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CORSO E-LEARNING MODULO A PER RSPP E ASPP - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 E DECRETI ANTINCENDIO DM 2/9/21 E DM 3/9/21

Il percorso formativo in elearning proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online riservato ai partecipanti, che consente la prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposteInserita il:
Quesiti già formulati dai partecipanti a questo corso e relative risposte
Domanda:
Per definire il piano formativo aziendale è sufficiente sapere l’attività svolta? E chi lo definisce?
Risposta:

Per poter definire un piano formativo certo è necessario valutare i rischi dell’azienda e non risulta sufficiente solo una descrizione generica dell’attività svolta. Ai sensi della legislazione vigente il soggetto che ha il compito di definire il piano formativo è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.


03/05/2024
Domanda:
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede che la formazione sia svolta entro 60 giorni dal momento dell’assunzione: pertanto non è necessario effettuare al formazione del lavoratore appena “entrato” in azienda?
Risposta:

L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 consente di completare il percorso formativo dallo stesso previsto “entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”, ma ciò non significa che si possa adibire un lavoratore ad una attività e mansione senza la necessaria formazione. In sostanza, il datore di lavoro ha 60 giorni di tempo dall’assunzione per completare la formazione secondo i requisiti indicati dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, ma deve sempre assicurare che un lavoratore svolga attività e utilizzi attrezzature per le quali ha ricevuto adeguata informazione, formazione e addestramento, come previsto dal comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.



Sarebbe del resto assurdo che la legge consentisse un periodo di “carenza formativa” ai lavoratori nei primi 60 giorni dall’assunzione, ossia propria quando il lavoratore ha la maggior necessità di ricevere informazione, formazione e addestramento.


19/03/2024
Domanda:
Quale è la periodicità per l’aggiornamento del registro antincendio nelle attività a rischio basso?
Risposta:
La normativa vigente in materia di manutenzione e controllo dei presidi antincendio (D.M. 1/9/21) prevede che: “Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione (…)”.

La periodicità di compilazione del registro, quindi, non dipende dal livello di rischio incendio ma dalla tipologia del presidio antincendio da verificare.

A seconda del presidio sarà necessario verificare e attenersi alle cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione.
30/11/2022
Domanda:
Le visite col medico competente per il rientro al lavoro dopo una malattia superiore ai 60 gg. sono da considerare orario di servizio?
Risposta:
La “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”, è prevista nell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e deve essere svolta in orario lavorativo perché “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori” come previsto dall’art. 15 del medesimo Decreto.
19/10/2022
Domanda:
Relativamente al nuovo DM 03-09-21 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che entrerà in vigore il prossimo ottobre, quali sono gli obblighi di aggiornamento del documento di valutazione del rischio incendio? il DVR incendio deve essere aggiornato immediatamente o solo in caso di modifiche sostanziali e/o infortuni etc.?
Risposta:
Citando l’Art. 4. Del D.M. 3/9/2021: “Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (ovvero, “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi […]”).
Ne consegue che in caso non avvengano variazioni significative, dal punto di vista del rischio incendio, non risulterà necessario ri-effettuare la valutazione del rischio incendio, nè verificare la conformità secondo il D.M. 03/09/2021 (Mini-codice di prevenzione incendi) e, quindi, nemmeno secondo il D.M. 03/08/2015 e ss.mm.ii., rimanendo invece indispensabile, nel caso di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11, mantenere la conformità rispetto al progetto di prevenzione incendi autorizzato ed al quadro legislativo-normativo in vigore all’atto della sua approvazione/all’atto della legittimazione di eventuali varianti non comportanti aggravio del rischio.
19/05/2022
Domanda:
In un'azienda sprovvista di RLS, si può procedere per l'apposizione della data certa nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a mezzo PEC?
Risposta:
In caso di azienda sprovvista di RLS, la data certa può essere attestata per mezzo di un “auto-invio” con PEC aziendale del documento di valutazione dei rischi.
02/03/2022
Domanda:
Quali sono le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che il Datore di Lavoro ha l'obbligo di nominare?
Risposta:
La normativa prevede l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) attraverso la nomina dei suoi componenti, nello specifico il RSPP (ed eventualmente ASPP), che, in possesso delle adeguate competenze indicate nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08, devono essere formalmente incaricati dal Datore di Lavoro. L’unica figura effettivamente obbligatoria è il RSPP, quindi l’assenza della nomina del RSPP costituisce grave inadempimento ai sensi dell’Allegato I del D. Lgs. 81/08.
02/03/2022
Domanda:
In merito al capitolo "modelli di organizzazione e gestione di salute e sicurezza sul lavoro" non mi è chiara la relazione fra l'articolo 30 del D. LGS 81/08 e il D.LGS 231/01.
Risposta:
L’art. 30 del D. Lgs. 81/08 indica ulteriori e specifici requisiti che devono essere rispettati dai Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal D. Lgs. 231/01 per garantire l’esimente dai reati quali omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione di norme antinfortunistiche. In sostanza, un Modello di Organizzazione e Gestione deve rispettare sia i requisiti previsti dal D.Lgs. 231/01, sia quelli indicati dall’art. 30 del D. Lgs. 81/08.
18/04/2020

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