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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

In linea generale il corso per “Addetti ai lavori in quota” (attualmente non normato) prevede una formazione e un addestramento sull’uso dei DPI anticaduta di 3a categoria. Questo corso andrà effettuato da tutti coloro che lavorano “in quota” (con rischio di caduta da più di 2 metri rispetto a un piano stabile). Tuttavia alcuni corsi particolari normati (come ad esempio quello per PLE secondo l’Accordo Stato Regioni 22/02/2012) prevedono nel programma la formazione sui DPI anticaduta solo nell’ambito specifico cui fa riferimento il corso.



Pertanto se il lavoratore svolge lavori in quota al di fuori dell’uso del PLE, è opportuno frequenti anche il corso per lavori in quota.


RISPOSTA:

Ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs. 81/08, comma 1 lett. e) relativamente all’uso delle attrezzature di lavoro, si intende per “operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.



Pertanto rientrando la pala meccanica nel campo di applicazione dell’Accordo stato regione 22-02-2012 che stabilisce la formazione per l’utilizzo, tra le altre, delle “macchine movimento terra” anche il datore di lavoro che ne fa uso deve frequentare lo specifico corso di formazione per l’abilitazione all’uso della stessa previsto dal succitato Accordo.


RISPOSTA:

Nell’Allegato I della Legge 977/67 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” è contenuto un elenco di lavori vietati ai minori, tra i quali è presente, al punto 23, “Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi”.



L’articolo 6 della medesima Legge cita:

1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.



Pertanto l’adolescente (età compresa tra i 15 e 18 anni secondo la Legge n. 977/67) può accedere al corso PLE, ma non svolgere attività lavorative viste le limitazioni riportate all’articolo 6 della Legge 977/67.


RISPOSTA:

Il D. Lgs. 81/08, nell’art. 71 sugli obblighi del datore di lavoro in merito all’utilizzo delle attrezzature, al comma 10 prescrive che qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

Sulla base di quanto sopra citato, quindi, è possibile utilizzare la PLE all’esterno dello stabilimento rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in merito all’attestazione di manutenzione dell’attrezzatura.


RISPOSTA:
Per rispondere alla domanda riportiamo di seguito l’art. 72 del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”:
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Per quanto riguarda l'incarico da parte del datore di lavoro verso il proprio lavoratore "utilizzatore" della PLE, ricordiamo che il possesso della formazione e addestramento obbligatorio di legge (D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012) è un elemento necessario, ma non sufficiente per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in quanto l’autorizzazione da parte del datore di lavoro può essere data anche sulla base di ulteriori criteri stabiliti a livello aziendale, oltre che a seguito degli esiti della sorveglianza sanitaria: tutto questo porta a concludere che il datore di lavoro, benché non esplicitamente previsto dal D. Lgs. 81/08, debba formalizzare l’incarico all’uso della PLE.
Riportiamo il link alla sezione modulistica del nostro sito, in cui può trovare un fac simile per l’incarico degli addetti all’uso di attrezzature di lavoro: Modulo incarico addetti all'uso di attrezzature di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012

RISPOSTA:
Sulla base di quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, che norma le attività formative per l’utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili con e senza stabilizzatori, definisce:
• Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
Indicando i requisiti minimi formativi all’allegato III dello stesso Accordo, specificando al punto 1.0: Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l’utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.
Pertanto sulla base delle indicazioni sopra evidenziate la formazione svolta ai sensi di tale indicazione normativa è considerata valida per l’utilizzo di tutte le PLE a prescindere dalle dimensione.

RISPOSTA:
Chiunque utilizza la piattaforma elevabile (PLE), ossia vi sale e agisce sui comandi o semplicemente agisce sui comandi, deve essere formato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/12.
Premesso che l'Accordo Stato Regioni del 22/02/12 non entra nel merito dei casi di accesso alla cesta senza utilizzo, è coerente con la lettura dell'attuale disposto legislativo quanto segue.
Il conducente, qualora si limiti a guidare l’automezzo circolante su strada ma non utilizzi (salga e/o comandi la “cesta”), deve possedere idonea patente di guida e può non essere in possesso di formazione specifica per l’uso della piattaforma di lavoro ai sensi dell’Accodo Stato Regioni 22/02/12.
Analogamente al caso del conducente, l'accesso alla "cesta" senza effettuare manovre (ossia senza intervenire sui comandi) richiede una formazione limitata alla corretta applicazione delle misure di sicurezza per i rischi di tale attività (rischio caduta dall'alto, utilizzo di dispositivi anticaduta), ma non la formazione prevista dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/12.

RISPOSTA:

Premesso che nell’utilizzo delle PLE vanno rispettate le indicazioni previste dal costruttore nelle istruzioni per l’uso, attualmente è disponibile la norma UNI EN 280 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Calcoli per la progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove” relativa alle caratteristiche delle PLE, alla quale il costruttore può far riferimento per assolvere ai requisiti previsti dalla Direttiva Macchine e che rappresenta la regola dell’arte nella costruzione delle PLE. Al punto 5.6.14 della citata norma vengono riportate le caratteristiche del punto di ancoraggio per il collegamento di un dispositivo di trattenuta che deve poter resistere a una sollecitazione statica di 3 kN senza raggiungere la resistenza ultima. Per le piattaforme che possono ospitare più di una persona, il requisito di resistenza (sollecitazione statica) deve essere moltiplicato per il numero delle persone. Il punto di ancoraggio del sistema di trattenuta, così come indicato nella norma, non può dunque essere assimilabile ai punti di ancoraggio destinati all’aggancio di componenti di un sistema anticaduta individuati nelle norme UNI 11578 e UNI EN 795 che richiedono una resistenza di 12 kN per singolo utilizzatore. A seguito delle indicazione riportate dalla norma UNI EN 280 e a quanto riportato nella norma UNI EN 363 “Sistemi individuali per la protezione contro le cadute” dove, al punto 3.2.1.1., si definisce il sistema di trattenuta come “un sistema individuale per la protezione contro le cadute che impedisce all’utilizzatore di raggiungere zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto”, si può dedurre che evidentemente la previsione di un operatore che cade al di fuori della piattaforma, producendo una sollecitazione dinamica, non viene contemplato nelle modalità di calcolo previste dalla norma tecnica sulla costruzione delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) e che, quindi, l’uso dell’imbracatura è finalizzato a “prevenire” la caduta dalla cesta della PLE. Va pure evidenziato che l’uso del dissipatore su una piattaforma aerea non risulta compatibile con il sistema di trattenuta statico previsto dalla macchina. Infatti il punto 4.4 della norma UNI EN 355 “Assorbitori di energia” indica le prestazioni dinamiche del dissipatore, che deve contenere la forza frenante Fmax a valori inferiori a 6 kN. La forza frenante di 6 kN, dunque non risulta compatibile con i requisiti previsti dal punto di trattenuta della norma UNI EN 280. Concludendo, l’utilizzo dell’imbracatura concordino di trattenuta regolabile è senz’altro necessaria durante l’uso di una Piattaforma di Lavoro Elevabile ma, in base a quanto indicato nelle norme tecniche citate, relative alla resistenza statica del punto di ancoraggio, e al tirante d’aria variabile in funzione dell’altezza di lavoro della PLE, l’utilizzo dell’assorbitore di energia non rientra nei DPI di trattenuta previsti a carico dell’operatore del mezzo. A cura di Ing. Mauro Rossato e Ing. Federico Maritan


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