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CORSO E-LEARNING DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER PREPOSTI E DIRIGENTI - AGGIORNATO LEGGE 215/2021

Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposteInserita il:
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte
Domanda:
Il lavoratore distaccato va computato nel numero dei lavoratori dell’azienda distaccataria o della distaccante?
Risposta:

Nel caso di “distacco del lavoratore” come definito dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.



Si precisa che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.”


10/05/2023
Domanda:
Il datore di lavoro di una scuola superiore d'aula deve fare il corso per Preposto? E il professore di ginnastica che invece lavora in palestra?
Risposta:
Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, non è tenuto a svolgere la formazione preposto. Per quanto concerne il quesito sul professore di ginnastica, questi, nei confronti degli studenti, non ricopre il ruolo di preposto poiché gli studenti, non sono equiparabili a lavoratori in quanto non fanno uso di “laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici“.
20/04/2023
Domanda:
Gestisco un negozio di abbigliamento composto da me (datore di lavoro/rspp) e 2 dipendenti (addette alle vendite). L'attività è svolta su un unico turno, in un piccolo negozio, io lavoro insieme alle mie 2 dipendenti, una delle due è nominata RLS, tutti e tre abbiamo fatto il corso da addetto primo soccorso e Antincendio. Il mio dubbio riguarda, alla luce delle novità normative, l'obbligatorietà da parte mia della nomina di un preposto. Siccome tale ruolo comporta delle responsabilità vorrei rassicurare le mie dipendenti che non vogliono assumere responsabilità non necessarie. Mi è chiara l'obbligatorietà di individuarlo e nominarlo all'interno di lavori in appalto, titolo IV o art. 26, oppure in presenza di capireparto, capogruppo, caposquadra, etc. , ma ciò non mi appartiene. Vorrei sapere, il preposto è alla stregua dell'RLS cioè obbligatorio in azienda anche con un solo dipendente? Oppure con 2 dipendenti? Oppure 5? Oppure l'individuazione e la nomina del preposto passa da una valutazione del contesto e dell'organizzazione aziendale da parte del datore di lavoro? Al di fuori degli appalti, nel mio caso l'organizzazione è molto semplice e non sono presenti neppure "preposti di fatto" (ex art. 299), cosa prevede la legge nel mio caso? Posso non nominarlo perché di fatto non c'è e non serve?
Risposta:
Buongiorno,

La Legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008 tra le quali, all’art. 18, si prevede per il Datore di Lavoro l’obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.

Individuare non significa necessariamente che in azienda deve essere presente un preposto, ma se è presente un Preposto, questo deve essere nominato.

Pertanto, la legge non impone al Datore di Lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un Preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un Preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal Datore di Lavoro.

Nelle organizzazioni meno articolate, come quella descritta, Lei in qualità di Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori senza individuare un Preposto.
05/04/2023
Domanda:
In merito all'obbligo di aggiornamento annuale del RLS : nel decreto 81 all'articolo 37 comma 11 viene disciplinato solo per le aziende dai 15 dipendenti in su, non sono indicate modalità per le aziende sotto i 15 dipendenti.
L'eventuale mancato aggiornamento entro i 12 mesi causa la decadenza della formazione da 32 ore iniziale?

Risposta:
Per quanto riguarda l’obbligo di aggiornamento, il D. Lgs. 81/2008 precisa che la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico annuale per il RLS, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per quanto riguarda le aziende con meno di 15 lavoratori, benché sia previsto l’obbligo di aggiornamento periodico per il RLS, in assenza di indicazioni da parte della legislazione o del CCNL specifico, per le aziende come meno di 15 lavoratori si ritiene adeguata una formazione di durata non inferiore a 4 ore all'anno, come per le aziende con più di 15 lavoratori e fino a 50.
L’eventuale mancato aggiornamento della formazione non causa la necessità di ripetere la formazione iniziale.
15/04/2022

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