FAQ: SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA PER I DISCENTI
Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
| Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | Inserita il: |
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| Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | |
| Domanda: Per i Lavoratori che svolgono attività all’aperto è opportuno adottare le adeguate misure di sicurezza quando svolgono attività in presenza di "fenomeni temporaleschi" o anche nel caso di normali precipitazioni atmosferiche? Risposta: Non essendo “normato” il rischio di fulminazione all’aperto non vi è un riferimento di legge che indichi quando sospendere l’attività. Pertanto la sospensione dovrà sicuramente avvenire in caso di temporale con fulmini, mentre, in caso di semplici precipitazioni, sarà onere del Datore di Lavoro decidere il da farsi. | 24/03/2026 |
| Domanda: Per i Lavoratori che svolgono attività all’aperto, le indicazioni metodologiche riguardanti l’adozione di specifiche misure di sicurezza e modi comportamentali, sono contenuti nella CEI EN 62305 o fanno riferimento ad altre normative? Risposta: Attualmente le norme tecniche della serie CEI EN 62305 non prevedono esplicitamente la valutazione del rischio fulminazione all’aperto (se non entro 3 metri dalle strutture). Tuttavia, nell’ottica di “valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” pare logico valutare tale rischio anche all’aperto. Pertanto le misure di sicurezza indicate non hanno un riferimento normativo preciso ma derivano da consigli generali che vengono diffusi in presenza di temporali per la popolazione (es. dalla protezione civile). | 24/03/2026 |
| Domanda: Per la protezione delle strutture e degli occupanti dal rischio di fulminazione, considerato che il D.Lgs. 81/2008 richiama le norme tecniche, è sempre necessario effettuare una valutazione analitica secondo la CEI EN 62305, oppure può ritenersi sufficiente una valutazione di tipo qualitativo, basata ad esempio sulle caratteristiche del contesto ambientale, come la presenza di edifici circostanti più alti, dalla quale emerga che non sono necessarie specifiche misure di protezione? In quest’ultimo caso, una valutazione esclusivamente qualitativa potrebbe essere contestata o sanzionata dall’organo di vigilanza perché non conforme alla norma tecnica? Risposta: Poiché l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 fa riferimento alle norme tecniche, occorre seguire le norme della serie CEI EN 62305 (non ci risulta che ce ne siano altre). Per quanto riguarda le possibili sanzioni non è immediata la risposta perché da un lato l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 non è sanzionato, ma dall’altro, l’art. 80 (obblighi del datore di lavoro) lo è. Quest’ultimo articolo prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dai rischi derivanti dalla fulminazione diretta e indiretta e dalle sovratensioni. Si sottolinea che sarebbe notevolmente più grave la posizione del Datore di Lavoro nel caso in cui un lavoratore dovesse essere colpito da un fulmine in assenza di valutazione del rischio svolta secondo le pertinenti norme tecniche. | 24/03/2026 |