FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Se dalla consultazione del certificato camerale dell’azienda cui affido dei lavori risulta che l’attività specifica che deve svolgere non è contemplata ma l’azienda allo stesso tempo ha prodotto l’autodichiarazione di idoneità tecnico-professionale per tale attività: come posso tutelarmi nel caso in cui si verifichi un infortunio/indicente? | 05/01/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Lo scopo della verifica dell'idoneità tecnico professionale è quella di verificare se l'azienda appaltatrice è in possesso delle conoscenze, dei mezzi e delle abilità per poter eseguire il lavoro affidatogli in sicurezza. Nello specifico, se l'attività specifica non risulta indicata del certificato è necessario verificare con altri mezzi il possesso dei requisiti, come esperienza documentata di attività similari già svolte, formazione specifica, mezzi adeguati. Spetta comunque al committente stabilire se tali verifiche alternative siano sufficienti a garantire l'idoneità dell’impresa. | |
Le ore di aggiornamento per RSPP oltre le 40 nel quinquennio, possono essere considerate come ore di aggiornamento per il quinquennio successivo? | 18/12/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Le ore di formazione di aggiornamento vanno conteggiate nel periodo in cui sono state fatte, se sono in eccedenza non possono essere “spostate” al quinquennio successivo. Le 40 ore sono da intendersi minime per il quinquennio, pertanto si può accumularne da 40 in su. | |
In azienda è presente un lavoratore autonomo (quindi dotato di partita iva, modalità contrattuale richiesta dallo stesso lavoratore), assoggettato alla sorveglianza sanitaria, alla formazione e al controllo gerarchico. Questa modalità di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro è corretta? | 11/01/2022 |
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