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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

Corso Responsabili impianti elettrici (GI-RI) e Preposti ai lavori (GL-RLE) - Nuova Norma CEI 11-27 edizione 2025

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il DM 37/08 prevede tra l’altro (art. 7 Dichiarazione di conformità) che “nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituto almeno dallo schema dell’impianto da realizzare”.



Per la certificazione del quadro elettrico si utilizza la norma CEI 23-51; di seguito il link alla modulistica per tale certificazione sul nostro sito 



Fac simile Dichiarazione di Conformità alla regola dell’arte dei quadri elettrici secondo la norma CEI 23-51 - Vega Engineering


RISPOSTA:

Sì, suggeriamo di individuare con apposita procedura i soggetti che assumeranno il ruolo di RI per l’esecuzione delle attività di manutenzione.


RISPOSTA:

La nomina del RI può essere designata dai componenti del GI ma questo deve essere procedurizzato. GL può essere nominato dal GI se GL interno, altrimenti la nomina del GL spetta all’appaltatore. Il RLE è nominato dal GL.


RISPOSTA:

Sì, la norma non lo vieta.


RISPOSTA:

Nella nomina del GI, la sezione relativa alla “Descrizione dell’impianto” può essere compilata fornendo una descrizione sintetica degli impianti elettrici, ad es. legata al sito o ai singoli reparti, ad es.: ”Impianto elettrico del sito di XXXX”.  Questo consente di avere indicazioni sulle parti di impianto per cui viene fatta la nomina del GI.


RISPOSTA:

Per lavori in tensione oltre i 1000 Vac si applica la CEI 11-15; si ricorda che per l’esecuzione di tale tipologia di attività è necessaria l'autorizzazione ministeriale, in conformità a quanto previsto dal D.M. 4/02/2011. Se si tratta di lavori fuori tensione o in prossimità di parti attive si applica la norma CEI 11-27.


RISPOSTA:

Nella norma CEI 11-27 è presente la seguente definizione del PL “Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa: si premette che in relazione alle peculiari mansioni affidate e alle relative responsabilità di seguito elencate, la figura del PL deve sempre possedere una approfondita esperienza lavorativa sugli impianti elettrici su cui può operare. Nelle Società che trattano lavori su impianti complessi e/o su impianti dei Distributori o dei Trasmettitori di energia elettrica, il PL deve avere la professionalità riconosciuta di PES; in tutti gli altri casi il PL deve comunque essere una PES e solo in casi particolari può essere una PAV”.



La stessa norma CEI 11-27 non fornisce esempi applicativi di lavori elettrici dove il PL può essere una PAV.



Suggeriamo di utilizzare sempre una persona esperta PES per il ruolo del RLE; volendo comunque provare ad ipotizzare delle tipologie di lavoro elettrico dove il ruolo del RLE possa essere svolto da una persona avvertita PAV opteremmo per lavori fuori tensione su impianti non complessi (ad esempio attività di manutenzione ordinaria in contesti domestici o similari).



Sovente quando si ipotizza di impiegare una persona ancora qualificata come avvertita PAV, per effettuare il ruolo del RLE, vale la pena di chiedersi se è giunto il momento di riesaminare la sua qualifica per l’effettuazione di tale lavoro.


RISPOSTA:

Sì, la norma CEI 11-27 indica che il RI è una PES. RI è responsabile, durante l’attività di lavoro, della sicurezza dell’impianto elettrico oggetto del lavoro.


RISPOSTA:

Entrambe le soluzioni sono consentite e conformi a quanto previsto dalla norma CEI 11-27.


RISPOSTA:

Precisiamo che il GI  individua solamente il RI. Invece GL individua RLE e gli addetti ai lavori elettrici.



Se un unico soggetto assume tutti i ruoli (RI, GL e RLE) non viene richiesta la consegna e la restituzione scritta dell’impianto, viceversa nei soli lavori complessi continua ad essere prevista la pianificazione scritta tramite piano di lavoro (RI) e Piano d’intervento (GL-RLE).


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 prevede la pianificazione scritta dei soli lavori elettrici complessi (RI piano di lavoro, GL-RLE piano di intervento).



Per i lavori non complessi non esiste un elenco scritto nella norma CEI 11-27, pertanto per i lavori non complessi è adeguata la sola pianificazione verbale.


RISPOSTA:

Suggeriamo di ampliare il Gestore Impinato (GI) in modo da coinvolgere più persone e non avere tali problemi.

In alternativa si potrebbe istituire, mediante una procedura aziendale, una nomina permanente per il Responsabile Impianto (RI) per ogni occasione di lavori elettrici di definite tipologie.

Infine il Responsabile Impianto (RI) non può nominarsi autonomamente.


RISPOSTA:

Il ruolo di GI può essere affidato al Direttore Tecnico del cantiere eventualmente supportato dal capo cantiere


RISPOSTA:

La modulistica di consegna e di restituzione impianto è sempre prevista per i lavori elettrici di cui alla norma CEI 11-27, unica eccezione sono i lavori in cui un unico soggetto assume entrambi i ruoli di RI e RLE.

È possibile trovare i facsimile della modulistica in questione al seguente link: https://www.vegaengineering.com/modulistica-categoria/sicurezza-elettrica/



 


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 prevede che per ogni lavoro oggetto della norma stessa, siano individuati i soggetti RI e RLE. La Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico durante i lavori elettrici (RI) e la Persona incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante lo svolgimento dei lavori elettrici (RLE) possono essere individuate una volta solamente o per ciascuna commessa, a seconda della struttura organizzativa dell’azienda e della modalità di gestione delle commesse. È importante che, nella designazione di tali figure, sia ben indicato se rivestono tale ruolo solo per determinate commesse o se lo rivestono sempre.


RISPOSTA:

Norma CEI 11-27 prevede che sia possibile per la stessa persona ricoprire contemporaneamente sia il ruolo di Gestore Impianto (GI) che il ruolo di Responsabile dell’Impianto (RI) a condizione che la persona sia qualificata come PES.


RISPOSTA:

La Norma CEI 11-27 non dà indicazioni esplicite a tal proposito. In generale, è quanto mai opportuno definire per mezzo di un contratto scritto tale attività, includendo la nomina di Responsabile dell'Impianto ai sensi della norma CEI 11-27.


RISPOSTA:

RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 VI edizione 2025 non esclude che i ruoli di Responsabile dell’Impianto (RI) e Responsabile del Lavoro Elettrico (RLE) siano ricoperti dalla stessa persona.


RISPOSTA:

Secondo la norma CEI 11-27 il GI non coincide necessariamente con il responsabile della manutenzione elettrica. Se in azienda esiste la figura del responsabile della manutenzione elettrica, spetta al datore di lavoro decidere se designarlo anche GI secondo la norma CEI 11-27:2025.



Di seguito il facsimile per la nomina del GI con indicati degli esempi di compiti a suo carico. https://www.vegaengineering.com/modulistica/facsimile-del-modulo-di-designazione-del-ruolo-di-gestore-dellimpianto-gi-cei-11-272025/


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