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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

L’art. 18, comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro deve nominare gli addetti all’attuazione delle misure di primo soccorso e comunque gestione dell’emergenza. Inoltre l’art. 45 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.



Se ne evince che la scelta degli addetti al primo soccorso da nominare deve scaturire dalla valutazione dei rischi e dalle conseguenti procedure di emergenza che devono essere attuate durante le attività lavorative e che non vi è alcun divieto che la gestione dell’emergenza sia condotta in accordo e coordinamento con altri datori di lavoro (come nel caso in cui il lavoratore di un’azienda operi presso i luoghi di lavoro gestiti da un altro datore di lavoro).



 



Ricordiamo anche che il DM 388/03 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) riporta all’articolo 2 comma 5 che “Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.



Precisiamo infine che l’art. 62 definisce il termine “luogo di lavoro”, ma solo ai fini dell’applicazione delle prescrizioni previste dal Titolo II, così come le esclusioni citate (mezzi di trasporto) sono riferite solo ai fini dell’applicazione delle prescrizioni del Titolo II, ma non, nello specifiche, alla disciplina sulla gestione dell’emergenza prevista dal D. Lgs. 81/08.


RISPOSTA:

La normativa vigente non esclude che il datore di lavoro possa ricoprire il ruolo di coordinatore delle emergenze.


RISPOSTA:

La normativa vigente non prevede l'obbligo di nomina scritta del coordinatore delle emergenze, tuttavia questa può essere effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) art. 43, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e avviene con una designazione scritta, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), quale “Lavoratore incaricato all’attuazione delle misure per la gestione delle emergenze, con compiti di Coordinatore“.


RISPOSTA:

La normativa vigente non prevede un percorso formativo obbligatorio per il coordinatore delle emergenze, tuttavia è opportuno che questa figura sia formata come addetto antincendio, addetto primo soccorso od entrambi.


RISPOSTA:

La normativa vigente (art. 18, comma 1, punto b) del D. Lgs. 81/08) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di: “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

La norma non distingue tra “cantieri e uffici” e il datore di lavoro deve assicurare, quindi, la presenza degli addetti antincendio e primo soccorso in tutti i luoghi di lavoro.


RISPOSTA:
Secondo il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 la formazione dei lavoratori designati alle squadre di primo soccorso deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale per quanto attiene alla capacità d'intervento pratico.

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