FAQ: SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA PER I DISCENTI
Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
| Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | Inserita il: |
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| Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | |
| Domanda: Per i Lavoratori che svolgono attività all’aperto è opportuno adottare le adeguate misure di sicurezza quando svolgono attività in presenza di "fenomeni temporaleschi" o anche nel caso di normali precipitazioni atmosferiche? Risposta: Non essendo “normato” il rischio di fulminazione all’aperto non vi è un riferimento di legge che indichi quando sospendere l’attività. Pertanto la sospensione dovrà sicuramente avvenire in caso di temporale con fulmini, mentre, in caso di semplici precipitazioni, sarà onere del Datore di Lavoro decidere il da farsi. | 24/03/2026 |
| Domanda: Per i Lavoratori che svolgono attività all’aperto è opportuno adottare le adeguate misure di sicurezza quando svolgono attività in presenza di "fenomeni temporaleschi" o anche nel caso di normali precipitazioni atmosferiche? Risposta: Non essendo “normato” il rischio di fulminazione all’aperto non vi è un riferimento di legge che indichi quando sospendere l’attività. Pertanto la sospensione dovrà sicuramente avvenire in caso di temporale con fulmini, mentre, in caso di semplici precipitazioni, sarà onere del Datore di Lavoro decidere il da farsi. | 24/03/2026 |
| Domanda: Per i Lavoratori che svolgono attività all’aperto, le indicazioni metodologiche riguardanti l’adozione di specifiche misure di sicurezza e modi comportamentali, sono contenuti nella CEI EN 62305 o fanno riferimento ad altre normative? Risposta: Attualmente le norme tecniche della serie CEI EN 62305 non prevedono esplicitamente la valutazione del rischio fulminazione all’aperto (se non entro 3 metri dalle strutture). Tuttavia, nell’ottica di “valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” pare logico valutare tale rischio anche all’aperto. Pertanto le misure di sicurezza indicate non hanno un riferimento normativo preciso ma derivano da consigli generali che vengono diffusi in presenza di temporali per la popolazione (es. dalla protezione civile). | 24/03/2026 |
| Domanda: Per i Lavoratori che svolgono attività all’aperto, le indicazioni metodologiche riguardanti l’adozione di specifiche misure di sicurezza e modi comportamentali, sono contenuti nella CEI EN 62305 o fanno riferimento ad altre normative? Risposta: Attualmente le norme tecniche della serie CEI EN 62305 non prevedono esplicitamente la valutazione del rischio fulminazione all’aperto (se non entro 3 metri dalle strutture). Tuttavia, nell’ottica di “valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” pare logico valutare tale rischio anche all’aperto. Pertanto le misure di sicurezza indicate non hanno un riferimento normativo preciso ma derivano da consigli generali che vengono diffusi in presenza di temporali per la popolazione (es. dalla protezione civile). | 24/03/2026 |
| Domanda: Per la protezione delle strutture e degli occupanti dal rischio di fulminazione, considerato che il D.Lgs. 81/2008 richiama le norme tecniche, è sempre necessario effettuare una valutazione analitica secondo la CEI EN 62305, oppure può ritenersi sufficiente una valutazione di tipo qualitativo, basata ad esempio sulle caratteristiche del contesto ambientale, come la presenza di edifici circostanti più alti, dalla quale emerga che non sono necessarie specifiche misure di protezione? In quest’ultimo caso, una valutazione esclusivamente qualitativa potrebbe essere contestata o sanzionata dall’organo di vigilanza perché non conforme alla norma tecnica? Risposta: Poiché l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 fa riferimento alle norme tecniche, occorre seguire le norme della serie CEI EN 62305 (non ci risulta che ce ne siano altre). Per quanto riguarda le possibili sanzioni non è immediata la risposta perché da un lato l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 non è sanzionato, ma dall’altro, l’art. 80 (obblighi del datore di lavoro) lo è. Quest’ultimo articolo prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dai rischi derivanti dalla fulminazione diretta e indiretta e dalle sovratensioni. Si sottolinea che sarebbe notevolmente più grave la posizione del Datore di Lavoro nel caso in cui un lavoratore dovesse essere colpito da un fulmine in assenza di valutazione del rischio svolta secondo le pertinenti norme tecniche. | 24/03/2026 |
