FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Chi è l'organo pubblico preposto al controllo rifiuti aziendali? | 12/07/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all’art. 197, prevede che siano le province ad avere la competenza in merito al “controllo periodico su tutte le attività di gestione […] dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto”, dove la parte quarta è quella relativa alla gestione dei rifiuti. Le province possono avvalersi di organismi pubblici per l’espletamento delle proprie funzioni, comprese le ARPA territorialmente competenti. | |
Per un impianto di trattamento rifiuti autorizzato quali sono le tempistiche di registrazione su registro carico/scarico per i rifiuti prodotti dal trattamento di altri rifiuti? | 16/12/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Essendo un impianto di trattamento rifiuti, le registrazioni devono essere effettuate entro 2 giorni lavorativi dalla produzione. | |
Qualora la quantità stimata ed apportata sul registro di carico/scarico sia difforme dalla quantità pesata a destino, è sufficiente scrivere nelle annotazioni che il peso stimato è diverso da quello effettivo? | 24/03/2022 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Qualora la quantità stimata ed apportata sul registro di carico/scarico sia difforme dalla quantità pesata a destino, è necessario scrivere nelle annotazioni l'effettivo peso verificato a destino. Non è necessario registrare un ulteriore carico, qualora la stima abbia sottovalutato la quantità, poiché è noto che nell'operazione di carico viene fatta una stima (a meno che non venga utilizzata una pesa) e quello che fa fede è proprio il peso verificato a destino. | |
Per quanto riguarda il controllo delle fughe di gas per sostanze lesive dell'ozono, in Italia si applicano le tempistiche del Regolamento CE 1005/2009 (prova fughe annuale per apparecchiature contenenti da 3 a 30 Kg; semestrale da 30 a 300 Kg; trimestrale sopra i 300 Kg) oppure quelli del DPR 74/2006 (prova fughe annuale per apparecchiature con contenuto di gas da 3 a 100 kg e semestrale sopra i 100 kg)? | 22/04/2020 |
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