FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO
Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.
Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.
Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposte | Inserita il: |
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Ogni quanto va rielaborata la valutazione del rischio microclima? | 31/07/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Il riferimento di legge è il titolo VIII del D.Lgs. 81/08 (Agenti Fisici) che, nell’art. 181, richiede al Datore di Lavoro di valutare tutti i rischi da agenti fisici (e quindi anche il microclima), con particolare riferimento alla norme tecniche, programmando ed effettuando tale valutazione con cadenza almeno quadriennale. | |
Nel caso di attività all’aperto, quando vanno fatte le misure per la valutazione del Rischio Microclima? | 31/07/2024 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: In caso di attività all’aperto, per le misure di discomfort/stress da caldo la temperatura esterna deve essere almeno pari alla media delle temperature massime del mese più caldo (riportate nella tabella 4 del rapporto tecnico UNI/TR 10349-2). Invece, per misure di discomfort/stress da freddo, la temperatura esterna nel momento della misura deve essere pari o inferiore alla media delle temperature medie del mese più freddo (riportate nella tabella 5 del rapporto tecnico UNI/TR 10349-1). Per gli ambienti esterni le stesse linee guida suggeriscono delle metodologie di valutazione del rischio microclima senza eseguire delle misurazioni, basandosi solo su dati previsionali. | |
Dove è possibile reperire materiale relativo alla gestione dei disagi del lavoratore causati dall’aumento della temperatura dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro? | 17/11/2023 |
clicca per vedere la risposta RISPOSTA: Con il D.Lgs. 81/08 il microclima è stato riconosciuto come agente di rischio fisico e il Datore di Lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi per identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione. Il decreto citato non dedica un campo specifico per effettuare la valutazione di tale rischio pertanto si può fare riferimento ad altre fonti quali:
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