81/08, nel nuovo comma 8-bis, prevede che “Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Sulla base di quanto sopra citato, quindi, il datore di lavoro dell’appaltatore deve verificare con la propria organizzazione (e i propri preposti) che i propri lavoratori rispettino le norme di sicurezza.

Il preposto del committente non ha titolo per intervenire sui lavoratori dell’appaltatore, oltre a correre il rischio di “ingerirsi” nella lavorazione.
Il committente potrà avere propri “controllori” (che potranno essere i preposti), i quali dovranno e potranno (anche contrattualmente) sospendere le attività lavorative commissionate quando rilevino condizioni di rischio o di non rispetto delle norme antinfortunistiche. I “controllori” del committente non dovranno mai intervenire per correggere le attività, dando indicazioni ai lavoratori dell’appaltatore, per due ragioni:
a. Non ne hanno titolo, in quanto non fanno parte dell’organizzazione aziendale dell’appaltatore.
b. Potrebbero suggerire modalità di lavoro errate che potrebbero determinare un infortunio, sul quale poi ricadrebbe la loro responsabilità.
24/02/2022
Domanda:
In azienda è necessario incaricare un impresa edile per le manutenzioni ordinarie (ad esempio: sistemazione pavimentazioni, esecuzione di carotaggi, etc.). Oltre alla documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (iscrizione CCIAA, autocertificazione, DURC, etc.), superando i 5 uomini/giorno, è necessario predisporre un DUVRI?
Oppure, trattandosi di interventi di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 (cantieri temporanei e mobili, con lavori elencati nell'Allegato X del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), l'impresa deve redigere un POS generico per le manutenzioni ed eventualmente un POS specifico per interventi più sostanziosi?

Risposta:
Qualora i lavori "edili" siano svolti da una sola impresa esecutrice e l'entità dei lavori sia superiore a 5 uomini/giorno, il datore di lavoro committente dovrà promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ricordiamo che, in caso di operatività di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), dovrà essere nominato un Coordinatore della Sicurezza che predisporrà il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
In ogni caso, se l'impresa esecutrice effettua attività inserite nell’allegato X del D. Lgs 81/08 (ossia si configuri un "cantiere temporaneo e mobili" come definito dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08), la stessa impresa esecutrice dovrà comunque elaborare il POS (Piano Operativo della Sicurezza).
Ricordiamo infine che per la verifica tecnica professionale dell’impresa esecutrice si dovrà fare riferimento all’allegato XVII del D. Lgs 81/08.
10/02/2022

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