FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
---|---|
Chi può redigere il documento valutazione rischi incendi? Bisogna essere un tecnico abilitato? | 10/06/2025 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’ordinamento non prevede la necessità di specifico titolo o abilitazione per poter effettuare una valutazione del rischio incendio. Tuttavia, resta fondamentale possedere adeguate competenze in materia di prevenzione incendi e conoscere approfonditamente le regole tecniche di riferimento applicabili allo specifico contesto da analizzare. | |
Nel caso di locazione/coworking degli spazi di lavoro, a chi spetta la valutazione del rischio incendio? | 19/02/2025 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Citando quanto stabilito espressamente dal D.M. 03/09/2021:
consegue che la valutazione del rischio incendio rappresenta parte specifica della valutazione dei rischi e del relativo DVR, la cui redazione costituisce obbligo non delegabile del datore di lavoro, per tutti i luoghi che corrispondano alla definizione di cui all’art. 62 del D.Lgs. 81/08. Tale definizione comprende “i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.” Come desumibile e già chiarito in passato da sentenze della Corte di Cassazione, è il datore di lavoro locatario/conduttore degli spazi a doverne verificare e garantire l’idoneità per l’attività della propria azienda. Ciò significa in sintesi che la valutazione del rischio incendio sarà a cura dei singoli locatari che si configurino come datori di lavoro di personale operante negli spazi di coworking, attività che comprenderà la verifica pratica e documentale di:
ferma restando la possibilità di integrare le dotazioni disponibili in funzione dell’esito della valutazione del rischio di incendio (eventualmente previo accordo con il locatore). Si ricorda inoltre, con riferimento alla pianificazione ed alla preparazione all’emergenza, che in base all’allegato II, punto 2.2.4. “Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati” e in base all’allegato I, punto 1.3.8 “Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio”. Riteniamo utile evidenziare infine che per quanto riguarda il locatore, il superamento delle 300 persone presenti potrebbe comportare l’assoggettabilità degli spazi adibiti a coworking ai controlli di prevenzione incendi “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2 , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità” (att. n. 73 di cui all’All. I del D.P.R. n. 151/2011). | |
Per poter classificare basso il rischio incendio, il DM 03/09/2021 elenca una serie di requisiti da rispettare tra cui "superficie lorda complessiva < 1000 mq". Un edificio di 1200 mq con all'interno diverse zone comunicanti non soggette a prevenzione incendi, ognuna con superficie inferiore a 1000 mq, deve essere considerato a rischio non basso? | 19/09/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Premesso che dal testo dell’allegato I del D.M. 03/09/2021 non risulta chiaro a cosa si riferisca la “superficie lorda complessiva” del luogo di lavoro, riportiamo di seguito alcune considerazioni:
Nota: L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, …”; Ne consegue che la “superficie lorda complessiva” si possa riferire, in base alle caratteristiche dei luoghi, all’intero fabbricato o ad una sola parte di esso. Ciò detto, nel caso citato in esempio di edificio con superficie complessiva di 1200 m2, suddiviso in zone tra loro comunicanti, risulta condivisibile l’attribuzione di un rischio NON BASSO per l’intero fabbricato. Qualora fossero realizzate separazioni efficaci, tali da rendere individuabili ambiti indipendenti tra loro, il riconoscimento di rischio BASSO o NON BASSO non è automatico. Una interpretazione ragionevole e che nel confronto con alcuni tecnici è stata ritenuta fondata è che le diverse porzioni di un fabbricato o luogo di lavoro possano ritenersi “ambiti indipendenti” nel momento in cui si possa verificare la loro “indipendenza” rispetto alla strategia antincendio complessiva da adottarsi entro ciascuna. Laddove si potesse suddividere l’ipotetico edificio in ambiti indipendenti come sopra descritto, non si può escludere che la valutazione del rischio si possa effettuare valutando la superficie lorda di ciascun ambito anziché quella dell’intero fabbricato. | |
La valutazione del rischio incendio corrisponde alla verifica di conformità alle norme di prevenzione incendi? | 19/09/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La verifica di conformità alle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili costituisce una fase fondamentale del processo di valutazione del rischio, in quanto permette di raccogliere i dati necessari per determinare se il rischio residuo possa essere giudicato accettabile o non accettabile (ponderazione del rischio). Questo in quanto la conformità alle regole tecniche costituisce imprescindibile e vincolante criterio per la ponderazione del rischio. Tali criteri non possono essere soggetti a ribasso, tuttavia il valutatore può definirne di ulteriori e maggiormente restrittivi (ad esempio, definendo come “strategici” taluni beni aziendali, potrebbe ritenere indispensabili sistemi di controllo dell’incendio con maggior tempestività di intervento ed efficacia superiore rispetto a quanto emerga come obbligo dalle regole tecniche applicabili). Allo stesso modo, la definizione del “livello di rischio” tra rischio basso o non basso secondo il Minicodice ha conseguenze esclusivamente per la determinazione di quali siano le regole tecniche in questione, e costituisce dunque anch’essa una fase intermedia nel processo di valutazione del rischio. Tale considerazione è rafforzata dal fatto che resta possibile, a discrezione del valutatore, l’impiego dell’intero Codice di Prevenzione Incendi come regola tecnica di riferimento anche per luoghi a rischio basso. Correttamente, dunque, il percorso da seguire che propone corrisponde con quello descritto nel nostro corso:
