FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
| Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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In un’azienda del settore ceramico con circa 60 dipendenti, facente parte di un gruppo societario, il responsabile della parte elettrica, già qualificato PES e PEI, ha formalizzato con il datore di lavoro la designazione come GI (Gestore dell'Impianto) a seguito della formazione ricevuta. È corretto procedere con tale designazione oppure non è necessaria nel contesto aziendale descritto? La figura di RI (Responsabile dell’Impianto) può essere ricoperta dalla stessa persona? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: È corretto che il datore di lavoro abbia formalizzato con apposita lettera di designazione il ruolo di Gestore dell'Impianto (GI), in coerenza con l’organizzazione aziendale e con quanto previsto dalla norma CEI 11-27 vigente al 2025. La norma CEI 11-27 prevede inoltre la possibilità che la stessa persona ricopra contemporaneamente sia il ruolo di GI sia quello di Responsabile dell’Impianto (RI), purché sia in possesso dei requisiti richiesti, tra cui la qualifica di PES. | |
L'attestato che viene rilasciato con la frequenza del corso "AGGIORNAMENTO PES, PAV, PEI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - NUOVA NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2025" è valido anche come aggiornamento preposto? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il corso “AGGIORNAMENTO PES, PAV, PEI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - NUOVA NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2025" non prevede il riconoscimento dei crediti per l’aggiornamento periodico della formazione del Preposto. L’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 infatti indica esplicitamente che “Ai fini dell’aggiornamento delle diverse figure, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’ottenimento e/o all’aggiornamento di qualifiche specifiche […] non è da ritenersi valida”. Nel caso specifico il percorso formativo del corso in oggetto è previsto nella norma CEI 11-27, pertanto non può ritenersi valido per l’aggiornamento del preposto. | |
E' previsto un aggiornamento periodico per la formazione degli addetti ai lavori elettrici PES/PAV/PEI? Se si, con quale cadenza? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La nuova Norma CEI 11-27 Edizione 2025 prevede una cadenza quinquennale per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI. | |
Il corso di aggiornamento per PES-PAV CEI 11-27 fornisce credito per l’aggiornamento della formazione come lavoratore? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Secondo quanto indicato nell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 16/04/25, la formazione per lavoratori di cui allo stesso accordo è distinta da quella prevista da altre norme relative a mansioni o attrezzature particolari. Nel caso in questione, le figure del PES e PAV sono normate dalla CEI 11-27 pertanto l’aggiornamento dei soggetti PES-PAV non può costituire credito formativo per l’aggiornamento come lavoratori. | |
La lettera di conferimento della qualifica al Personale Addetto ai Lavori Elettrici si configura come adempimento obbligatorio? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il D. Lgs. 81/08 all’art. 82 comma 1 riporta: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; […] “ Inoltre la norma CEI 11-27:2025 stabilisce nel punto 4.12.2 che “l’attribuzione delle condizioni di PES PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale”. Pertanto ai fini della qualifica dell’idoneità dei lavoratori è necessario procedere con atto scritto. Si riporta per completezza il collegamento alla nostra modulistica di riferimento: https://www.vegaengineering.com/modulistica/lettera-di-conferimento-della-qualifica-al-personale-addetto-ai-lavori-elettrici-cei-11-27/?t=1676988443113 | |
Se all'interno di una azienda cambia la persona che ha il ruolo di Datore di Lavoro, è necessario che il nuovo datore di lavoro provveda a rifare a suo nome tutte le attribuzioni PAV PES PEI rilasciate dal precedente datore? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” precisa che l’attribuzione della qualifica di: • Persona Esperta (PES) | |
Se l’azienda nomina una persona GI (Gestore dell'Impianto), questo diventa anche il responsabile della manutenzione elettrica? Cosa succede se è già presente un responsabile della manutenzione elettrica nominato? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Secondo la norma CEI 11-27 il GI non coincide necessariamente con il responsabile della manutenzione elettrica. Se in azienda esiste la figura del responsabile della manutenzione elettrica, spetta al datore di lavoro decidere se designarlo anche GI secondo la norma CEI 11-27:2025. Di seguito il fac-simile per la nomina del GI con indicati degli esempi di compiti a suo carico. https://www.vegaengineering.com/modulistica/facsimile-del-modulo-di-designazione-del-ruolo-di-gestore-dellimpianto-gi-cei-11-272025/
