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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PER RSPP - TUTTI I SETTORI ATECO - 40 ORE

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Lo scopo della verifica dell'idoneità tecnico professionale è quella di verificare se l'azienda appaltatrice è in possesso delle conoscenze, dei mezzi e delle abilità per poter eseguire il lavoro affidatogli in sicurezza. Nello specifico, se l'attività specifica non risulta indicata del certificato è necessario verificare con altri mezzi il possesso dei requisiti, come esperienza documentata di attività similari già svolte, formazione specifica, mezzi adeguati.



Spetta comunque al committente stabilire se tali verifiche alternative siano sufficienti a garantire l'idoneità dell’impresa.


RISPOSTA:

Le ore di formazione di aggiornamento vanno conteggiate nel periodo in cui sono state fatte, se sono in eccedenza non possono essere “spostate” al quinquennio successivo. Le 40 ore sono da intendersi minime per il quinquennio, pertanto si può accumularne da 40 in su.


RISPOSTA:
Il D.Lgs. 81/2008 definisce lavoratore come “una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”. Per essere considerato lavoratore quello che conta è il vincolo di subordinazione rispetto un datore di lavoro e non la forma contrattuale in cui è resa la prestazione lavorativa. Quindi, per rispondere alla domanda da lei posta, possiamo affermare che nella situazione da lei descritta il lavoratore non possa essere considerato “autonomo”, ma "subordinato" ai fini del D.Lgs. 81/08. Pertanto è corretto che sia assoggettato a tutte le tutele in materia di prevenzione degli infortuni previsti dal D. Lgs. 81/08 per i lavoratori subordinati, mentre dal punto di vista contrattuale, definirlo come lavoratore autonomo a fronte di un rapporto di totale subordinazione non è assolutamente corretto.

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FAQ: consulenza
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