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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO LA CORRETTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO: D.LGS. 81/08, CLP E REACH

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

L’articolo 260 del D. Lgs. 81/08 (Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) recita che :”1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all’articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell’ambiente e l’uso di idonei DPI, nella valutazione dell’esposizione accerta che l’esposizione è stata superiore a quella prevista dall’articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all’articolo 240, li iscrive nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL. L’iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l’obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all’articolo 251, comma 1, lettera b).


RISPOSTA:

Non sempre si riesce a risalire al materiale più idoneo per i guanti dagli ingredienti che compongono le miscele.

Anche la EN 374 (norma tecnica dei guanti per la protezione da agenti chimici) riporta un elenco di sostanze di prova, che però sono solo un ristretto numero. Tuttavia confermiamo che è corretto fare riferimento ai materiali dei guanti indicati nella sezione 8.2 della scheda di sicurezza.


RISPOSTA:

Se si utilizza un algoritmo per stimare il rischio chimico, sarà necessario riferirsi a quanto richiesto dal modello stesso. Infatti alcuni modelli potrebbero richiedere solo le indicazioni di pericolo H della miscela, altri anche quelle delle singole sostanze che la compongono. Ad esempio, Movarisch di norma richiede di utilizzare le indicazioni di pericolo H della miscela; tuttavia, in caso di agente chimico non pericoloso, richiede di controllare le indicazioni di pericolo H delle singole sostanze che compongono la miscela, al fine di assegnare un punteggio di pericolo alla miscela stessa, anche se non classificata pericolosa ai sensi del regolamento CLP.


RISPOSTA:

La sezione 2 della SDS riporta le indicazioni di pericolo H associate all’intera miscela. Tuttavia, nella sezione 3.2 sono riportati tutte le sostanze che compongono la miscela, con tanto di concentrazione e indicazioni di pericolo associate. La classificazione finale di un prodotto (che si trova nella sezione 2) viene effettuata considerando con quali concentrazioni sono presenti le varie sostanze che compongono la miscela finale. Nella sezione 16 sono riportate tutte le informazioni di pericolo di tutte le sostanze che compongono la miscela.

Per valutare il rischio chimico è necessario fare qualche considerazione: in molti casi potrebbe essere sufficiente fare riferimento alle sole indicazioni di pericolo riportate nella sola sezione 2. In altri casi invece sarà più prudente valutare il rischio considerando i pericoli di ogni singola sostanza che compone la miscela finale come indicato nella sezione 3.2 (ad esempio nel caso in cui una singola sostanza sia classificata come cancerogena anche se la miscela finale poi non è cancerogena in quanto presente solo in concentrazioni basse). La scelta potrà dipendere anche dai quantitativi utilizzati, dai tempi di esposizione, dalle frequenze di esposizione, etc…


RISPOSTA:
Sulla base di quanto da Lei indicato, le sostanze chimiche che compongono la miscela sono tutte sostanze organiche (ovvero contengono carbonio).
La norma dei filtri per gas e vapori (EN 14387), per i gas e vapori organici prevede il filtro di tipo A o AX (di colore marrone), in funzione del punto di ebollizione degli agenti chimici (superiore o inferiore ai 65°C). Controllando qualche database, le sostanze da Lei citate hanno tutte temperatura di ebollizione superiore ai 65°C, quindi la scelta dovrebbe essere un filtro di tipo A (Le consigliamo comunque di verificare la temperatura di ebollizione del solvente nella sezione 9.1 della scheda di sicurezza).
I filtri si dividono ulteriormente in funzione della capacità filtrante, ovvero:
- Classe 1: bassa capacità (concentrazione dell'agente chimico nell'aria inferiore a 1.000 ppm)
- Classe 2: media capacità (concentrazione dell'agente chimico nell'aria inferiore a 5.000 ppm)
- Classe 3: alta capacità (concentrazione dell'agente chimico nell'aria inferiore a 10.000 ppm)

In questo caso la scelta però dipende dalla valutazione del rischio chimico, ovvero dalla modalità di utilizzo (ventilazione, quantitativi, tempi, etc...). Le ricordiamo infine che, qualora l'apparecchio di protezione delle vie respiratorie dovesse servire anche per l'utilizzo di altri agenti chimici, i filtri sono disponibili anche combinati con altri (es. filtro AP3 per la protezione anche da polveri o i filtri ABEK per la protezione da varie tipologie di sostanze).

RISPOSTA:
L’art. 227 comma 1 lett. b del D.lgs. 81/08 prevede che il lavoratore disponga di informazioni su tutti gli “agenti chimici pericolosi presenti sul luoghi di lavoro” (come definiti all’art. 222 comma 1 lettera b) e non solamente su quelli per cui la valutazione ha dato esito NON IRRILEVANTE per la salute.

RISPOSTA:

L’art. 221 (“Campo di applicazione”) comma 2. del D.lgs 81/08 recita: “I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230 e ss.mm.ii.”. Il D.lgs 230/95 affronta specificatamente il tema “RADON” al Capo III-bis (“Esposizione da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni”), artt. 10-bis/10-ter/10-quater/10-quinques/10-sexies/10-septies. Pertanto il rischio da Radon non è da includersi nella valutazione del rischio chimico, ma dovrà essere trattato in modo specifico, secondo le prescrizioni impartite dal D. Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.


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