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D.M. 3/9/21: tutto quello che c’è da sapere sul Minicodice di Prevenzione Incendi!

Due strumenti normativi fondamentali per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro sono il “Codice di Prevenzione Incendi” (D.M. 3 agosto 2015) e il più recente “Minicodice” (D.M. 3 settembre 2021).

Questi regolamenti riflettono l’evoluzione della normativa nel tempo, con l’obiettivo di garantire una maggiore protezione delle persone e delle strutture, mantenendo al contempo una certa flessibilità nella loro applicazione.

Sebbene entrambi abbiano l’obiettivo di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro in caso di incendio, le loro applicazioni e metodologie presentano differenze significative.

LE FAQ SUL MINICODICE

Questa pagina esplora le principali differenze tra questi due strumenti normativi, evidenziando quando e come applicare il Codice di prevenzione incendi o il Minicodice, fornendo indicazioni pratiche per datori di lavoro e professionisti che devono garantire il rispetto della normativa vigente e mettendo a disposizione una serie di FAQ sul Minicodice di Prevenzione Incendi.

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3 AGOSTO 2015)  

Il Codice di Prevenzione Incendi, introdotto nel 2015 e aggiornato nel tempo, ha segnato un cambiamento significativo nel modo in cui si affronta la sicurezza antincendio. Questo strumento normativo si basa su un approccio prestazionale, che consente di individuare soluzioni di prevenzione e protezione personalizzate in base alle caratteristiche dell’edificio e dell’attività svolta.

Uno degli aspetti più interessanti del Codice è la sua flessibilità. A differenza di normative più rigide, che impongono soluzioni standard di tipo prescrittivo, il Codice Prevenzione Incendi permette di adottare strategie diverse a seconda delle esigenze specifiche. Questo è reso possibile dalla sua struttura modulare, che suddivide la scelta delle misure di sicurezza antincendio in diverse strategie, tra cui la compartimentazione, la gestione dell’esodo, il controllo dell’incendio e la sicurezza degli impianti.

L’obiettivo principale del Codice Prevenzione Incendi non è solo quello di rispettare i requisiti normativi, ma anche di ottimizzare la sicurezza senza imporre vincoli eccessivi. Ad esempio, un’azienda con un’attività produttiva complessa potrà adottare soluzioni più avanzate per proteggere i lavoratori e gli impianti, mentre un edificio per uffici potrà gestire il rischio con misure più semplici e mirate.

In generale, il Codice Prevenzione Incendi si applica a situazioni in cui il rischio incendio è medio o elevato (quindi non basso), come nel caso di edifici con un alto affollamento, impianti industriali o strutture con materiali altamente infiammabili.

IL MINICODICE ANTINCENDIO (D.M. 3 SETTEMBRE 2021)

Il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2021 (“Minicodice”) è uno dei tre decreti in materia di prevenzione incendi che hanno sostituito e abrogato il D.M. 10 marzo 1998. Questo decreto stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendio nelle attività produttive e nei luoghi di lavoro, escludendo i cantieri temporanei o mobili.

Secondo l'Allegato I del “Decreto Minicodice” D.M. 3/9/21, i luoghi di lavoro sono classificati in due categorie:

  • Luoghi a rischio incendio basso, ossia luoghi in cui sono valide tutte le seguenti condizioni: attività non soggette a specifiche regole tecniche verticali, con requisiti come affollamento ≤ 100 persone, superficie lorda ≤ 1000 m², piani tra -5 m e 24 m, carico d'incendio specifico inferiore a 900 MJ/m², assenza di materiali combustibili in quantità significative e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
  • Luoghi a rischio incendio non basso: tutti i luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri per essere classificati a rischio basso.

Per i luoghi a rischio incendio non basso, la strategia antincendio deve essere definita seguendo i criteri del D.M. 3 agosto 2015, cioè del "Codice Prevenzione Incendi". Per i luoghi a rischio incendio basso, la mitigazione del rischio viene conseguita attraverso i criteri del D.M. 3 settembre 2021, ossia tramite il "Minicodice".

Il Minicodice si applica a contesti come uffici di piccole dimensioni, negozi, studi professionali e altre attività dove il carico d’incendio è basso e il numero di persone presenti è limitato. In questi casi, non è necessario ricorrere a un’analisi avanzata del rischio: bastano alcune misure di sicurezza di base, come estintori adeguatamente posizionati, vie di fuga libere da ostacoli e una corretta gestione della prevenzione.

L’idea alla base di questo strumento è quella di rendere più accessibile la sicurezza antincendio, evitando eccessivi oneri burocratici e senza necessità di soluzioni tecniche avanzate, per aziende e professionisti che operano in ambienti a basso rischio.

Consulta tutte le FAQ riguardanti la normativa sulla valutazione del rischio incendio Decreto Ministeriale 3/9/21, clicca nel banner qui sotto!

LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA CODICE PREVENZIONE INCENDI E MINICODICE

Pur avendo lo stesso obiettivo, ossia garantire la sicurezza antincendio, il Codice di Prevenzione Incendi e il Minicodice adottano approcci differenti. Il Codice punta sulla personalizzazione delle misure di sicurezza attraverso un’analisi dettagliata del rischio, mentre il Minicodice si limita a fornire indicazioni più semplici e standardizzate.

Se si volesse riassumere la distinzione in modo sintetico, si potrebbe dire che il Codice è più flessibile ma anche più complesso, mentre il Minicodice è più rigido nelle prescrizioni, ma di facile applicazione.

Il Codice viene adottato quando la situazione richiede una valutazione più approfondita e un approccio su misura. Il Minicodice, invece, è perfetto per realtà più semplici, dove non servono soluzioni ingegneristiche avanzate ma solo il rispetto di alcune regole basilari.

QUANDO APPLICARE IL CODICE PREVENZIONE INCENDI E QUANDO IL MINICODICE?

La scelta tra Codice e Minicodice dipende principalmente dal tipo di attività e dal livello di rischio incendio. 

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Si dovrà fare riferimento al Codice di Prevenzione Incendi quando:

  • L’attività è soggetta a controlli dei Vigili del Fuoco.
  • Vi è un elevato affollamento o un significativo carico d’incendio.
  • Sono presenti sostanze infiammabili o processi produttivi con pericoli specifici che richiedono un’analisi tecnica approfondita.
  • Si desidera adottare soluzioni alternative e flessibili.

Al contrario, si potrà applicare il Minicodice se:

  • L’attività non è soggetta a controlli dei Vigili del Fuoco.
  • L’attività è a basso rischio e gestibile con misure standard.
  • Il numero di persone presenti è limitato e il carico d’incendio è ridotto.
  • Si vogliono seguire procedure più semplici senza necessità di soluzioni personalizzate.

È comunque possibile applicare in modo volontario il D.M. 03/08/2015 (Codice di Prevenzione Incendi) anche per i luoghi classificati a rischio basso di incendio, in alternativa al Minicodice, così come previsto dall’art. 3 comma 4 del DM 3/9/21.

La chiave per una corretta applicazione della normativa sta nell’identificare correttamente il livello di rischio (rientrando quindi di rischio di incendio basso e rischio di incendio non basso) e adottare lo strumento più adeguato. Un’attenta valutazione permette non solo di rispettare la legge, ma anche di garantire la protezione delle persone e dei beni, senza eccessivi oneri per le imprese.

PER APPROFONDIRE

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