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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO GESTIONE RIFIUTI: DOCUMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il FIR dovrà riportare i dati del produttore e come unità locale la sede del cantiere, i dati del trasportatore (che coincide con il produttore) e come destinatario deve essere indicata la sede del produttore dove sarà allestito il deposito temporaneo. Il FIR vale solo come documento di accompagnamento del rifiuto in caso di controllo durante il trasporto. Non sarà registrato nel registro di carico e scarico. In alternativa può essere utilizzato un DDT in cui il produttore del rifiuto indica il luogo di produzione, la tipologia e la quantità dei rifiuti trasportati e la destinazione.


RISPOSTA:

Il trasporto dei propri rifiuti prodotti dal cantiere alla sede del manutentore deve sempre essere accompagnato da un documento (FIR o DDT, a scelta del produttore),  non ci sono esenzioni al riguardo. Art. 193 co. 19 del 152/2006.


RISPOSTA:

All'interno dell’area in cui si svolge l’attività che ha prodotto i rifiuti possono essere individuate più aree di deposito temporaneo degli stessi. Per quanto concerne il criterio da utilizzare per avviare i rifiuti a recupero/smaltimento, seppure distribuito in diverse aree del perimetro aziendale, il deposito temporaneo deve essere considerato come unico, valendo di fatto per l'unità locale. Ad esempio adottando il criterio volumetrico si possono depositare (anche in diverse aree all'interno dello stabilimento, purché all'interno della stessa unità locale) al massimo e in totale 30 mc di rifiuti.


RISPOSTA:

"Sono esclusi dal registro di carico-scarico dei rifiuti e da MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) tutti i rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dal codice CER rifiuti e dal numero dei dipendenti dell’impresa, che si producono in cantiere a seguito delle attività di costruzione, demolizione e scavo".



Per altre tipologie di cantieri, con produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, specialmente se di lunga durata, consigliamo di tenere il registro di carico-scarico e di fare il MUD relativo al cantiere come rifiuti prodotti fuori dall'unità locale.


RISPOSTA:

Nel MUD devono essere indicati i pesi verificati a destino, non quelli stimati. Una volta ricevuta la 4a copia, nel registro di carico/scarico, nella colonna ANNOTAZIONI dello scarico deve essere indicato: "peso verificato a destino: *** kg" e questo dato sarà quello preso in considerazione per la dichiarazione annuale.


RISPOSTA:

Le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono solamente rifiuti NON pericolosi sono esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD, pertanto se il codice CER 070612 è l'unica tipologia di rifiuto speciale che producono e non ci sono più di 10 dipendenti, la ditta che gestisce l'autolavaggio non è soggetta alla presentazione del MUD.


RISPOSTA:

Il trasporto dei rifiuti all'interno di un sito (in area privata quindi) non deve essere accompagnato dal Formulario, ai sensi dell'art. 193 comma 1, che recita: "La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione".

Pertanto, verrà predisposto un unico formulario per il trasporto (totale) del rifiuto dal sito in cui è stato prodotto all'impianto di destino individuato.


RISPOSTA:

L’art. 183 del D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Dell’Ambiente) al comma 1 lettera b) definisce produttore del rifiuto: “la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioe' il produttore iniziale (…)”

Nel corso del tempo, inoltre, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale che considera l’appaltatore il produttore dei rifiuti derivanti dall’esecuzione dell’opera commissionatagli dal committente.

Sulla base di quanto sopra citato, quindi, il manutentore che interviene sulle  macchine per l’assistenza tecnica è il produttore del rifiuto e in quanto tale è il diretto responsabile della gestione dei rifiuti derivanti dalle sue attività.


RISPOSTA:

I rifiuti assimilabili alle merci pericolose devono rispettare le disposizioni in materia di etichettatura e marcatura previste per il trasporto su strada in base all’ADR, ossia l’accordo europeo per il trasporto su strada delle merci pericolose, al quale comunque hanno aderito anche Paesi extraeuropei.


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