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D.M. 2/9/21: tutto quello che c’è da sapere sulla Formazione Antincendio!

Il D.M. 2/9/21 è la nuova normativa di riferimento per la formazione degli addetti antincendio e dei docenti che svolgono corsi di formazione per gli addetti antincendio.

Vediamo un approfondimento su tutto quello che c’è da sapere sul D.M. 2/9/21.

Il decreto ministeriale antincendio D.M. 2/9/21 è uno dei tre decreti in materia di prevenzione incendi che hanno sostituito ed abrogato il D.M. 10/3/98.

In particolare il nuovo decreto antincendio D.M. 2/9/21 fornisce le diposizioni riguardati:

  • il piano di emergenza
  • l’informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio
  • la designazione degli addetti al servizio antincendio
  • i requisiti dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento per addetti al servizio antincendio
  • i contenuti dell’informazione e formazione antincendio
  • l’individuazione dei livelli formativi (Livello 1, Livello2, Livello 3) per gli addetti al servizio antincendio in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio
  • i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione per gli addetti al servizio antincendio
  • i contenuti minimi, la durata e la periodicità dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio
  • l’identificazione dei luoghi di lavoro per i quali è prevista l’idoneità tecnica
  • i contenuti minimi, la durata e la periodicità dei corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti dei corsi antincendio.

Per chiarire i dubbi sull’applicazione pratica delle nuove disposizioni abbiamo messo a disposizione una raccolta di FAQ, sulla base delle domande pervenute sia durante i numerosi seminari svolti su questo argomento, sia raccolte durante i nostri corsi di formazione.

TUTTE LE RISPOSTE AI QUESITI SUL D.M. 2/9/21

Consulta tutte le FAQ riguardanti la normativa antincendio D.M. 2/9/21, clicca nel banner qui sotto!

Vediamo di seguito un approfondimento su due delle principali novità introdotte dal D.M. 2/9/21: la definizione dei requisiti dei docenti dei corsi antincendio e l’introduzione di prove pratiche con l’uso di estintori e idranti durante i corsi per gli addetti alla squadra di emergenza incendio.

I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

Il D.M. 2/9/21, tra le varie novità introdotte, specifica nel dettaglio anche i requisiti che devono possedere i docenti per essere abilitati ad effettuare docenze nei corsi di formazione per addetti antincendio.

Vediamoli di seguito.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come docenti antincendio di almeno 90 ore ottenibili come somma di ore di docenza in ambito sia teorico che pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come docenti in materia antincendio di almeno novanta ore ottenibili come somma di ore di docenza in ambito sia teorico che pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati anche i docenti che  possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come docenti in materia antincendio di almeno novanta ore ottenibili come somma di ore di docenza in ambito sia teorico che pratico, svolte alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Inoltre i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio devono:

  • frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale;
  • esibire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti.

PROVE PRATICHE CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO: COSA CAMBIA?

In materia di formazione degli addetti antincendio IL d.m. 2/9/21, a sottolineare l’importanza dello svolgimento delle prove pratiche, ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.

Inoltre il documento “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’interno del 2/9/2021”, recentemente diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e che contiene indicazioni non presenti nel testo del D. M. 2/9/21, è molto chiaro nello specificare che durante lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio “Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l’utilizzo di tali presidi antincendio”.

Il documento dei Vigili del Fuoco precisa altresì che:

  • per tutte le prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua;
  • tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare: casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro e calzature chiuse con buona aderenza al suolo – protezioni che dovranno essere integrate, nel caso di focolai reali, con misure tecniche, procedure o dispositivi di protezione individuale ulteriori per la gestione del rischio termico;
  • le prove con idranti, previste per i corsi 2-FOR, 3-FOR, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Se da una parte tali indicazioni sottolineano correttamente l’importanza dell’addestramento pratico nei corsi di formazione antincendio, dall’altra l’organizzazione dei corsi in conformità a tali indicazioni richiederà uno sforzo aggiuntivo, anche in considerazione della necessità di effettuare prove su naspi, idranti UNI 45 e UNI 70 eroganti acqua, cioè su dispositivi di protezione antincendio non sempre disponibili in azienda.

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