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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

Corso PES, PAV, PEI per addetti ai lavori elettrici - Nuova Norma CEI 11-27 edizione 2025

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il corso “AGGIORNAMENTO PES, PAV, PEI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - NUOVA NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2025" non prevede il riconoscimento dei crediti per l’aggiornamento periodico della formazione del Preposto.



L’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 infatti indica esplicitamente che “Ai fini dell’aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche […] non è da ritenersi valida”.



Nel caso specifico il percorso formativo del corso in oggetto è previsto nella norma CEI 11-27, pertanto non può ritenersi valido per l’aggiornamento del preposto.


RISPOSTA:

La nuova Norma CEI 11-27 Edizione 2025 prevede una cadenza quinquennale per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI.

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda l’idoneità ai lavori sotto tensione, è comunque buona norma riesaminare l'idoneità ai lavori elettrici in tensione con cadenza annuale.


RISPOSTA:

Secondo quanto indicato nell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 16/04/25, la formazione per lavoratori di cui allo stesso accordo è distinta da quella prevista da altre norme relative a mansioni o attrezzature particolari. Nel caso in questione, le figure del PES e PAV sono normate dalla CEI 11-27 pertanto l’aggiornamento dei soggetti PES-PAV non può costituire credito formativo per l’aggiornamento come lavoratori.


RISPOSTA:

Il D. Lgs. 81/08 all’art. 82 comma 1 riporta: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:



a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.



b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; […] “



Inoltre la norma CEI 11-27:2025 stabilisce nel punto 4.12.2 che “l’attribuzione delle condizioni di PES PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale”.



Pertanto ai fini della qualifica dell’idoneità dei lavoratori è necessario procedere con atto scritto.



Si riporta per completezza il collegamento alla nostra modulistica di riferimento: https://www.vegaengineering.com/modulistica/lettera-di-conferimento-della-qualifica-al-personale-addetto-ai-lavori-elettrici-cei-11-27/?t=1676988443113


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” precisa che l’attribuzione della qualifica di:



• Persona Esperta (PES)

• Persona Avvertita (PAV)

per i lavoratori dipendenti è di pertinenza del Datore di Lavoro.

Pertanto, il Datore di Lavoro, sulla base:

• della formazione sui lavori elettrici CEI 11-27 di cui sono in possesso i lavoratori;

• degli altri elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione, caratteristiche personali della persona (precisione, attenzione, senso di responsabilità, capacità di coordinamento di altre persone ecc.);

conferirà, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 VI Edizione del 2025, il riconoscimento di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV), nonché l’attestazione della “Idoneità” (PEI) a svolgere lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione.

Quindi, sulla base di quanto sopra esplicitato, se all'interno di una azienda cambia la persona che ha il ruolo di Datore di Lavoro, il nuovo Datore di Lavoro dovrà rifare a suo nome tutte le attribuzioni PAV PES PEI rilasciate dal precedente. Le modalità potranno essere diverse: ad esempio si potranno rifare da capo le nomine, oppure il datore di lavoro potrà sottoscriverle quelle già presenti.

Da tenere inoltre presente che la norma CEI 11-27 indica la necessità di rivedere periodicamente, con cadenza annuale, l’idoneità a svolgere i lavori sotto tensione.


RISPOSTA:

Secondo la norma CEI 11-27 il GI non coincide necessariamente con il responsabile della manutenzione elettrica. Se in azienda esiste la figura del responsabile della manutenzione elettrica, spetta al datore di lavoro decidere se designarlo anche GI secondo la norma CEI 11-27:2025.



