Deployer: con il termine “deployer”, nel testo dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), viene definita “una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.”
La definizione di Deployer esclude esplicitamente chi utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale per attività personali non professionali (es. cittadino che usa ChatGPT per scopi domestici). Sono invece deployer i professionisti, le imprese e chiunque utilizzi l'IA in un contesto lavorativo.
Nella catena delle responsabilità individuata dall’AI Act, il deployer rappresenta l’anello operativo, l’utilizzatore finale del sistema in quanto:
Il regolamento AI Act chiarisce che il deployer di sistemi ad alto rischio si trova “nella posizione migliore per comprendere come il sistema di IA ad alto rischio sarà utilizzato concretamente e possono pertanto individuare potenziali rischi significativi non previsti nella fase di sviluppo”: il deployer è infatti chi conosce direttamente il contesto operativo, le persone coinvolte e le condizioni reali di funzionamento, e può quindi individuare rischi non prevedibili nella fase di sviluppo.
Questa impostazione giustifica gli obblighi specifici attribuiti ai deployer di un sistema di IA ad alto rischio dall’art. 26 dell’AI Act, con lo scopo di garantire un uso sicuro, trasparente e sotto controllo umano della tecnologia, prevenendo rischi e tutelando i diritti delle persone coinvolte. Le autorità pubbliche che utilizzano sistemi di IA ad alto rischio devono registrarli nella banca dati europea dell'UE, indicando nome del deployer e del fornitore, finalità d'uso, contesto di utilizzo e categorie di persone interessate.
L’articolo 50 dell’AI Act, inoltre, prevede obblighi di trasparenza a carico dei deployer, ed in particolare:
Le violazioni degli obblighi del deployer (art. 26) e degli obblighi di trasparenza (art. 50) sono soggette a sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro o fino al 3% del fatturato mondiale annuo dell’impresa (art. 99, par. 4, lett. e).
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