Questa domanda č stata posta nella pagina Corso per componenti degli organismi di vigilanza (OdV) D.Lgs. 231/01 (valido anche per aggiornamento RSPP e ASPP) - 8 ore e pubblicata il 22/06/2020
La copertura assicurativa per l’incarico di Organismo di Vigilanza non è di per sé obbligatoria, anche se caldamente consigliata. La stessa è rimessa alla libera contrattazione delle parti, quindi i relativi oneri possono essere sostenuti dal professionista, membro esterno dell’Organismo di Vigilanza, o dalla società vigilata. Nel suo caso, in cui l’incarico di membro esterno è stato veicolato dalla società di consulenza per cui lavora, non sussiste alcun obbligo a carico del suo datore di lavoro a garantirle una copertura assicurativa, rientrando la stessa nella libera contrattazione tra lei, il suo datore di lavoro e le due società clienti. La copertura assicurativa rientra comunque nell’interesse, oltre che suo, del suo datore di lavoro, che potrebbe essere chiamato a risarcire i danni eventualmente da lei causati ai sensi dell’art. 2049 C.C.
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