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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

Corso Aggiornamento ASPP e RSPP - Tutti i settori ATECO - rischio elettrico, ATEX e fulminazione - 20 ore

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Non essendo “normato” il rischio di fulminazione all’aperto non vi è un riferimento di legge che indichi quando sospendere l’attività. Pertanto la sospensione dovrà sicuramente avvenire in caso di temporale con fulmini, mentre, in caso di semplici precipitazioni, sarà onere del Datore di Lavoro decidere il da farsi.


RISPOSTA:

Attualmente le norme tecniche della serie CEI EN 62305 non prevedono esplicitamente la valutazione del rischio fulminazione all’aperto (se non entro 3 metri dalle strutture). Tuttavia, nell’ottica di “valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” pare logico valutare tale rischio anche all’aperto. Pertanto le misure di sicurezza indicate non hanno un riferimento normativo preciso ma derivano da consigli generali che vengono diffusi in presenza di temporali per la popolazione (es. dalla protezione civile).


RISPOSTA:

Poiché l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 fa riferimento alle norme tecniche, occorre seguire le norme della serie CEI EN 62305 (non ci risulta che ce ne siano altre). Per quanto riguarda le possibili sanzioni non è immediata la risposta perché da un lato l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 non è sanzionato, ma dall’altro, l’art. 80 (obblighi del datore di lavoro) lo è. Quest’ultimo articolo prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dai rischi derivanti dalla fulminazione diretta e indiretta e dalle sovratensioni. Si sottolinea che sarebbe notevolmente più grave la posizione del Datore di Lavoro nel caso in cui un lavoratore dovesse essere colpito da un fulmine in assenza di valutazione del rischio svolta secondo le pertinenti norme tecniche.


RISPOSTA:

Non essendo “normato” il rischio di fulminazione all’aperto non vi è un riferimento di legge che indichi quando sospendere l’attività. Pertanto la sospensione dovrà sicuramente avvenire in caso di temporale con fulmini, mentre, in caso di semplici precipitazioni, sarà onere del Datore di Lavoro decidere il da farsi.


RISPOSTA:

Attualmente le norme tecniche della serie CEI EN 62305 non prevedono esplicitamente la valutazione del rischio fulminazione all’aperto (se non entro 3 metri dalle strutture). Tuttavia, nell’ottica di “valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” pare logico valutare tale rischio anche all’aperto. Pertanto le misure di sicurezza indicate non hanno un riferimento normativo preciso ma derivano da consigli generali che vengono diffusi in presenza di temporali per la popolazione (es. dalla protezione civile).


RISPOSTA:

Poiché l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 fa riferimento alle norme tecniche, occorre seguire le norme della serie CEI EN 62305 (non ci risulta che ce ne siano altre). Per quanto riguarda le possibili sanzioni non è immediata la risposta perché da un lato l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 non è sanzionato, ma dall’altro, l’art. 80 (obblighi del datore di lavoro) lo è. Quest’ultimo articolo prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dai rischi derivanti dalla fulminazione diretta e indiretta e dalle sovratensioni. Si sottolinea che sarebbe notevolmente più grave la posizione del Datore di Lavoro nel caso in cui un lavoratore dovesse essere colpito da un fulmine in assenza di valutazione del rischio svolta secondo le pertinenti norme tecniche.


RISPOSTA:

Non essendo “normato” il rischio di fulminazione all’aperto non vi è un riferimento di legge che indichi quando sospendere l’attività. Pertanto la sospensione dovrà sicuramente avvenire in caso di temporale con fulmini, mentre, in caso di semplici precipitazioni, sarà onere del Datore di Lavoro decidere il da farsi.


RISPOSTA:

Attualmente le norme tecniche della serie CEI EN 62305 non prevedono esplicitamente la valutazione del rischio fulminazione all’aperto (se non entro 3 metri dalle strutture). Tuttavia, nell’ottica di “valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” pare logico valutare tale rischio anche all’aperto. Pertanto le misure di sicurezza indicate non hanno un riferimento normativo preciso ma derivano da consigli generali che vengono diffusi in presenza di temporali per la popolazione (es. dalla protezione civile).