Di seguito il facsimile per la nomina del GI con indicati degli esempi di compiti a suo carico. https://www.vegaengineering.com/modulistica/facsimile-del-modulo-di-designazione-del-ruolo-di-gestore-dellimpianto-gi-cei-11-272025/



 


RISPOSTA:

L'art. 37 del D. Lgs 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. In tema di Sicurezza Elettrica il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 impone che i lavoratori che effettuano l’attività di manutenzione di attrezzature di lavoro (ad es. Impianti Elettrici, Cabine Elettriche, ecc.) siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (art. 71, D. Lgs. n. 81/2008). Sulla base di quanto sopra citato è quindi obbligatorio che il personale addetto ad effettuare lavori elettrici sia formato, in possesso di conoscenze e competenze, ai sensi della normativa specifica di riferimento CEI 11-27. In sostanza, il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione conforme alle previsioni della norma CEI 11-27 consente di dimostrare (cioè: può essere considerato condizione sufficiente) il possesso della formazione necessaria per l’attribuzione della qualifica di PES o PAV, ma non è condizione necessaria per essere “di fatto” in possesso di tale formazione. Rimane in capo al datore di lavoro valutare e dimostrare se, eventuale formazione pregressa, possa essere sufficiente per ottemperare alle richieste della norma CEI 11-27 in tema di conoscenze e competenze degli addetti ai lavori elettrici (PES o PAV); evidenziamo tuttavia la necessità e l’importanza di riuscire a comprovare tale valutazione mediante attestati di formazione o altre registrazioni che dimostrino l’avvenuta formazione ai sensi della norma CEI 11-27 (con specifiche indicazioni sia in termini di contenuti che di durata della formazione). Ricordiamo infine che tale qualifica deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della/e tipologie di attività soggette a rischio elettrico possono svolgere i lavoratori.


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27, nella sua edizione vigente al 2025, definisce le categorie degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ai quali può essere attribuita anche l’idoneità ai lavori sotto tensione.



• PES (Persona Esperta): lavoratore in possesso di adeguate conoscenze teoriche e di esperienza tali da consentire l’analisi dei rischi derivanti dall’elettricità e lo svolgimento di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in condizioni di sicurezza.

• PAV (Persona Avvertita): lavoratore adeguatamente istruito e avvertito da una Persona Esperta (PES) o da soggetto con adeguate competenze tecniche sui rischi elettrici, in grado di svolgere lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in sicurezza.

• Idoneità ai lavori sotto tensione in bassa tensione: può essere attribuita a una PES o a una PAV ritenuta idonea a eseguire lavori elettrici sotto tensione; l’acronimo PEI è di uso diffuso ma non costituisce definizione formale della norma.



Ai fini dell’attribuzione delle qualifiche PES, PAV e dell’eventuale idoneità ai lavori sotto tensione, il Datore di Lavoro valuta, sulla base degli elementi disponibili:



• istruzione, conoscenza dell'impiantistica elettrica e della relativa norma di sicurezza

• esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità;

• esperienza nei lavori su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione;

• caratteristiche personali del lavoratore quali affidabilità, precisione, equilibrio e attenzione;

• capacità di coordinamento;

• esito delle verifiche di apprendimento dei corsi di formazione specifici e relative indicazioni riportate negli attestati.



A seguito di tali valutazioni, in conformità alla norma CEI EN 50110-1 e alla norma CEI 11-27 (edizione vigente al 2025), il Datore di Lavoro conferisce formalmente la qualifica di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) e, se del caso, l’idoneità allo svolgimento di lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione.


RISPOSTA:

Ad oggi non ci sono obblighi di legge a tal proposito e nemmeno indicazioni normative.



Tali DPI ed equipaggiamenti vanno utilizzati per le manovre elettriche solo se avete cabina con impianti di tipo a vista sulla MT media tensione.


RISPOSTA:

È corretto che il datore di lavoro abbia formalizzato con apposita lettera di designazione il ruolo di Gestore dell'Impianto (GI), in coerenza con l’organizzazione aziendale e con quanto previsto dalla norma CEI 11-27 vigente al 2025.



La norma CEI 11-27 prevede inoltre la possibilità che la stessa persona ricopra contemporaneamente sia il ruolo di GI sia quello di Responsabile dell’Impianto (RI), purché sia in possesso dei requisiti richiesti, tra cui la qualifica di PES.