| Domanda: Per la protezione delle strutture e degli occupanti dal rischio di fulminazione, considerato che il D.Lgs. 81/2008 richiama le norme tecniche, è sempre necessario effettuare una valutazione analitica secondo la CEI EN 62305, oppure può ritenersi sufficiente una valutazione di tipo qualitativo, basata ad esempio sulle caratteristiche del contesto ambientale, come la presenza di edifici circostanti più alti, dalla quale emerga che non sono necessarie specifiche misure di protezione? In quest’ultimo caso, una valutazione esclusivamente qualitativa potrebbe essere contestata o sanzionata dall’organo di vigilanza perché non conforme alla norma tecnica? Risposta: Poiché l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 fa riferimento alle norme tecniche, occorre seguire le norme della serie CEI EN 62305 (non ci risulta che ce ne siano altre). Per quanto riguarda le possibili sanzioni non è immediata la risposta perché da un lato l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 non è sanzionato, ma dall’altro, l’art. 80 (obblighi del datore di lavoro) lo è. Quest’ultimo articolo prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dai rischi derivanti dalla fulminazione diretta e indiretta e dalle sovratensioni. Si sottolinea che sarebbe notevolmente più grave la posizione del Datore di Lavoro nel caso in cui un lavoratore dovesse essere colpito da un fulmine in assenza di valutazione del rischio svolta secondo le pertinenti norme tecniche. | 24/03/2026 |
| Domanda: Negli edifici civili è obbligatorio valutare il rischio da fulminazione se vi è un’attività lavorativa o professionale? Risposta: L’obbligo di valutare il rischio da fulminazione non si applica agli edifici civili ad uso esclusivamente abitativo, in quanto non rientrano nell’ambito del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, se una parte dell’edificio civile è adibita a sede di attività lavorativa o professionale, e quindi qualificabile come luogo di lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compreso il rischio da fulminazione, in conformità all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. | 24/03/2026 |
| Domanda: Se all'interno della stessa proprietà sono presenti più edifici, la valutazione del rischio fulminazione deve essere unica per l'intera area o va eseguita separatamente per ogni edificio? Risposta: La verifica dell’autoprotezione delle strutture contro le scariche atmosferiche va fatta per ogni struttura, quindi se un’azienda si compone di diversi edifici fisicamente separati gli uni dagli altri, andrà fatta una verifica per ogni edificio o struttura presente. | 10/06/2025 |
| Domanda: È possibile effettuare una valutazione del rischio fulminazione parziale di un edificio (es. un piano o una zona specifica) o è necessario considerare l'edificio nel suo complesso? Risposta: Il punto A.2.2 della norma CEI EN 62305-2 prescrive le condizioni per poter considerare solo una porzione dell’edificio. Se tali condizioni non sono verificate o non si hanno informazioni, occorre considerare tutta la struttura nel suo complesso. | 10/06/2025 |
| Domanda: Quali sono le tipologie degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche soggette a denuncia? E qual è la normativa di riferimento? Risposta: Per le tipologie di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche oggetto di denuncia e successive verifiche periodiche il riferimento legislativo è il DPR 462/01. Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche che vanno denunciati sono delle seguenti tipologie/strutture: PARAFULMINI AD ASTA, PARAFULMINI A GABBIA, STRUTTURE RECIPIENTI E SERBATOI METALLICI, CAPANNONI METALLICI, STRUTTURE METALLICHE IN CANTIERI EDILI. Quindi se l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è costituito solamente da scaricatori di sovratensione e non da una delle precedenti tipologie/strutture non si applica il DPR 462/01 stesso. | 10/06/2022 |
| Domanda: Con riferimento alla Perdita di vite umane (L1) ed in particolare al coefficienze hz (tabella C.6), è possibile affermare che va sempre utilizzato almeno il fattore 2 in quanto generalmente le strutture sono limitate a 2 piani e con numero inferiore a 100? In sostanza, non è chiaro dalla tabella quando si può applicare il valore 1 poichè normalmente un'azienda rientra nella definizione di "livello ridotto di panico" Risposta: Concordiamo con la sua considerazione, teoricamente nessun livello di panico potrebbe verificarsi in assenza di persone presenti. | 19/10/2020 |