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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

Corso aggiornamento PES, PAV, PEI addetti ai lavori elettrici - Nuova Norma CEI 11-27 edizione 2025

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

È corretto che il datore di lavoro abbia formalizzato con apposita lettera di designazione il ruolo di Gestore dell'Impianto (GI), in coerenza con l’organizzazione aziendale e con quanto previsto dalla norma CEI 11-27 vigente al 2025.



La norma CEI 11-27 prevede inoltre la possibilità che la stessa persona ricopra contemporaneamente sia il ruolo di GI sia quello di Responsabile dell’Impianto (RI), purché sia in possesso dei requisiti richiesti, tra cui la qualifica di PES.


RISPOSTA:

Il corso “AGGIORNAMENTO PES, PAV, PEI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - NUOVA NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2025" non prevede il riconoscimento dei crediti per l’aggiornamento periodico della formazione del Preposto.



L’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 infatti indica esplicitamente che “Ai fini dell’aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche […] non è da ritenersi valida”.



Nel caso specifico il percorso formativo del corso in oggetto è previsto nella norma CEI 11-27, pertanto non può ritenersi valido per l’aggiornamento del preposto.


RISPOSTA:

La nuova Norma CEI 11-27 Edizione 2025 prevede una cadenza quinquennale per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI.

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda l’idoneità ai lavori sotto tensione, è comunque buona norma riesaminare l'idoneità ai lavori elettrici in tensione con cadenza annuale.


RISPOSTA:

Secondo quanto indicato nell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 16/04/25, la formazione per lavoratori di cui allo stesso accordo è distinta da quella prevista da altre norme relative a mansioni o attrezzature particolari. Nel caso in questione, le figure del PES e PAV sono normate dalla CEI 11-27 pertanto l’aggiornamento dei soggetti PES-PAV non può costituire credito formativo per l’aggiornamento come lavoratori.


RISPOSTA:

Il D. Lgs. 81/08 all’art. 82 comma 1 riporta: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:



a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.



b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; […] “



Inoltre la norma CEI 11-27:2025 stabilisce nel punto 4.12.2 che “l’attribuzione delle condizioni di PES PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale”.



Pertanto ai fini della qualifica dell’idoneità dei lavoratori è necessario procedere con atto scritto.



Si riporta per completezza il collegamento alla nostra modulistica di riferimento: https://www.vegaengineering.com/modulistica/lettera-di-conferimento-della-qualifica-al-personale-addetto-ai-lavori-elettrici-cei-11-27/?t=1676988443113


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” precisa che l’attribuzione della qualifica di:



• Persona Esperta (PES)

• Persona Avvertita (PAV)

per i lavoratori dipendenti è di pertinenza del Datore di Lavoro.

Pertanto, il Datore di Lavoro, sulla base:

• della formazione sui lavori elettrici CEI 11-27 di cui sono in possesso i lavoratori;

• degli altri elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione, caratteristiche personali della persona (precisione, attenzione, senso di responsabilità, capacità di coordinamento di altre persone ecc.);

conferirà, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 VI Edizione del 2025, il riconoscimento di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV), nonché l’attestazione della “Idoneità” (PEI) a svolgere lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione.

Quindi, sulla base di quanto sopra esplicitato, se all'interno di una azienda cambia la persona che ha il ruolo di Datore di Lavoro, il nuovo Datore di Lavoro dovrà rifare a suo nome tutte le attribuzioni PAV PES PEI rilasciate dal precedente. Le modalità potranno essere diverse: ad esempio si potranno rifare da capo le nomine, oppure il datore di lavoro potrà sottoscriverle quelle già presenti.

Da tenere inoltre presente che la norma CEI 11-27 indica la necessità di rivedere periodicamente, con cadenza annuale, l’idoneità a svolgere i lavori sotto tensione.


RISPOSTA:

Secondo la norma CEI 11-27 il GI non coincide necessariamente con il responsabile della manutenzione elettrica. Se in azienda esiste la figura del responsabile della manutenzione elettrica, spetta al datore di lavoro decidere se designarlo anche GI secondo la norma CEI 11-27:2025.



