FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Vi chiedo se la mia figura professionale (sono un ingegnere e consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro, non sono un RSPP), possa essere compatibile con una eventuale nomina come componente dell'organismo di vigilanza. | 18/04/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La legislazione vigente non stabilisce precisi requisiti per i membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01. Alcune indicazioni sono rintracciabili nella bibliografia e nella giurisprudenza. In generale, i membri dell’OdV, per poter svolgere un’efficace azione di controllo, dovranno possedere conoscenze e competenze sulle tematiche oggetto di verifica da parte dello stesso OdV. Essendo i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose annoverati tra quelli presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, una figura di “esperto” in materia di salute e sicurezza sul lavoro è certamente idonea nella compagine di un OdV che possa svolgere efficacemente la sua funzione di vigilanza. Rimane inteso che sarà l’amministratore dell’azienda che incarica l’OdV a determinare quali competenze, conoscenze e caratteristiche devono possedere i membri dell’OdV. | |
Io sono dipendente di una società di consulenza e per conto del mio datore di lavoro sono parte di 2 Odv presso 2 aziende nostre clienti. | 22/06/2020 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: La copertura assicurativa per l’incarico di Organismo di Vigilanza non è di per sé obbligatoria, anche se caldamente consigliata. La stessa è rimessa alla libera contrattazione delle parti, quindi i relativi oneri possono essere sostenuti dal professionista, membro esterno dell’Organismo di Vigilanza, o dalla società vigilata. Nel suo caso, in cui l’incarico di membro esterno è stato veicolato dalla società di consulenza per cui lavora, non sussiste alcun obbligo a carico del suo datore di lavoro a garantirle una copertura assicurativa, rientrando la stessa nella libera contrattazione tra lei, il suo datore di lavoro e le due società clienti. La copertura assicurativa rientra comunque nell’interesse, oltre che suo, del suo datore di lavoro, che potrebbe essere chiamato a risarcire i danni eventualmente da lei causati ai sensi dell’art. 2049 C.C. | |
Durante il corso abbiamo parlato delle caratteristiche di un OdV i cui componenti devono avere una loro indipendenza rispetto alla società da cui sono stati nominati per svolgere tale compito. Se ben ricordo, si era fatto cenno ad una sentenza della Cassazione (vicenda Tyssen?) che andava a chiarire questi aspetti. | 08/01/2015 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il requisito di autonomia ed indipendenza è richiamato dalle linee guida di Confindustria, nonché ripreso dalla giurisprudenza. Tuttavia non sono stabilite regole specifiche in merito ed ogni soluzione va pertanto analizzata nel caso specifico. Appare comunque una scelta opportuna, al fine di garantire il rispetto del requisito e prevenire possibili contestazioni, la scelta di membri dell’OdV del tutto avulsi dall’organizzazione. La sentenza al quale si è fatto riferimento nel corso è la cosiddetta sentenza “Thyssen” della Corte d'Assise del Tribunale di Torino del 14 novembre 2011, nella quale si contesta che: “il membro deputato ad efficacemente vigilare sull'adozione del "modello" in materia antinfortunistica era lo stesso dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza; in sostanza, l'ing. CAM., come membro dell'organo di vigilanza, doveva controllare il suo stesso operato”. Rimandiamo alla sentenza stessa per maggiori informazioni (veda il link: http://www.vegaengineering.com/news/thyssen-depositata-la-sentenza-nid1550.html). |