FAQ: SERVIZIO GRATUITO DI ASSISTENZA PER I DISCENTI
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Quesiti gią formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte | |
Domanda: Per poter classificare basso il rischio incendio, il DM 03/09/2021 elenca una serie di requisiti da rispettare tra cui "superficie lorda complessiva < 1000 mq". Un edificio di 1200 mq con all'interno diverse zone comunicanti non soggette a prevenzione incendi, ognuna con superficie inferiore a 1000 mq, deve essere considerato a rischio non basso? Risposta: Premesso che dal testo dell’allegato I del D.M. 03/09/2021 non risulta chiaro a cosa si riferisca la “superficie lorda complessiva” del luogo di lavoro, riportiamo di seguito alcune considerazioni:
Nota: L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, …”; Ne consegue che la “superficie lorda complessiva” si possa riferire, in base alle caratteristiche dei luoghi, all’intero fabbricato o ad una sola parte di esso. Ciò detto, nel caso citato in esempio di edificio con superficie complessiva di 1200 m2, suddiviso in zone tra loro comunicanti, risulta condivisibile l’attribuzione di un rischio NON BASSO per l’intero fabbricato. Qualora fossero realizzate separazioni efficaci, tali da rendere individuabili ambiti indipendenti tra loro, il riconoscimento di rischio BASSO o NON BASSO non è automatico. Una interpretazione ragionevole e che nel confronto con alcuni tecnici è stata ritenuta fondata è che le diverse porzioni di un fabbricato o luogo di lavoro possano ritenersi “ambiti indipendenti” nel momento in cui si possa verificare la loro “indipendenza” rispetto alla strategia antincendio complessiva da adottarsi entro ciascuna. Laddove si potesse suddividere l’ipotetico edificio in ambiti indipendenti come sopra descritto, non si può escludere che la valutazione del rischio si possa effettuare valutando la superficie lorda di ciascun ambito anziché quella dell’intero fabbricato. | 19/09/2024 |
Domanda: La valutazione del rischio incendio corrisponde alla verifica di conformitą alle norme di prevenzione incendi? Risposta: La verifica di conformità alle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili costituisce una fase fondamentale del processo di valutazione del rischio, in quanto permette di raccogliere i dati necessari per determinare se il rischio residuo possa essere giudicato accettabile o non accettabile (ponderazione del rischio). Questo in quanto la conformità alle regole tecniche costituisce imprescindibile e vincolante criterio per la ponderazione del rischio. Tali criteri non possono essere soggetti a ribasso, tuttavia il valutatore può definirne di ulteriori e maggiormente restrittivi (ad esempio, definendo come “strategici” taluni beni aziendali, potrebbe ritenere indispensabili sistemi di controllo dell’incendio con maggior tempestività di intervento ed efficacia superiore rispetto a quanto emerga come obbligo dalle regole tecniche applicabili). Allo stesso modo, la definizione del “livello di rischio” tra rischio basso o non basso secondo il Minicodice ha conseguenze esclusivamente per la determinazione di quali siano le regole tecniche in questione, e costituisce dunque anch’essa una fase intermedia nel processo di valutazione del rischio. Tale considerazione è rafforzata dal fatto che resta possibile, a discrezione del valutatore, l’impiego dell’intero Codice di Prevenzione Incendi come regola tecnica di riferimento anche per luoghi a rischio basso. Correttamente, dunque, il percorso da seguire che propone corrisponde con quello descritto nel nostro corso:
| 19/09/2024 |