RISPOSTA:

Poiché l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 fa riferimento alle norme tecniche, occorre seguire le norme della serie CEI EN 62305 (non ci risulta che ce ne siano altre). Per quanto riguarda le possibili sanzioni non è immediata la risposta perché da un lato l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 non è sanzionato, ma dall’altro, l’art. 80 (obblighi del datore di lavoro) lo è. Quest’ultimo articolo prevede che il datore di lavoro prenda le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dai rischi derivanti dalla fulminazione diretta e indiretta e dalle sovratensioni. Si sottolinea che sarebbe notevolmente più grave la posizione del Datore di Lavoro nel caso in cui un lavoratore dovesse essere colpito da un fulmine in assenza di valutazione del rischio svolta secondo le pertinenti norme tecniche.


RISPOSTA:

L’obbligo di valutare il rischio da fulminazione non si applica agli edifici civili ad uso esclusivamente abitativo, in quanto non rientrano nell’ambito del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, se una parte dell’edificio civile è adibita a sede di attività lavorativa o professionale, e quindi qualificabile come luogo di lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compreso il rischio da fulminazione, in conformità all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.


RISPOSTA:

L’obbligo di valutare il rischio da fulminazione non si applica agli edifici civili ad uso esclusivamente abitativo, in quanto non rientrano nell’ambito del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, se una parte dell’edificio civile è adibita a sede di attività lavorativa o professionale, e quindi qualificabile come luogo di lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compreso il rischio da fulminazione, in conformità all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.


RISPOSTA:

La verifica dell’autoprotezione delle strutture contro le scariche atmosferiche va fatta per ogni struttura, quindi se un’azienda si compone di diversi edifici fisicamente separati gli uni dagli altri, andrà fatta una verifica per ogni edificio o struttura presente.


RISPOSTA:

La verifica dell’autoprotezione delle strutture contro le scariche atmosferiche va fatta per ogni struttura, quindi se un’azienda si compone di diversi edifici fisicamente separati gli uni dagli altri, andrà fatta una verifica per ogni edificio o struttura presente.


RISPOSTA:

Il punto A.2.2 della norma CEI EN 62305-2 prescrive le condizioni per poter considerare solo una porzione dell’edificio. Se tali condizioni non sono verificate o non si hanno informazioni, occorre considerare tutta la struttura nel suo complesso.


RISPOSTA:

Il punto A.2.2 della norma CEI EN 62305-2 prescrive le condizioni per poter considerare solo una porzione dell’edificio. Se tali condizioni non sono verificate o non si hanno informazioni, occorre considerare tutta la struttura nel suo complesso.


RISPOSTA:

Per poter confermare che non si tratti di un insieme di macchine accorerebbe visionare il suo funzionamento. In ogni caso si ricorda che una serie di singole macchine e quasi-macchine munite di marcatura CE costituisce un «insieme di macchine» quando soddisfa i tre criteri riportati qui di seguito:





  1. Le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto.




  2. Le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in maniera tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell'insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l'insieme.




  3. Le unità costitutive dell'insieme hanno un sistema di comando comune (ad es. un sistema di guida).




RISPOSTA:

Se la sostituzione dei motori non ha portato modifiche sostanziali, il cancello non deve essere marcato CE dall’installatore; se invece sono state eseguite modifiche sostanziali (tipo aumento di potenza dei motori) l’impresa che ha eseguito le modifiche diventa il nuovo fabbricante e quindi è tenuta a marcare CE il cancello, rilasciare il manuale e la dichiarazione di conformità.


RISPOSTA:

La legislazione vigente non stabilisce precisi requisiti per i membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01.



Alcune indicazioni sono rintracciabili nella bibliografia e nella giurisprudenza.



In generale, i membri dell’OdV, per poter svolgere un’efficace azione di controllo, dovranno possedere conoscenze e competenze sulle tematiche oggetto di verifica da parte dello stesso OdV. Essendo i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose annoverati tra quelli presupposto per l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01, una figura di “esperto” in materia di salute e sicurezza sul lavoro è certamente idonea nella compagine di un OdV che possa svolgere efficacemente la sua funzione di vigilanza.



Rimane inteso che sarà l’amministratore dell’azienda che incarica l’OdV a determinare quali competenze, conoscenze e caratteristiche devono possedere i membri dell’OdV.


RISPOSTA:

Bisogna inserire il fattore VM relativo all’altezza delle mani meno favorevole tra i due (a inizio sollevamento e a fine sollevamento).



