La Direttiva 2006/42/CE, meglio conosciuta come “Direttiva Macchine”, è una direttiva di prodotto che regolamenta la fabbricazione, l’immissione nel mercato e la messa in servizio delle macchine così come definite all’art. 1.1 della Direttiva medesima.
Ricordiamo che le direttive di prodotto, redatte secondo l'articolo 95 del Trattato di Roma, sono quelle direttive il cui scopo è:
Nel caso specifico, la Direttiva Macchine 2006/42/CE ha lo scopo di normare la costruzione delle macchine al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzatore.
La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 17 del 27 gennaio 2010 che è entrato in vigore il 6 marzo 2010.
Dal 2027 il nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230 andrà a sostituire la Direttiva Macchine 2006/42/CE
Vediamo di seguito un approfondimento sul tema affrontando i seguenti argomenti:
Per capire cosa si intende per “macchina” è necessario far riferimento a quanto indicato nella Direttiva Macchine 2006/42/CE e in particolare all’art. 1.1. Per “macchina” si intende uno dei prodotti elencati all’articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f) qui di seguito riportati:
a) Macchine
b) Attrezzature intercambiabili
c) Componenti di sicurezza
d) Accessori di sollevamento
e) Catene, funi e cinghie
f) Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
Quindi, nella Direttiva Macchine 2006/42/CE è presente una definizione di macchina “in senso stretto” e una definizione di macchina “in senso lato”. Dove e quando si applica la Direttiva Macchine? Semplificando, ogni volta sia coinvolta una macchina. Ma cosa la Direttiva Macchine 2006 per “macchina?”
La definizione di macchina “in senso stretto” è:
La macchina può quindi essere azionata dall’energia meccanica fornita da altre attrezzature, come, ad esempio nel caso di rimorchi agricoli azionati dalla presa di forza di un trattore, o i banchi di prova per veicoli a motore azionati dai veicoli sottoposti a prova. La macchina può anche essere alimentata da fonti energetiche naturali, come l’energia eolica o idraulica.
Ricordiamo in ogni caso che anche gli insiemi di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta sono da considerarsi macchine (ad esempio un paranco a mano, un transpallet manuale, una gru azionabile manualmente).
Tuttavia, per la Direttiva Macchine 2006/42/CE rientrano nella definizione di macchine anche altri prodotti che non necessariamente sono composti di parti o di componenti di cui almeno uno mobile.
La definizione di macchina “in senso lato” rintracciabile nella Direttiva Macchine comprende:
le attrezzature intercambiabili, cioè quei dispositivi che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, sono assemblati alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non sono degli utensili. Rientrano in questa classificazione, ad esempio, i gira-fusti da installare al posto delle forche nei carrelli elevatori oppure i martelli demolitori da installare in sostituzione delle benne degli escavatori, etc.;
i componenti di sicurezza, intesi come quei prodotti che non contribuiscono direttamente e principalmente all’espletamento di una funzione di una macchina, ma il loro scopo principale è quello di assicurare una misura di protezione per le persone esposte. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone, i blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza, i ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine, i dispositivi di arresto di emergenza, i dispositivi di comando a due mani, etc.;
gli accessori di sollevamento, intesi come quei componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Sono definiti accessori di sollevamento ad esempio i golfari di sollevamento, i magneti destinati al sollevamento dei carichi, le travi di sollevamento, etc;
le catene, le funi e le cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica intesi come quei componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima.
Resta inteso che sia le macchine “in senso stretto” sia le macchine “in senso lato” seguono lo stesso processo per la loro marcatura CE previsto dalla Direttiva Macchine.
Secondo la Direttiva Macchine 2006, una “quasi macchina” è un insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata.
L’espressione “insieme che costituisce quasi una macchina” significa che la quasi-macchina è un prodotto simile alla macchina nel senso stretto, vale a dire un insieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile, ma che manca di taluni elementi necessari per assolvere alla sua applicazione ben determinata.