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Per un manutentore elettrico è obbligatorio effettuare il corso CEI 11-27 (PES PAV) oppure è sufficiente avere la qualifica PES attribuita dal proprio datore di lavoro che si è basato su formazione ed esperienza pregressa (senza corso PES PAV)? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: L'art. 37 del D. Lgs 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. In tema di Sicurezza Elettrica il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 impone che i lavoratori che effettuano l’attività di manutenzione di attrezzature di lavoro (ad es. Impianti Elettrici, Cabine Elettriche, ecc.) siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (art. 71, D. Lgs. n. 81/2008). Sulla base di quanto sopra citato è quindi obbligatorio che il personale addetto ad effettuare lavori elettrici sia formato, in possesso di conoscenze e competenze, ai sensi della normativa specifica di riferimento CEI 11-27. In sostanza, il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione conforme alle previsioni della norma CEI 11-27 consente di dimostrare (cioè: può essere considerato condizione sufficiente) il possesso della formazione necessaria per l’attribuzione della qualifica di PES o PAV, ma non è condizione necessaria per essere “di fatto” in possesso di tale formazione. Rimane in capo al datore di lavoro valutare e dimostrare se, eventuale formazione pregressa, possa essere sufficiente per ottemperare alle richieste della norma CEI 11-27 in tema di conoscenze e competenze degli addetti ai lavori elettrici (PES o PAV); evidenziamo tuttavia la necessità e l’importanza di riuscire a comprovare tale valutazione mediante attestati di formazione o altre registrazioni che dimostrino l’avvenuta formazione ai sensi della norma CEI 11-27 (con specifiche indicazioni sia in termini di contenuti che di durata della formazione). Ricordiamo infine che tale qualifica deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della/e tipologie di attività soggette a rischio elettrico possono svolgere i lavoratori. | |
Quali sono le differenze tra PES, PAV e PEI? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La norma CEI 11-27, nella sua edizione vigente al 2025, definisce le categorie degli addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ai quali può essere attribuita anche l’idoneità ai lavori sotto tensione. • PES (Persona Esperta): lavoratore in possesso di adeguate conoscenze teoriche e di esperienza tali da consentire l’analisi dei rischi derivanti dall’elettricità e lo svolgimento di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in condizioni di sicurezza. Ai fini dell’attribuzione delle qualifiche PES, PAV e dell’eventuale idoneità ai lavori sotto tensione, il Datore di Lavoro valuta, sulla base degli elementi disponibili: • istruzione, conoscenza dell'impiantistica elettrica e della relativa norma di sicurezza A seguito di tali valutazioni, in conformità alla norma CEI EN 50110-1 e alla norma CEI 11-27 (edizione vigente al 2025), il Datore di Lavoro conferisce formalmente la qualifica di Persona Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) e, se del caso, l’idoneità allo svolgimento di lavori sotto tensione su impianti in bassa tensione. | |
In azienda è presente una cabina elettrica in media tensione, all’interno della quale sono installati da tempo una pedana isolante e un paio di guanti dielettrici (classe 3), periodicamente sostituiti secondo le scadenze previste. | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Ad oggi non ci sono obblighi di legge a tal proposito e nemmeno indicazioni normative. Tali DPI ed equipaggiamenti vanno utilizzati per le manovre elettriche solo se avete cabina con impianti di tipo a vista sulla MT media tensione. | |
È possibile avere i moduli per l’applicazione della norma CEI 11-27 (qualifica PES, PAV, PEI, piano di lavoro, piano di intervento, ecc.) in formato editabile, aggiornati all’edizione vigente della norma CEI 11-27 al 2025? | 12/02/2026 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Nella sezione modulistica del sito Vega Engineering sono disponibili per il download gratuito i moduli in formato editabile aggiornati all’edizione vigente della norma CEI 11-27 al 2025. Di seguito i link: https://www.vegaengineering.com/modulistica-categoria/sicurezza-elettrica/ | |