RISPOSTA:

Nella sezione modulistica del sito Vega Engineering sono disponibili per il download gratuito i moduli in formato editabile aggiornati all’edizione vigente della norma CEI 11-27 al 2025. Di seguito i link: https://www.vegaengineering.com/modulistica-categoria/sicurezza-elettrica/


RISPOSTA:

In allegato è disponibile un facsimile per l’attribuzione della qualifica PES/PAV e dell’idoneità ai lavori sotto tensione, in conformità alla norma CEI 11-27:2025, utilizzabile come riferimento per la predisposizione della propria autocertificazione. 

Per ulteriore modulistica è possibile consultare la sezione del sito Vega Engineering dedicata alla Sicurezza Elettrica (https://www.vegaengineering.com/modulistica-categoria/sicurezza-elettrica/).


RISPOSTA:

È necessaria la messa fuori tensione e la messa in sicurezza della linea elettrica durante le attività di scavo. Qualora sia necessario effettuare una derivazione sulla linea elettrica, è indispensabile procedere preventivamente alla messa fuori tensione e alla relativa messa in sicurezza della linea stessa.


RISPOSTA:

Sì, la norma CEI 11-27 indica che il RI è una PES. RI, Responsabile dell'Impianto) è responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico oggetto del lavoro.


RISPOSTA:

Per riconoscere l’idoneità del personale, il datore di lavoro accerta uno o più dei seguenti punti:





  • le attività lavorative e formative pregresse;




  • la documentazione attestante l’avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione sugli argomenti trattati dalla norma, con indicata la valutazione finale del corso espressa dall'organizzazione erogatrice del corso (questo punto si ottiene frequentando corso ALE e superando il test finale);




  • la formazione svolta in ambito aziendale.





Per il conferimento dell'idoneità, inoltre, il Datore di Lavoro deve basarsi sull'accertamento di altri necessari requisiti della persona quali ad esempio:





  • idoneità psicofisica;




  • curriculum professionale;




  • comportamenti durante l'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.





Solo dopo tale valutazione completa del lavoratore, il Datore di Lavoro può riconoscere l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I e qualificare formalmente il lavatore (facsimile di lettera di nomina disponibile al seguente link: https://www.vegaengineering.com/modulistica/lettera-di-conferimento-della-qualifica-al-personale-addetto-ai-lavori-elettrici-cei-11-27/ ).


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 non individua dei titoli di studio che consentono di evitare la formazione prevista nella norma stessa. La formazione prevista dalla norma CEI 11-27 tratta in modo particolare aspetti legati alla sicurezza elettrica, aspetti talvolta sottovalutati nella formazione scolastica.


RISPOSTA:

Le manovre elettriche sono attività consentite agli addetti ai lavori elettrici.



I lavori sotto tensione in BT possono essere svolti esclusivamente da personale cui sia stata formalmente attribuita l’idoneità ai lavori sotto tensione (PEI), nel rispetto delle procedure previste dalla CEI 11-27:2025.



Per quanto riguarda le manovre in MT il decreto 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni” prevede che il personale sia addestrato per tali attività.


RISPOSTA:

I lavori sotto tensione in bassa tensione, devono essere effettuati da persone a cui il datore di lavoro ha riconosciuto l’idoneità ai lavori sotto tensione secondo la norma CEI 11-27. Il datore di lavoro deve specificare anche le precise tipologie di lavori elettrici a cui l’idoneità si riferisce.



Per quanto riguarda l’esecuzione in autonomia di tali lavori elettrici deve sempre essere fatta una valutazione da parte del datore di lavoro in merito alla loro fattibilità.

In particolare la norma CEI 11-27 al punto 6.3.5 “Condizioni di lavoro” afferma che:

- sul posto di lavoro può essere necessaria la presenza, oltre al lavoratore, di una seconda persona nei casi di maggior complessità del lavoro. L’opportunità della presenza di un secondo operatore può derivare anche dalle dimensioni e dalla tipologia del posto di lavoro e non direttamente dall’attività che si deve eseguire;

- stabilire la complessità del lavoro è compito del RI, in base all’analisi del rischio relativa alla singola attività e alla formazione e all’esperienza delle persone incaricate di eseguire quel determinato lavoro;

- il lavoratore che lavora da solo (mono operatore) deve essere in grado di tener conto e di controllare tutti i rischi che può incontrare.


