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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO PES, PAV, PEI PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI – NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2021

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Per riconoscere l’idoneità del personale, il datore di lavoro accerta uno o più dei seguenti punti:





  • le attività lavorative e formative pregresse;




  • la documentazione attestante l’avvenuta frequenza con esito positivo di specifici corsi di formazione sugli argomenti trattati dalla norma, con indicata la valutazione finale del corso espressa dall'organizzazione erogatrice del corso (questo punto si ottiene frequentando corso ALE e superando il test finale);




  • la formazione svolta in ambito aziendale.





Per il conferimento dell'idoneità, inoltre, il Datore di Lavoro deve basarsi sull'accertamento di altri necessari requisiti della persona quali ad esempio:





  • idoneità psicofisica;




  • curriculum professionale;




  • comportamenti durante l'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.





Solo dopo tale valutazione completa del lavoratore, il Datore di Lavoro può riconoscere l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I e qualificare formalmente il lavatore (facsimile di lettera di nomina disponibile al seguente link: https://www.vegaengineering.com/modulistica/lettera-di-conferimento-della-qualifica-al-personale-addetto-ai-lavori-elettrici-cei-11-27/ ).


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 non individua dei titoli di studio che consentono di evitare la formazione prevista nella norma stessa. La formazione prevista dalla norma CEI 11-27 tratta in modo particolare aspetti legati alla sicurezza elettrica, aspetti talvolta sottovalutati nella formazione scolastica.


RISPOSTA:

Le manovre elettriche sono attività consentite agli addetti ai lavori elettrici. Per quanto riguarda le manovre in MT il decreto 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni” prevede che il personale sia addestrato per tali attività.


RISPOSTA:

Il D. Lgs. 81/08 all’art. 82 comma 1 riporta: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:



a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.



b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; […] “



Inoltre la norma CEI 11-27:2021 stabilisce nel punto 4.15.2 che “l’attribuzione delle condizioni di PES PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale”.



Pertanto ai fini della qualifica dell’idoneità dei lavoratori è necessario procedere con atto scritto.



Si riporta per completezza il collegamento alla nostra modulistica di riferimento: 



Fac simile Lettera di Nomina PES PAV PEI - Vega Engineering


RISPOSTA:

Secondo la norma CEI 11-27 l’URI non coincide necessariamente con il responsabile della manutenzione elettrica. Se in azienda esiste la figura del responsabile della manutenzione elettrica, spetta al datore di lavoro decidere se designarlo anche URI secondo la norma CEI 11-27.



Di seguito il fac-simile per la nomina dell’URI con indicati degli esempi di compiti a suo carico. 



Fac simile Nomina del ruolo di URI, ai sensi della norma CEI 11-27 - Vega Engineering


RISPOSTA:

I lavori sotto tensione in bassa tensione, devono essere effettuati da persone a cui il datore di lavoro ha riconosciuto l’idoneità ai lavori sotto tensione secondo la norma CEI 11-27. Il datore di lavoro deve specificare anche le precise tipologie di lavori elettrici a cui l’idoneità si riferisce.



Per quanto riguarda l’esecuzione in autonomia di tali lavori elettrici deve sempre essere fatta una valutazione da parte del datore di lavoro in merito alla loro fattibilità.

In particolare la norma CEI 11-27 al punto 6.3.5 “Condizioni di lavoro” afferma che:

- sul posto di lavoro può essere necessaria la presenza, oltre all’operatore, di una seconda persona nei casi di maggior complessità del lavoro. L’opportunità della presenza di un secondo operatore può derivare anche dalle dimensioni e dalla tipologia del posto di lavoro e non direttamente dall’attività che si deve eseguire;

- stabilire la complessità del lavoro è compito del Datore di lavoro, in base all’analisi del rischio relativa alla singola attività e alla formazione e all’esperienza delle persone incaricate di eseguire quel determinato lavoro;

- l’operatore che lavora da solo (mono operatore) deve essere in grado di tener conto e di controllare tutti i rischi che può incontrare.


RISPOSTA:

Se un addetto ai lavori elettrici è già stato nominato PES o PAV, per essere nominato anche come PEI deve essere formato secondo la norma CEI 11-27 anche per la parte relativa ai lavori sotto tensione (livelli 2A e 2B parte teorica e parte pratica).

Una volta terminata la formazione di cui sopra, il datore di lavoro valuterà:

• idoneità psicofisica;

• curriculum professionale;

• comportamenti seguiti nell'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.

Dopo questa valutazione il datore di lavoro potrà attribuire, se lo riterrà opportuno, l’idoneità ai lavori sotto tensione al lavoratore.


