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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO LA NORMATIVA DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E NEGLI APPALTI (AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP, CSP, CSE)

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il POS è un documento obbligatorio per ogni impresa esecutrice, e va redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 con riferimento ai rischi lavorativi dell’impresa stessa all’interno del singolo cantiere.



Il D.Lgs. 81/08 non da specifiche in merito all’obbligo di inoltro del POS alle imprese in subappalto, anche se trattandosi di un documento relativo ai rischi della singola impresa non ha grande rilevanza per le altre imprese esecutrici. Le imprese esecutrici dovranno invece ricevere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal Coordinatore per la Progettazione, che riguarda la prevenzione dei rischi dell’intero cantiere.



Si precisa che resta in capo all’impresa affidataria la verificare della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, com. 3 lett. a) del D.Lgs. 81/08


RISPOSTA:

Per la valutazione del rischio incendio nei cantieri temporanei e mobili è necessario fare riferimento ai principi generali del Codice Prevenzione Incendi D.M. 3/8/2015 e, in caso di attività particolari (uso di gruppi elettrogeni, serbatoi di carburante, etc.), fare riferimento alle regole tecniche verticali.


RISPOSTA:

Il codice civile a norma dell’art. 1655 e ss. c.c. definisce espressamente il contratto d’appalto e, nella norma successiva, specifica che l’esecuzione dell’opera o del servizio non possa essere concessa in subappalto senza l’autorizzazione del committente.

Il solo obiettivo del legislatore è quello di evitare che un soggetto, privo di requisiti, possa acquisire il lavoro e commissionarlo a terzi.

Sempre e comunque l’appaltatore deve avere l’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio dell’opera o del servizio verso un corrispettivo in denaro.

Nell’ambito privatistico non vi sono limiti alla stipula dei subappalti, tuttavia, è un contratto a base fiduciaria, quindi la scelta del committente ricade su un determinato e prescelto soggetto.

La condizione dell’”intuius personae” (cioè la fiducia del committente nei riguardi dell’appaltatore o subappaltatore) viene garantita nel momento in cui il committente presta il proprio consenso all’ulteriore appalto dell’opera commissionata.

In ogni caso, sia il contratto d’appalto che di subappalto (che può avere per oggetto parte o l’intera prestazione):

• è opportuno, benché non obbligatorio, che sia stipulato per iscritto,

• può prevedere che il committente vieti la stipula di un subappalto, inserendo nel contratto di appalto le relative clausole di divieto.

Inoltre:

• l’appaltatore sub-appaltante non è liberato dagli obblighi imposti dall’appalto, ma ne risponde comunque al committente,

• in quanto contratto accessorio e derivato, il subappalto segue le sorti del contratto principale e non deve aggravare i costi a carico del committente.

Premesso quanto sopra, qualora gestito in modo corretto, nell’ambito privatistico, è possibile procedere a numerosi subappalti dell’intera opera commissionata o di una parte di essa, previo il consenso del committente e sempre che non venga indicato il divieto nel contratto principale d’appalto.


RISPOSTA:
Qualora i lavori "edili" siano svolti da una sola impresa esecutrice e l'entità dei lavori sia superiore a 5 uomini/giorno, il datore di lavoro committente dovrà promuovere la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Ricordiamo che, in caso di operatività di più imprese esecutrici (anche non contemporanea), dovrà essere nominato un Coordinatore della Sicurezza che predisporrà il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
In ogni caso, se l'impresa esecutrice effettua attività inserite nell’allegato X del D. Lgs 81/08 (ossia si configuri un "cantiere temporaneo e mobili" come definito dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08), la stessa impresa esecutrice dovrà comunque elaborare il POS (Piano Operativo della Sicurezza).
Ricordiamo infine che per la verifica tecnica professionale dell’impresa esecutrice si dovrà fare riferimento all’allegato XVII del D. Lgs 81/08.

RISPOSTA:
La legislazione vigente non stabilisce precise indicazioni o fac simili di nomina del Responsabile dei Lavori ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08.
Al seguente link può scaricare un fac simile da noi sviluppato per incaricare il Responsabile dei Lavori: Designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/08 - Vega Engineering

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