RISPOSTA:

Se un addetto ai lavori elettrici è già stato nominato PES o PAV, per essere nominato anche come PEI deve essere formato secondo la norma CEI 11-27 anche per la parte relativa ai lavori sotto tensione (livelli 2A e 2B parte teorica e parte pratica).

Una volta terminata la formazione di cui sopra, il datore di lavoro valuterà:

• idoneità psicofisica;

• curriculum professionale;

• comportamenti seguiti nell'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.

Dopo questa valutazione il datore di lavoro potrà attribuire, se lo riterrà opportuno, l’idoneità ai lavori sotto tensione al lavoratore.


RISPOSTA:

Il Datore di Lavoro Committente ha un primo e fondamentale obbligo: assegnare i lavori in appalto a imprese in possesso di idoneità tecnico professionale sulle attività da svolgere. Tra gli aspetti che denotano il possesso di tale idoneità vi è senz’altro la formazione e l’addestramento dei lavoratori. Qualora il Datore di Lavoro Committente assegni il lavoro in appalto ad un’impresa priva di idoneità tecnico professionale può essere responsabile per eventuali infortuni, determinati proprio da tale carenza. Questo vale anche per le imprese che operano in subappalto: ricordiamo che ogni subappalto deve essere autorizzato, ai sensi del codice civile, dal committente.



Nel caso specifico la norma CEI 11-27 al punto 4.12.4 prevede che il datore di lavoro committente nell’affidare lavori elettrici in appalto debba farsi dichiarare dall’appaltatore che il suo personale possiede i requisiti previsti dalla norma CEI 11-27 e dalla CEI 78-17 in caso di manutenzione delle cabine MT/BT. Tali considerazioni valgono anche nei confronti del subappaltatore.


RISPOSTA:

La manovra per ridare tensione agli impianti non costituisce lavoro elettrico quando l’operatore non ha accesso alle parti attive (rif. 3.4.2 Norma CEI 11-27) e pertanto può essere effettuata anche da persone non qualificate PES/PAV. Data la particolarità e la specificità dell’effettuazione del riarmo degli interruttori, le persone addette all’effettuazione delle manovre dovranno comunque essere adeguatamente addestrate per effettuare in sicurezza tali manovre. Per quanto riguarda poi il riarmo degli interruttori di media tensione, le persone addette all’effettuazione delle manovre dovranno comunque essere adeguatamente formate ed addestrate per effettuare in sicurezza tali manovre (DECRETO 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”) . Ricordiamo inoltre che l’accesso a tutti i luoghi in cui siano presenti rischi elettrici per le persone comuni, deve essere regolamentato. Il metodo della regolamentazione e del controllo dell’accesso ricade sotto la responsabilità dell’URI Unità Responsabile di un impianto elettrico (rif. 4.3 Norma CEI 11-27); pertanto potranno accedere alle cabine elettriche solamente le persone autorizzate.


RISPOSTA:
No, non è corretto.
Il datore di lavoro deve attribuire per iscritto il profilo professionale agli addetti ai lavori elettrici specificando la tipologia o le tipologie di lavori a cui si riferisce. Alcuni esempi di tipologie di lavori elettrici sono i seguenti: installazione disinstallazione e/o manutenzione di quadri elettrici, esecuzione di misure elettriche, installazione disinstallazione e/o manutenzione di prese forza motrice, di corpi illuminanti e di condutture.
Un addetto ai lavori elettrici potrebbe avere un profilo professionale di PES per alcune precise tipologie di lavoro e di PAV per delle altre. Per i lavori elettrici di precisa tipologia da effettuare sotto tensione, il datore di lavoro è tenuto inoltre ad attestare l’idoneità degli addetti ai lavori elettrici ad eseguire tali attività.

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