RISPOSTA:

Il Datore di Lavoro Committente ha un primo e fondamentale obbligo: assegnare i lavori in appalto a imprese in possesso di idoneità tecnico professionale sulle attività da svolgere. Tra gli aspetti che denotano il possesso di tale idoneità vi è senz’altro la formazione e l’addestramento dei lavoratori. Qualora il Datore di Lavoro Committente assegni il lavoro in appalto ad un’impresa priva di idoneità tecnico professionale può essere responsabile per eventuali infortuni, determinati proprio da tale carenza. Questo vale anche per le imprese che operano in subappalto: ricordiamo che ogni subappalto deve essere autorizzato, ai sensi del codice civile, dal committente.



Nel caso specifico la norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro committente nell’affidare lavori elettrici in appalto deve farsi dichiarare dall’appaltatore che il suo personale possiede i requisiti previsti dalla norma CEI 11-27 e dalla CEI 78-17 in caso di manutenzione delle cabine MT/BT. Tali considerazioni valgono anche nei confronti del subappaltatore.


RISPOSTA:
la Norma CEI 11-27 V Edizione del 2021 definisce quali sono le due categorie di addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ai quali può essere anche attribuita l’idoneità ai lavori in tensione:

• PES (Persona Esperta) è un lavoratore esperto in possesso di conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici (fuori tensione e in prossimità) in piena sicurezza.
• PAV (Persona Avvertita) è un lavoratore adeguatamente avvertito da una persona esperta (PES) o comunque da una persona che possiede le giuste conoscenze tecniche sui pericoli che l’elettricità può creare. Una PAV è comunque in grado di svolgere lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in piena sicurezza.
• Idonea ai lavori in tensione (per la quale si usa diffusamente l’acronimo PEI, in realtà, a differenza dei precedenti, non utilizzato dalla norma CEI 11-27), cioè un PES o PAV idoneo a svolgere i lavori elettrici in tensione.

Per decidere quali lavoratori nominare come addetti PES, PAV e a quali di questi concedere l’idoneità a lavorare in tensione, il Datore di Lavoro si baserà sugli elementi in suo possesso in merito a:
• grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità;
• grado di esperienza nei lavori e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione;
• affidabilità della persona;
• capacità di coordinamento di altre persone;
• risultato dei test di apprendimento finali degli specifici corsi di formazione e relative indicazioni sugli attestati.

A seguito di queste valutazioni ed ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 III edizione del 2014 e della Norma CEI 11-27 V Edizione del 2021 il Datore di Lavoro conferirà il riconoscimento di Persone Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) nonché l’attestazione di idoneità a svolgere lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione (PEI).

RISPOSTA:
In merito alla sua richiesta raccomandiamo la messa fuori tensione ed in sicurezza della linea elettrica durante le attività di scavo. Nel caso sia necessario effettuare una derivazione sulla linea elettrica è ovviamente necessario la messa fuori tensione ed in sicurezza della linea stessa.

RISPOSTA:
La manovra per ridare tensione agli impianti non costituisce lavoro elettrico quando l’operatore non ha accesso alle parti attive (rif. 3.4.2 Norma CEI 11-27) e pertanto può essere effettuata anche da persone non qualificate PES/PAV.
Data la particolarità e la specificità dell’effettuazione del riarmo degli interruttori, le persone addette all’effettuazione delle manovre dovranno comunque essere adeguatamente addestrate per effettuare in sicurezza tali manovre.
Per quanto riguarda poi il riarmo degli interruttori di media tensione, le persone addette all’effettuazione delle manovre dovranno comunque essere adeguatamente formate ed addestrate per effettuare in sicurezza tali manovre (DECRETO 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”) .
Ricordiamo inoltre che l’accesso a tutti i luoghi in cui siano presenti rischi elettrici per le persone comuni, deve essere regolamentato. Il metodo della regolamentazione e del controllo dell’accesso ricade sotto la responsabilità dell’URI Unità Responsabile di un impianto elettrico (rif. 4.3 Norma CEI 11-27); pertanto potranno accedere alle cabine elettriche solamente le persone autorizzate.

RISPOSTA:
No, non è corretto.
Il datore di lavoro deve attribuire per iscritto il profilo professionale agli addetti ai lavori elettrici specificando la tipologia o le tipologie di lavori a cui si riferisce. Alcuni esempi di tipologie di lavori elettrici sono i seguenti: installazione disinstallazione e/o manutenzione di quadri elettrici, esecuzione di misure elettriche, installazione disinstallazione e/o manutenzione di prese forza motrice, di corpi illuminanti e di condutture.
Un addetto ai lavori elettrici potrebbe avere un profilo professionale di PES per alcune precise tipologie di lavoro e di PAV per delle altre. Per i lavori elettrici di precisa tipologia da effettuare sotto tensione, il datore di lavoro è tenuto inoltre ad attestare l’idoneità degli addetti ai lavori elettrici ad eseguire tali attività.

RISPOSTA:

Nella nostra sezione modulistica è possibile scaricare gratuitamente i moduli editabili aggiornati alla versione 2021 della norma CEI 11-27, Di seguito il link: Modulistica Aggiornata CEI 11-27


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