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CORSO E-LEARNING LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO: COME EFFETTUARLA IN CONFORMITÀ AL NUOVO DECRETO 3/9/21
Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
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Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | Inserita il: |
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Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | |
Domanda: I parametri di resistenza al fuoco delle strutture e del carico di incendio vengono riportati all'interno del progetto? Se si, per le aziende non soggette a progetto antincendio i predetti paramentri come si ricavano? Risposta: Eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli edifici, ricavati in base al carico d'incendio ovvero ai fini dell'adempimento ad obblighi di legge, sono elementi che devono essere riportati nei progetti di prevenzione incendi. Laddove non sia presente un progetto di prevenzione incendi approvato/depositato presso il Comando Provinciale dei VV.F. nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011, il requisito di resistenza al fuoco può essere determinato sulla base del contenuto del capitolo S.2 dell'Allegato I al c.d. "Codice di Prevenzione Incendi" (D.M. 03/08/2015) o, laddove siano applicate regole tecniche di tipo "tradizionale", secondo il D.M. 09/03/2007. | 22/09/2022 |
Domanda: Quale metodologia è possibile utilizzare per stimare l'entità del rischio di incendio? La formula Rischio = Frequenza x Magnitudo può ritenersi corretta? Risposta: Ad eccezione della classificazione prevista dall'Allegato I al D.M. 10/03/1998 (non più in vigore dal 29/10/2022), non sono reperibili nella legislazione vigente indicazioni specifiche per quanto riguarda la stima dell'entità del rischio di incendio, così come non è immediatamente reperibile alcuno strumento di uso immediato e generale all'interno delle linee guida disponibili. La "classica" matrice Frequenza/Magnitudo può dunque essere impiegata, una volta definiti opportunamente i livelli di frequenza e magnitudo applicabili. Giova in ogni caso evidenziare che le stime di magnitudo e frequenza, per eventi rari quanto l'emergenza di incendio, possono risultare particolarmente influenzate dalla soggettività del valutatore. | 22/09/2022 |
Domanda: L'aggiornamento della formazione antincendio, per le sole parti teoriche, può essere svolto in modalità e-learning? Risposta: L’allegato III del D. M. 2/9/2021 riporta: "L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi." La modalità e-learning, quindi, non è da reputarsi valida in quanto è una formazione a distanza di tipo asincrono. Con il termine FAD sincrona si intende la videoconferenza. | 21/04/2022 |
Domanda: Il piano di emergenza è obbligatorio per attività classificate categoria A dal D.P.R. 1 agosto 2011? Risposta: Si, il piano di emergenza è obbligatorio per attività classificate categoria A dal D.P.R. 1 agosto 2011. In particolare: - Il “vecchio” D.M. 10/3/98 (in vigore fino ad ottobre 2022) all’art. 5 prevede che “il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza […] ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto (ovvero le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco), per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza”. Per esclusione quindi per qualunque luogo di lavoro dove sia presente un’attività soggetta, indipendentemente dal numero di occupanti ed indipendentemente dalla categoria di appartenenza è obbligatoria la redazione del piano d’emergenza (cfr. art. 2, c. 2 D.P.R. n. 151/2011 – “[…] tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del presente regolamento.”). Chiarimento analogo è reperibile anche nella Circolare 8 luglio 1998, n. 16 MI.SA. avente titolo “Decreto ministeriale 10 marzo 1998 – Chiarimenti”. - Il D.M. “nuovo” 02/09/2021 (i vigore da ottobre 2022) riporta l’obbligo in modo ancora più chiaro. L’art. 2, c. 2 riporta “Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza […]: luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.”. Ancora una volta non è presente alcun tipo di differenziazione in base alla categoria dell’attività soggetta. | 08/04/2022 |
Domanda: Per le attività classificate a rischio incendio basso secondo il D. M. 10/3/98, è necessario procedere ad una nuova valutazione del rischio incendio secondo il D. M. 3/9/21? Risposta: Finché non intervengono variazioni sostanziali, non è necessario procedere ad una nuova valutazione del rischio incendio secondo i criteri del D.M. 3/9/21. | 24/02/2022 |
Domanda: Per le attività soggette al controllo dei VVF, successivamente all'entrata in vigore del D. M. 03/09/2021, sarà possibile mantenere la valutazione del rischio incendio elaborata secondo il D. M. 10/03/98? Risposta: Citando l’Art. 4. Del D.M. 3/9/2021: “Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (ovvero, “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi […]”). Ne consegue che in caso non avvengano variazioni significative, non risulterà necessario verificare la conformità secondo il D.M. 03/09/2021 e, quindi, nemmeno secondo il D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii., rimanendo invece indispensabile mantenere la conformità rispetto al progetto di prevenzione incendi autorizzato ed al quadro legislativo-normativo in vigore all’atto della sua approvazione/all’atto della legittimazione di eventuali varianti non comportanti aggravio del rischio. | 24/02/2022 |