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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO AGGIORNAMENTO PES PAV PEI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI NORMA CEI 11-27 EDIZIONE 2021

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il D. Lgs. 81/08 all’art. 82 comma 1 riporta: “1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:



a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.



b) per sistemi di categoria 0 e I purché l’esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; […]



Inoltre la norma CEI 11-27:2021 stabilisce nel punto 4.15.2 che “l’attribuzione delle condizioni di PES PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza del datore di lavoro. Detta attribuzione, accompagnata dall’indicazione della tipologia o delle tipologie di lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nell’ambito aziendale”.



Pertanto ai fini della qualifica dell’idoneità dei lavoratori è necessario procedere con atto scritto.



Si riporta per completezza il collegamento alla nostra modulistica di riferimento: https://www.vegaengineering.com/modulistica/lettera-di-conferimento-della-qualifica-al-personale-addetto-ai-lavori-elettrici-cei-11-27/?t=1676988443113


RISPOSTA:

Secondo la norma CEI 11-27 l’URI non coincide necessariamente con il responsabile della manutenzione elettrica. Se in azienda esiste la figura del responsabile della manutenzione elettrica, spetta al datore di lavoro decidere se designarlo anche URI secondo la norma CEI 11-27.



Di seguito il fac-simile per la nomina dell’URI con indicati degli esempi di compiti a suo carico. https://www.vegaengineering.com/modulistica/designazione-del-ruolo-di-uri-ai-sensi-della-norma-cei-11-27/


RISPOSTA:

La nuova Norma CEI 11-27 Edizione 2021 prevede una cadenza quinquennale per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della formazione degli addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI.

Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda l’idoneità ai lavori sotto tensione, è comunque buona norma riesaminare l'idoneità ai lavori elettrici in tensione con cadenza annuale.


RISPOSTA:

Il “Corso Aggiornamento Pes Pav Pei Addetti Ai Lavori Elettrici Nuova Norma Cei 11-27 Edizione 2021” non prevede il riconoscimento dei crediti per l’aggiornamento periodico della formazione del Preposto.



L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 infatti indica esplicitamente che “La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”.



Nel caso specifico il percorso formativo del corso in oggetto è previsto nella norma CEI 11-27.


RISPOSTA:

La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” precisa che l’attribuzione della qualifica di:



• Persona Esperta (PES)

• Persona Avvertita (PAV)

per i lavoratori dipendenti è di pertinenza del Datore di Lavoro.

Pertanto, il Datore di Lavoro, sulla base:

• della formazione sui lavori elettrici CEI 11-27 di cui sono in possesso i lavoratori;

• degli altri elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, capacità di coordinamento di altre persone, ecc.);

conferirà, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 III Edizione del 2014 e della Norma CEI 11-27 V Edizione del 2021, il riconoscimento di Persona Esperta (PES) o di Persona Avvertita (PAV), nonché l’attestazione della “Idoneità” (PEI) a svolgere lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione.

Quindi, sulla base di quanto sopra esplicitato, se all'interno di una azienda cambia la persona che ha il ruolo di Datore di Lavoro, il nuovo Datore di Lavoro dovrà rifare a suo nome tutte le attribuzioni PAV PES PEI rilasciate dal precedente. Le modalità potranno essere diverse: ad esempio si potranno rifare da capo le nomine, oppure il datore di lavoro potrà sottoscriverle quelle già presenti.

Da tenere inoltre presente che la norma CEI 11-27 indica la necessità di rivedere periodicamente, con cadenza annuale, l’idoneità a svolgere i lavori sotto tensione.


RISPOSTA:
L'art. 37 del D. Lgs 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
In tema di Sicurezza Elettrica il Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 impone che i lavoratori che effettuano l’attività di manutenzione di attrezzature di lavoro (ad es. Impianti Elettrici, Cabine Elettriche, ecc.) siano qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (art. 71, D. Lgs. n. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra citato è quindi obbligatorio che il personale addetto ad effettuare lavori elettrici sia formato, in possesso di conoscenze e competenze, ai sensi della normativa specifica di riferimento CEI 11-27.
In sostanza, il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione conforme alle previsioni della norma CEI 11-27 consente di dimostrare (cioè: può essere considerato condizione sufficiente) il possesso della formazione necessaria per l’attribuzione della qualifica di PES o PAV, ma non è condizione necessaria per essere “di fatto” in possesso di tale formazione. Rimane in capo al datore di lavoro valutare e dimostrare se, eventuale formazione pregressa, possa essere sufficiente per ottemperare alle richieste della norma CEI 11-27 in tema di conoscenze e competenze degli addetti ai lavori elettrici (PES o PAV); evidenziamo tuttavia la necessità e l’importanza di riuscire a comprovare tale valutazione mediante attestati di formazione o altre registrazioni che dimostrino l’avvenuta formazione ai sensi della norma CEI 11-27 (con specifiche indicazioni sia in termini di contenuti che di durata della formazione).
Ricordiamo infine che tale qualifica deve essere accompagnata dalla specifica indicazione della/e tipologie di attività soggette a rischio elettrico possono svolgere i lavoratori.

RISPOSTA:
La Norma CEI 11-27 V Edizione del 2021 definisce quali sono le due categorie di addetti ai lavori elettrici (PES e PAV), ai quali può essere anche attribuita l’idoneità ai lavori in tensione:

• PES (Persona Esperta) è un lavoratore esperto in possesso di conoscenze tecniche teoriche e con un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori elettrici (fuori tensione e in prossimità) in piena sicurezza.
• PAV (Persona Avvertita) è un lavoratore adeguatamente avvertito da una persona esperta (PES) o comunque da una persona che possiede le giuste conoscenze tecniche sui pericoli che l’elettricità può creare. Una PAV è comunque in grado di svolgere lavori elettrici fuori tensione e in prossimità in piena sicurezza.
• Idonea ai lavori in tensione (per la quale si usa diffusamente l’acronimo PEI, in realtà, a differenza dei precedenti, non utilizzato dalla norma CEI 11-27), cioè un PES o PAV idoneo a svolgere i lavori elettrici in tensione.

Per decidere quali lavoratori nominare come addetti PES, PAV e a quali di questi concedere l’idoneità a lavorare in tensione, il Datore di Lavoro si baserà sugli elementi in suo possesso in merito a:
• grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità;
• grado di esperienza nei lavori e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione;
• affidabilità della persona;
• capacità di coordinamento di altre persone;
• risultato dei test di apprendimento finali degli specifici corsi di formazione e relative indicazioni sugli attestati.

A seguito di queste valutazioni ed ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 III edizione del 2014 e della Norma CEI 11-27 V Edizione del 2021 il Datore di Lavoro conferirà il riconoscimento di Persone Esperta (PES), di Persona Avvertita (PAV) nonché l’attestazione di idoneità a svolgere lavori sotto tensione su impianti a bassa tensione (PEI).

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