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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO AMBIENTE: GESTIONE DOCUMENTALE E TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI – 8 ORE

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha stabilito con la Deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 230 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), l’utilizzo di un nuovo modello di formulario esclusivamente per il trasporto dei rifiuti provenienti da fosse settiche (CER 20.03.04) e da pulizia delle reti fognarie (CER 20.03.06).

Il nuovo formulario andrà utilizzato dal soggetto che effettua le attività di spurgo o di manutenzione delle reti fognarie che quindi, semplificando, si configura contemporaneamente sia come produttore che come trasportatore.

Sulla base di quanto sopra esplicitato, quindi, l'azienda che richiede l'intervento di pulizia della fossa non deve riportare il rifiuto CER 20.03.04 nel registro carico-scarico e nel MUD.


RISPOSTA:

Qualora la quantità stimata ed apportata sul registro di carico/scarico sia difforme dalla quantità pesata a destino, è necessario scrivere nelle annotazioni l'effettivo peso verificato a destino. Non è necessario registrare un ulteriore carico, qualora la stima abbia sottovalutato la quantità, poiché è noto che nell'operazione di carico viene fatta una stima (a meno che non venga utilizzata una pesa) e quello che fa fede è proprio il peso verificato a destino.


RISPOSTA:
Si, sarà necessario registrare il “carico” del rifiuto nel registro di carico scarico uno volta conferito al deposito temporaneo.

RISPOSTA:
In presenza di una dimenticanza, è sempre corretto registrare il carico/scarico anche non rispettando l'ordine cronologico.
Bisogna rispettare i 10 giorni per la registrazione dei movimenti, nel Vostro caso, come da Lei indicato, essendo passato circa un mese è opportuno, anche dal punto di vista sanzionatorio, eseguire comunque la registrazione, seppur errata rispetto alle tempistiche previste, rispetto ad una mancata registrazione della movimentazione del rifiuto.

RISPOSTA:
I soggetti tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico e del MUD sono tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali.
Sono esclusi dalla compilazione del registro di carico/scarico e del MUD i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, attività di servizio, attività sanitarie, attività agricole ed agro-industriali.
Se l'ente pubblico svolge attività tra quelle escluse e non produce rifiuti pericolosi, non è tenuto a compilare il registro di carico scarico e di produrre il MUD.

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