Per esempio, se solleviamo da 30 cm da terra e posizioniamo a 80 cm, l’altezza di 30 è più sfavorevole – in quanto più distante dall’altezza ideale corrispondente con quelle delle anche – pertanto si andrà ad inserire il fattore verticale VM relativo a 30 cm.



Se invece solleviamo da 75 cm e posizioniamo a 150 cm, considereremo quest’ultimo valore più sfavorevole e andremo ad inserire VM relativo a 150 cm.


RISPOSTA:

Per le tipologie di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche oggetto di denuncia e successive verifiche periodiche il riferimento legislativo è il DPR 462/01.

Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche che vanno denunciati sono delle seguenti tipologie/strutture:

PARAFULMINI AD ASTA, PARAFULMINI A GABBIA, STRUTTURE RECIPIENTI E SERBATOI METALLICI, CAPANNONI METALLICI, STRUTTURE METALLICHE IN CANTIERI EDILI.

Quindi se l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è costituito solamente da scaricatori di sovratensione e non da una delle precedenti tipologie/strutture non si applica il DPR 462/01 stesso.



 


RISPOSTA:

Per le tipologie di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche oggetto di denuncia e successive verifiche periodiche il riferimento legislativo è il DPR 462/01.

Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche che vanno denunciati sono delle seguenti tipologie/strutture:

PARAFULMINI AD ASTA, PARAFULMINI A GABBIA, STRUTTURE RECIPIENTI E SERBATOI METALLICI, CAPANNONI METALLICI, STRUTTURE METALLICHE IN CANTIERI EDILI.

Quindi se l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è costituito solamente da scaricatori di sovratensione e non da una delle precedenti tipologie/strutture non si applica il DPR 462/01 stesso.



 


RISPOSTA:

Per quanto previsto dal D.lgs. 81/01 tutte le misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori sono di fatto a carico dell’azienda utilizzatrice ad eccezione di talune specifiche esclusioni previste dall’art. 3 del D.Lgs 81/08. In particolare per quanto riguarda i lavoratori somministrati, gli apprendisti e i lavoratori in distacco tutti gli oneri sono a carico del datore di lavoro “utilizzatore”. Qualora tali lavoratori fossero già in possesso di formazione generale e/o specifica, l’azienda utilizzatrice avrà l’onere di verificare che sia idonea e adeguata.


RISPOSTA:
La valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro, tra i quali il rischio ATEX, è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro come prescritto dall’art. 17 del D. Lgs. 81/08.
Per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il Datore di Lavoro può avvalersi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e/o di altri consulenti esterni all’organizzazione aziendale.
In generale la norma non prevede qualifiche specifiche per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, quindi nemmeno per la valutazione del rischio ATEX, e tantomeno prevede che sia solo il RSPP ad elaborare il DVR.
Tuttavia è opportuno che il professionista che, collaborando con il Datore di Lavoro, elabora la valutazione del rischio ATEX, sia in possesso di competenze specifiche in materia e conosca i rischi delle attività aziendali che ha il compito di valutare.

RISPOSTA:
Per quanto riguarda le misure di protezione contro le fulminazioni il riferimento normativo è costituito dalle norme della serie CEI EN 62305 “Protezione contro i fulmini”.
Le principali misure di protezione sono costituite da:
• captatore esterno completo di calate e parte interrata,
• collegamenti equipotenziali
• scaricatori di sovratensione.
La scelta dev’essere effettuata per mezzo di una specifica progettazione effettuata ai sensi della suddetta normativa tecnica e da parte di un tecnico iscritto ad albo professionale, come previsto dal D.M. 37/08.

RISPOSTA:
Per quanto riguarda le misure di protezione contro le fulminazioni il riferimento normativo è costituito dalle norme della serie CEI EN 62305 “Protezione contro i fulmini”.
Le principali misure di protezione sono costituite da:
• captatore esterno completo di calate e parte interrata,
• collegamenti equipotenziali
• scaricatori di sovratensione.
La scelta dev’essere effettuata per mezzo di una specifica progettazione effettuata ai sensi della suddetta normativa tecnica e da parte di un tecnico iscritto ad albo professionale, come previsto dal D.M. 37/08.

RISPOSTA:
Per la valutazione del rischio fulminazione vanno utilizzate le dimensioni della struttura poste fuori terra, più l’altezza degli eventuali impianti tecnologici posizionati in copertura.
Gli eventuali piani interrati non fanno aumentare l’altezza da considerare ai fini della valutazione del rischio fulminazione.

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