FAQ: SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA PER I DISCENTI
Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
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Domanda: Qual č la differenza tra pseudonimizzazione e anonimizzazione? Risposta: L’articolo 4 comma 5 GDPR spiega come la pseudonimizzazione sia un procedimento che impedisca di individuare un soggetto. Il trattamento dei dati avviene in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico. L’identificazione di quel soggetto è possibile solo con l’utilizzo di informazioni aggiuntive conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire, nella loro singolarità, l’identificazione del soggetto. E’ un sistema per tutelare la riservatezza dei dati di un soggetto in modo che l’operatore che ne abbia diritto possa accedere ai dati, mentre quello che non vanta questo diritto vede solo parte dei dati ma non riesce a identificare la persona. L’anonimizzazione, invece, non esiste nelle definizioni del GDPR ma la si deduce dal Consideranto 26 “I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l’identificazione dell’interessato”. Si tratta quindi di una procedura diretta a rendere impossibile ricostruire l’informazione per chiunque. La differenza essenziale è che, mentre un dato pseudonimizzato potrebbe essere ricostruito, un dato anonimo non è “ricostruibile” e non è possibile re-identificare l’identità del soggetto. | 19/02/2025 |