Di seguito il fac-simile per la nomina del GI con indicati degli esempi di compiti a suo carico. https://www.vegaengineering.com/modulistica/facsimile-del-modulo-di-designazione-del-ruolo-di-gestore-dellimpianto-gi-cei-11-272025/



 


RISPOSTA:

L'art. 37 del D. Lgs 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. In tema di Sicurezza Elettrica il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 impone che i lavoratori che effettuano l’attività di manutenzione di attrezzature di lavoro (ad es. Impianti Elettrici, Cabine Elettriche, ecc.) siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (art. 71, D. Lgs. n. 81/2008). Sulla base di quanto sopra citato è quindi obbligatorio che il personale addetto ad effettuare lavori elettrici sia formato, in possesso di conoscenze e competenze, ai sensi della normativa specifica di riferimento CEI 11-27. In sostanza, il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione conforme alle previsioni della norma CEI 11-27 consente di dimostrare (cioè: può essere considerato condizione sufficiente) il possesso della formazione necessaria per l’attribuzione della qualifica di PES o PAV, ma non è condizione necessaria per essere “di fatto” in possesso di tale formazione. Rimane in capo al datore di lavoro valutare e dimostrare se, eventuale formazione pregressa, possa essere sufficiente per ottemperare alle richieste della norma CEI 11-27 in tema di conoscenze e competenze degli addetti ai lavori elettrici (PES o PAV); evidenziamo tuttavia la necessità e l’importanza di riuscire a comprovare tale valutazione mediante attestati di formazione o altre registrazioni che dimostrino l’avvenuta formazione ai sensi della norma CEI 11-27 (con specifiche indicazioni sia in termini di contenuti che di durata della formazione). Ricordiamo infine che tale qualifica deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della/e tipologie di attività soggette a rischio elettrico possono svolgere i lavoratori.


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27, nella sua edizione vigente al 2025, definisce le categorie degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ai quali può essere attribuita anche l’idoneità ai lavori sotto tensione.



• PES (Persona Esperta): lavoratore in possesso di adeguate conoscenze teoriche e di esperienza tali da consentire l’analisi dei rischi derivanti dall’elettricità e lo svolgimento di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in condizioni di sicurezza.

• PAV (Persona Avvertita): lavoratore adeguatamente istruito e avvertito da una Persona Esperta (PES) o da soggetto con adeguate competenze tecniche sui rischi elettrici, in grado di svolgere lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in sicurezza.

• Idoneità ai lavori sotto tensione in bassa tensione: può essere attribuita a una PES o a una PAV ritenuta idonea a eseguire lavori elettrici sotto tensione; l’acronimo PEI è di uso diffuso ma non costituisce definizione formale della norma.



Ai fini dell’attribuzione delle qualifiche PES, PAV e dell’eventuale idoneità ai lavori sotto tensione, il Datore di Lavoro valuta, sulla base degli elementi disponibili:



• istruzione, conoscenza dell'impiantistica elettrica e della relativa norma di sicurezza

• esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità;

• esperienza nei lavori su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione;

• caratteristiche personali del lavoratore quali affidabilità, precisione, equilibrio e attenzione;

• capacità di coordinamento;

• esito delle verifiche di apprendimento dei corsi di formazione specifici e relative indicazioni riportate negli attestati.



A seguito di tali valutazioni, in conformità alla norma CEI EN 50110-1 e alla norma CEI 11-27 (edizione vigente al 2025), il Datore di Lavoro conferisce formalmente la qualifica di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) e, se del caso, l’idoneità allo svolgimento di lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione.


RISPOSTA:

Ad oggi non ci sono obblighi di legge a tal proposito e nemmeno indicazioni normative.



Tali DPI ed equipaggiamenti vanno utilizzati per le manovre elettriche solo se avete cabina con impianti di tipo a vista sulla MT media tensione.


RISPOSTA:

Nella sezione modulistica del sito Vega Engineering sono disponibili per il download gratuito i moduli in formato editabile aggiornati all’edizione vigente della norma CEI 11-27 al 2025. Di seguito i link: https://www.vegaengineering.com/modulistica-categoria/sicurezza-elettrica/


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