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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSI SICUREZZA CANTIERI: IL DIRETTORE TECNICO E IL CAPO CANTIERE

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il POS è un documento obbligatorio per ogni impresa esecutrice, e va redatto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 con riferimento ai rischi lavorativi dell’impresa stessa all’interno del singolo cantiere.



Il D.Lgs. 81/08 non dà specifiche in merito all’obbligo di inoltro del POS alle imprese in subappalto, anche se trattandosi di un documento relativo ai rischi della singola impresa non ha grande rilevanza per le altre imprese esecutrici. Le imprese esecutrici dovranno invece ricevere il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), redatto dal Coordinatore per la Progettazione, che riguarda la prevenzione dei rischi dell’intero cantiere.



Si precisa che resta in capo all’impresa affidataria la verificare della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione (art. 97, com. 3 lett. a) del D.Lgs. 81/08


RISPOSTA:

In funzione di quanto indicato nel punto 11 dell’allegato XII del D. Lgs. 81/08 devono essere indicati anche i lavoratori autonomi anche se al successivo punto 12 non vengono richiamati nella identificazione.


RISPOSTA:

Si, le ditte esecutrici comprendo anche i subappaltatori.


RISPOSTA:

La normativa non indica espressamente quando deve essere necessariamente aggiornata. Infatti la “virgola” dopo il comma 1 dell’art.99 può generare diverse modalità di lettura. Consigliamo di aggiornare la notifica nel momento in cui si integrano le imprese già selezionate o naturalmente quando cambiano i soggetti indicati nell’allegato XII (Coordinatore, RdL ecc.). A titolo di suggerimento, si consiglia inoltre si contattare gli organi preposti (ASL, Ispettorato) che possono avere, a seconda delle province, diverse modalità di lettura in merito. Molte regioni inoltre, hanno attivato delle modalità di inserimento dati da portale e risulta più veloce l’aggiornamento del documento.


RISPOSTA:

La normativa indicata nell’art. 99 e allegato XII, non specifica se esecutrici o fornitori. Riteniamo ipotizzabile, in funzione dell’art. 90 comma 3, che siano quelle esecutrici che partecipano alla realizzazione dell’opera o parte di essa.


RISPOSTA:
L’art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/08 obbliga il Committente o il Responsabile dei Lavoro ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all’allegato XVII del medesimo decreto. Relativamente alle imprese affidatarie prevede l’acquisizione di una dichiarazione che indichi il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008. Al successivo art. 100, comma 6-bis), si dispone, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, di assicurare che i soggetti che si occupano dello svolgimento delle attività di cui all’art. 97, quindi i soggetti indicati ai fini della verifica tecnico professionale dell’impresa affidataria, siano adeguatamente formati. Ciò premesso, la domanda pone il problema di come assicurare l’adeguatezza della formazione. Il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97, tuttavia si può affermare che i contenuti della formazione devono riguardare gli aspetti inerenti l’attuazione dell’art. 97 (conoscenze in materia di salute e sicurezza nei cantieri per il controllo della sicurezza, per il coordinamento degli obblighi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, di verifica coerenza dei POS, di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori) e pertanto non può ritenersi sufficiente a riguardo la formazione di ruolo (dirigente o preposto) stabilita dall’art. 37, c, 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 (atto n° 221 CSR), nonché, in generale, quella per l’espletamento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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