FAQ: SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA PER I DISCENTI
Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
| Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | Inserita il: |
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| Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | |
| Domanda: In fase di sopralluogo a seguito di un infortunio, si è automaticamente nella fase penale in quanto si è in presenza di un indizio di reato? Risposta: Il sopralluogo eseguito dalla Polizia Giudiziaria a seguito di un infortunio colloca l’attività nella sfera del procedimento penale. L’infortunio, infatti, costituisce una notizia di reato e, come tale, legittima la P.G. ad attivare gli accertamenti urgenti previsti dagli artt. 347 e 354 c.p.p., finalizzati a preservare lo stato dei luoghi, delle cose e delle tracce. In questa fase preliminare può non esserci ancora un soggetto iscritto nel registro degli indagati, ma l’attività rientra comunque nelle indagini preliminari. | 22/12/2025 |
| Domanda: Nell’immediatezza del fatto (es. infortunio) la Polizia Giudiziaria può assumere sommarie informazioni dall’indagato: questo può non rispondere a tutte le domande in assenza di un difensore? Risposta: Nelle sommarie informazioni ordinarie l’art. 350 c.p.p., ai commi 2-4, prevede che l’indagato sia assistito dal difensore: la P.G. deve invitarlo a nominare un avvocato, provvedere alla nomina d’ufficio se manca un difensore e avvisarlo tempestivamente affinché possa presenziare. Senza difensore, quindi, l’indagato non può essere interrogato e mantiene pienamente il diritto di non rispondere. Diversamente, il comma 5 consente una deroga nelle situazioni di urgenza, come quando la P.G. opera sul luogo o nell’immediatezza del fatto: in tali casi può raccogliere “notizie utili” anche senza difensore. Si tratta però di un potere eccezionale, giustificato dalla necessità di tutelare l’immediatezza delle indagini. Il comma 6 pone un limite decisivo: le dichiarazioni rese senza difensore in quell’immediatezza non possono essere documentate né utilizzate in alcun atto successivo, quindi non sono spendibili né in fase di indagini né in dibattimento. La deroga serve solo a orientare l’azione immediata della P.G. e non possono essere utilizzate altrimenti. Resta infine la possibilità, prevista dal comma 7, che l’indagato renda dichiarazioni spontanee, comunque soggette a limiti di utilizzabilità. | 22/12/2025 |
| Domanda: Nel caso di infortunio sul lavoro con prognosi oltre i 40 giorni si apre in automatico l'azione penale? Come viene notificata? Risposta: Sì, l’azione penale è obbligatoria nel caso di infortunio sul lavoro che comporta una prognosi superiore a 40 giorni. Il Pubblico Ministero invia una comunicazione di avvio dell’azione penale (avviso di garanzia) quando intende procedere nelle indagini preliminari coinvolgendo l’indagato, ad esempio: eseguendo perquisizioni, ispezioni, interrogatori. | 19/09/2024 |