Pertanto, la quasi-macchina deve essere sottoposta a un’ulteriore fase di costruzione per diventare la macchina finale che possa assolvere alla propria applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono, quindi, unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Un sistema di azionamento è una quasi-macchina, come anche tipicamente un robot industriale. Secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, le quasi macchine non devono essere marcate CE.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede che il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina, deve:
Nel caso di quasi macchina, la Direttiva Macchine 2006/42/CE impone al fabbricante o al suo mandatario, prima della sua immissione sul mercato, di accertarsi che:
Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
L’utilizzatore che acquista una macchina, se è un Datore di Lavoro, è tenuto sempre a valutarne la conformità. In particolare, il Datore di Lavoro ed, eventualmente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), possono essere considerati colpevoli in caso di un infortunio avvenuto su una macchina nuova e marcata CE e causato da un suo “vizio palese”. Ricordiamo che per vizio palese va intesa una carenza del macchinario che qualsiasi persona, in possesso di una idonea conoscenza delle Leggi e della Normativa sulle Macchine, è in grado di rilevare nel corso della Valutazione dei Rischi.
In sostanza, la Direttiva Macchine 2006/42/CE pone a carico del fabbricante l’onere di produrre macchine sicure ma il datore di lavoro che acquista e mette a disposizione dei lavoratori una macchina dovrà accertarsi che la stessa sia effettivamente sicura, ossia priva di vizi palesi.
Premesso ciò, è quindi necessario procedere come segue.
Nel caso in cui in azienda fossero installate macchine costruite antecedentemente al 22 settembre 1996, ossia antecedentemente all’entrata in vigore della “prima” Direttiva Macchine 2006/42/CE, risulterà necessario espletare quanto richiesto dall’art. 70 comma 2 del D.Lgs. 81/08. In particolare risulterà necessario procedere con una verifica di conformità della macchina ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V del D.Lgs. 81/08.
L’adeguamento della macchina ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V non comporta la necessità di marcare CE l’attrezzatura prevista dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
In generale si può affermare che se gli interventi su una macchina esistente non apportano modifiche sostanziali, vale a dire non introducono nuovi rischi non valutati in fase di progettazione della macchina stessa, non risulta necessario seguire un nuovo iter di marcatura come previsto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Stessa cosa vale qualora le modifiche introducessero nuovi rischi, ma le misure di protezione esistenti e presenti prima della modifica sono ancora sufficienti a contenere il nuovo rischio introdotto.
Tipici interventi che richiedono un nuovo processo di marcatura della macchina (svolto sempre conformemente alle procedure previste dalla Direttiva Macchine) sono, ad esempio:
L’art. 72 comma 1 del D. Lgs. 81/08 prevede che: “Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, (cioè fuori dalla Direttiva Macchine) attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V”.
Quindi ad esempio il proprietario di una macchina (es.: Datore di Lavoro) che vende la stessa ad un utilizzatore diretto (es.: altro Datore di Lavoro) deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. Tale obbligo riguarda anche chi concede la macchina in conto/lavoro, la noleggia o la fornisce in prestito d’uso.
Nel caso di “permuta contro nuovo acquisto” non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e non vi è, quindi, intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze. L’obbligo di attestare la conformità della macchina compete quindi al rivenditore della stessa. Pertanto, in sede di accertamento si procederà verificando il rispetto di questo obbligo da parte del rivenditore.
Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare: tipo di macchina e modello, numero di matricola, nome del costruttore e la dicitura “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.
Ricordiamo che la Direttiva Macchine 2006/42/CE si applica anche agli insiemi di macchine che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Affinché tuttavia un gruppo di macchine o di quasi-macchine possa essere considerato un insieme di macchine, rendendo così necessaria la marcatura CE d’insieme prevista dalla Direttiva Macchine, devono essere soddisfatti tutti i criteri che seguono:
Ricordiamo che il soggetto che realizza un insieme di macchine (il quale può essere il Datore di Lavoro utilizzatore), ai sensi della Direttiva Macchine è considerato al pari di un fabbricante. È pertanto sua responsabilità garantire che tale insieme, nel suo complesso, ottemperi ai requisiti di sicurezza e tutela della salute stabiliti dalla direttiva macchine.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE prevede che il fabbricante dell’insieme di macchine debba:
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