| |
A livello normativo esiste un obbligo di dotare l’impianto antincendio di gruppo di continuità? Se così fosse quando è necessario? | 07/03/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il riferimento normativo per la conformità del sistema di alimentazione delle reti idriche antincendio attualmente in vigore è la norma UNI EN 12845:2020. Detta norma, nel caso di installazione di elettropompe, impone che “L’alimentazione elettrica deve essere sempre disponibile”. La scelta della modalità realizzativa che permetta di ottenere tale disponibilità continua è lasciata al progettista, ma può comprendere (tra le altre soluzioni potenzialmente valide) una doppia alimentazione rete elettrica aziendale/gruppo elettrogeno. | |
Rispetto alle "esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti" è corretto affermare che le prove con naspi e idranti dovranno essere effettuate solo da quegli addetti che operano in aziende dotate di naspi e idranti? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il D.M. 2/9/21 prevede per gli addetti antincendio di attività di livello 2 e 3 l'effettuazione anche di prove pratiche con naspi e idranti, a prescindere dall'effettiva disponibilità degli stessi presso l'azienda. | |
Per quelle attività per cui è variata la tipologia di rischio incendio e quindi è necessario adeguare la formazione (esempio passaggio rischio medio - rischio elevato), entro quanto tempo si deve procedere con l'adeguamento formativo? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il D.M. 2/9/21 non stabilisce il tempo concesso per l'adeguamento formativo, pertanto, a rigore, l'adeguamento formativo deve essere fatto immediatamente. | |
Il "Minicodice" a quali attività si applica? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il “Minicodice” D.M. 3/9/21 si applica solo ai luoghi di lavoro a rischio basso d’incendio, ovvero quelli ubicati in attività non soggette o non dotate di specifica RTV aventi tutti i requisiti previsti al punto 1 dell’Allegato I del D.M. 3/9/21. | |
Per la valutazione del rischio incendio delle attività a rischio non basso, quale indice di affollamento si utilizza? | 04/11/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L’indice di affollamento per le attività a rischio incendio non basso, che quindi non rientrano nel “Minicodice” D.M. 3/9/21, non è univoco ma dipende dal tipo di attività. | |
E' necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 3/9/21? | 19/10/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il nuovo D.M. 3/9/21 prevede che la valutazione del rischio incendio debba essere aggiornata nei casi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08, ovvero: • in caso di modifiche significative del processo produttivo o della organizzazione del lavoro; • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; • a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità Riassumendo, non è necessario aggiornare la valutazione del rischio incendio a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto, andrà aggiornata qualora si verifichino i casi sopra esposti secondo le modalità previste dalla nuova norma. | |
Per quanto riguarda le prove di evacuazione e le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, è sempre il D.M. del 26 agosto 1992 ad avere validità? | 19/10/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Citando il testo coordinato del D.M. 26 agosto 1992, realizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (reperibile da www.vigilfuoco.it): | |
In caso di aziende a rischio basso posizionate all’interno di realtà a rischio medio (es. piccolo negozio inserito in un centro commerciale), la valutazione del rischio di incendio dovrà essere fatta a prescindere da quanto fatto dal centro commerciale? | 22/09/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: In caso di promiscuità strutturale, impiantistica, nonché relativa al sistema di percorsi d’esodo (come nell’esempio del negozio inserito in centro commerciale), la valutazione del rischio per la specifica porzione di attività non potrà prescindere da quella effettuata per la realtà nel suo complesso. | |
Per il calcolo del carico di incendio, possono essere utilizzati i parametri inseriti nella sezione E3 (prospetto potere calorifico) dell'APPENDICE NAZIONALE ITALIANA alla UNI EN 1991-1-2:2005? | 22/09/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Impiegare tali valori come riferimento risulta essere un approccio corretto. | |
Esiste un obbligo normativo sull'aggiornamento dei piani di emergenza ai sensi dei nuovi decreti antincendio che sostituiranno il D. M. 10/3/98? | 31/08/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Non sussiste un obbligo normativo che preveda l’aggiornamento dei piani di emergenza e delle planimetrie di emergenza esistenti come conseguenza all’entrata in vigore del D. M. 2/9/21. |