CORSI DI PRIMO SOCCORSO PER ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA
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Di seguito i Corsi di Primo Soccorso per Addetti alle Squadre di Emergenza:
In conformità alla legislazione in vigore per il contrasto della pandemia da COVID19, Vega Formazione garantisce lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in videoconferenza, in e-learning e in presenza “in aula”. Per i corsi in aula Vega Formazione applica uno scrupoloso protocollo anticontagio COVID19. Il COVID MANAGER, responsabile dell’aggiornamento e dell’attuazione del protocollo anticontagio COVID19, è l’ing. Federico Maritan .
Per maggiori informazioni clicca qui.
Il Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di pronto soccorso aziendale introduce una particolare classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del Primo Soccorso ed individua i contenuti dei corsi di formazione degli Addetti al Primo Soccorso.
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli Addetti alle Squadre di Primo Soccorso.
Vega Formazione propone corsi per Addetti alle Squadre di Emergenza aggiornati secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale n.388.
Al termine dei corsi di Primo Soccorso Vega Formazione, Ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto e certificato ISO 9001:2000, rilascia l'attestato di partecipazione.
Eventuali prove pratiche saranno svolte al coperto nel nostro nuovo Centro di Addestramento "Safety Training Center".
Classificazione delle aziende ai fini della formazione di Primo Soccorso:
Aziende Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. n. 230/1995, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (desumibili dalla statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Aziende Gruppo B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Aziende Gruppo C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

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