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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSI ANTINCENDIO PER LE SQUADRE DI EMERGENZA LIVELLO 1, 2, 3 – NUOVO DM 2/9/21

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il Suo dubbio è legittimo e rimane (parzialmente) irrisolto a livello normativo. Questo in quanto né il testo del D.M. 2/9/2021, né la successiva circolare di chiarimento DCPREV n. 15472 del 2021, forniscono chiarimenti espliciti relativi a quali porzioni dei corsi tenuti/organizzati ai sensi del D.M. 10/03/1998 siano da considerarsi “ambito pratico”.



Potendoci dunque basare unicamente sui testi di legge, confermando la Sua interpretazione, riteniamo corretto il conteggio delle ore previste per le “Esercitazioni pratiche” come da programmi indicati dall’allegato IX dell’abrogato D.M. per corsi “A”, “B” e “C”.


RISPOSTA:

Le strutture descritte ricadono nelle attività di livello 2 (ex rischio medio).



Per maggiori approfondimenti consigliamo di consultare la seguente pagina: Nuovo Decreto Antincendio – Vega Formazione


RISPOSTA:

La normativa sul rischio incendio prevista dal nuovo DM 2/9/2021 prevede 3 livelli di rischio in relazione all’attività lavorativa. In base al livello di rischio è richiesto che gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ricevano una formazione congrua al livello stesso.



Pertanto se l’azienda ha un’attività che ricade nel livello 1, gli addetti dovranno effettuare una formazione “minima” che risponde ai contenuti riportati dal DM 2/9/2021 nell’allegato III. Nulla vieta che gli addetti possano partecipare a una formazione superiore a quella “minima”, ad esempio una formazione in linea con quanto previsto per il livello 2 o 3.



Per maggiori informazioni consultare la pagina: Nuovo Decreto Antincendio: tutte le risposte – Vega Formazione


RISPOSTA:

La normativa vigente non esclude che il datore di lavoro possa ricoprire il ruolo di coordinatore delle emergenze.


RISPOSTA:

La normativa vigente non prevede l'obbligo di nomina scritta del coordinatore delle emergenze, tuttavia questa può essere effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) art. 43, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e avviene con una designazione scritta, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), quale “Lavoratore incaricato all’attuazione delle misure per la gestione delle emergenze, con compiti di Coordinatore“.


RISPOSTA:

La normativa vigente non prevede un percorso formativo obbligatorio per il coordinatore delle emergenze, tuttavia è opportuno che questa figura sia formata come addetto antincendio, addetto primo soccorso od entrambi.


RISPOSTA:

Il Corso di Specializzazione in Prevenzione Incedi D.M. 05/08/2011 non costituisce credito formativo per la formazione degli addetti antincendio ai sensi del D.M. 2/9/21.


RISPOSTA:

L’attività di addetto alla squadra di emergenza deve essere compatibile con la limitazione alla movimentazione manuale dei carichi prescritta dal medico competente.

In sostanza, il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente deve valutare se tale attività è o meno compatibile con tale limitazione.


RISPOSTA:

La normativa vigente (art. 18, comma 1, punto b) del D. Lgs. 81/08) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di: “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

La norma non distingue tra “cantieri e uffici” e il datore di lavoro deve assicurare, quindi, la presenza degli addetti antincendio e primo soccorso in tutti i luoghi di lavoro.


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