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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO NUOVO DECRETO 3/9/21 – MODULO BASE E AVANZATO

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il riferimento normativo per la conformità del sistema di alimentazione delle reti idriche antincendio attualmente in vigore è la norma UNI EN 12845:2020.



Detta norma, nel caso di installazione di elettropompe, impone che “L’alimentazione elettrica deve essere sempre disponibile”.



La scelta della modalità realizzativa che permetta di ottenere tale disponibilità continua è lasciata al progettista, ma può comprendere (tra le altre soluzioni potenzialmente valide) una doppia alimentazione rete elettrica aziendale/gruppo elettrogeno.


RISPOSTA:

Il D.M. 2/9/21 prevede per gli addetti antincendio di attività di livello 2 e 3 l'effettuazione anche di prove pratiche con naspi e idranti, a prescindere dall'effettiva disponibilità degli stessi presso l'azienda.

Qualora l’azienda non disponga di tali presidi il corso potrà essere organizzato presso un ente di formazione in grado di erogare i corsi compresivi delle prove pratiche con naspi e idranti così come previsto dal D.M. 2/9/21.


RISPOSTA:

Il D.M. 2/9/21 non stabilisce il tempo concesso per l'adeguamento formativo, pertanto, a rigore, l'adeguamento formativo deve essere fatto immediatamente.


RISPOSTA:

Il “Minicodice” D.M. 3/9/21 si applica solo ai luoghi di lavoro a rischio basso d’incendio, ovvero quelli ubicati in attività non soggette o non dotate di specifica RTV aventi tutti i requisiti previsti al punto 1 dell’Allegato I del D.M. 3/9/21.


RISPOSTA:

L’indice di affollamento per le attività a rischio incendio non basso, che quindi non rientrano nel “Minicodice” D.M. 3/9/21, non è univoco ma dipende dal tipo di attività.

Nei casi di attività che non rientrano nell’applicabilità del “Minicodice” si può fare riferimento al paragrafo S.4.6 del “Codice di Prevenzione Incendi” (Allegato I al D.M. 03/08/2015), alle RTV eventualmente applicabili (Sezione V del Codice di Prevenzione Incendi) o alle Regole Tecniche tradizionali, in base alla loro eventuale applicabilità.


RISPOSTA:

Il nuovo D.M. 3/9/21 prevede che la valutazione del rischio incendio debba essere aggiornata nei casi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero:



• in caso di modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro;



• in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;



• a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità



Riassumendo, non è necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, andrà aggiornata qualora si verifichino i casi sopra esposti secondo le modalità previste dalla nuova norma.


RISPOSTA:

Citando il testo coordinato del D.M. 26 agosto 1992, realizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (reperibile da www.vigilfuoco.it):

“La norma che disciplina gli aspetti di prevenzione incendi per le scuole è il DM 26/08/92[…]

È applicabile, in alternativa al DM 26/08/1992, il DM 03/08/2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi, essendo state pubblicate, col DM 07/08/2017 al quale si rimanda, le specifiche RTV (Regole Tecniche Verticali).

Si precisa che l’applicazione del codice di prevenzione incendi esclude quella del DM 26/08/1992 e viceversa, essendo tali norme alternative e non complementari.”

Nel caso di applicazione del D.M. 03/08/2015, considerato che nella sezione S.5 (par. S.5.7.4) non si fa riferimento ad una periodicità minima per le “prove di attuazione del piano di emergenza”, il riferimento torna alla cadenza annuale stabilita dal D.M. 02/09/2021.


RISPOSTA:

In caso di promiscuità strutturale, impiantistica, nonché relativa al sistema di percorsi d’esodo (come nell’esempio del negozio inserito in centro commerciale), la valutazione del rischio per la specifica porzione di attività non potrà prescindere da quella effettuata per la realtà nel suo complesso.

Laddove non si operi entro compartimento con caratteristiche di completa indipendenza rispetto a strutture ed attività circostanti, la valutazione di conformità rispetto ai requisiti tecnici ed autorizzativi sarà da svolgersi:

• In via diretta, per quanto riguardi gli aspetti propri della singola attività (presidi antincendio, garanzia di fruibilità dei percorsi d’esodo, ecc.);

• In via indiretta, mediante coordinamento con i responsabili dell’attività “complessiva” per quanto riguarda gli elementi comuni (pianificazione dell’emergenza, verifica dell’efficienza degli impianti antincendio ad uso promiscuo, ecc.).

Si ricorda che, con particolare riferimento al caso portato in esempio, l’unità di “piccolo negozio” inserita in un centro commerciale (qualora non fossero previste adeguate misure di compartimentazione), rientra a tutti gli effetti tra i “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio […] con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.”, di cui all’att. 69 dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e dunque da classificarsi a rischio medio secondo il D.M. 10/03/1998 – non basso secondo il D.M. 03/09/2021.


RISPOSTA:

Impiegare tali valori come riferimento risulta essere un approccio corretto.

In base al D.M. 03/08/2015, c.d. “Codice di prevenzione incendi”, “i valori […] possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716, dedotti dal prospetto E3 della norma UNI EN 1991-1-2, oppure essere mutuati dalla letteratura tecnica.”

Analogamente, nelle “regole tecniche tradizionali” per il calcolo del carico d’incendio il riferimento è da trovarsi nel D.M. 09/03/2007: “I valori […] possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716:2002 ovvero essere mutuati dalla letteratura tecnica.”


RISPOSTA:

Non sussiste un obbligo normativo che preveda l’aggiornamento dei piani di emergenza e delle planimetrie di emergenza esistenti come conseguenza all’entrata in vigore del D. M. 2/9/21.

Questi dovranno essere aggiornati solo in caso di modifiche significative ai fini del rischio incendio.


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