Il D.M. 2/9/21 è la nuova normativa di riferimento per la formazione degli addetti antincendio e dei docenti che svolgono corsi di formazione per gli addetti antincendio.
Vediamo un approfondimento su tutto quello che c’è da sapere sul D.M. 2/9/21.
Il decreto ministeriale antincendio D.M. 2/9/21 è uno dei tre decreti in materia di prevenzione incendi che hanno sostituito ed abrogato il D.M. 10/3/98.
In particolare il nuovo decreto antincendio D.M. 2/9/21 fornisce le diposizioni riguardati:
Per chiarire i dubbi sull’applicazione pratica delle nuove disposizioni abbiamo messo a disposizione una raccolta di FAQ, sulla base delle domande pervenute sia durante i numerosi seminari svolti su questo argomento, sia raccolte durante i nostri corsi di formazione.
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Vediamo di seguito un approfondimento su due delle principali novità introdotte dal D.M. 2/9/21: la definizione dei requisiti dei docenti dei corsi antincendio e l’introduzione di prove pratiche con l’uso di estintori e idranti durante i corsi per gli addetti alla squadra di emergenza incendio.
Il D.M. 2/9/21, tra le varie novità introdotte, specifica nel dettaglio anche i requisiti che devono possedere i docenti per essere abilitati ad effettuare docenze nei corsi di formazione per addetti antincendio.
Vediamoli di seguito.
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati anche i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
Inoltre i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio devono:
In materia di formazione degli addetti antincendio IL d.m. 2/9/21, a sottolineare l’importanza dello svolgimento delle prove pratiche, ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.
Inoltre il documento “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’interno del 2/9/2021”, recentemente diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e che contiene indicazioni non presenti nel testo del D. M. 2/9/21, è molto chiaro nello specificare che durante lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio “Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l’utilizzo di tali presidi antincendio”.
Il documento dei Vigili del Fuoco precisa altresì che:
Se da una parte tali indicazioni sottolineano correttamente l’importanza dell’addestramento pratico nei corsi di formazione antincendio, dall’altra l’organizzazione dei corsi in conformità a tali indicazioni richiederà uno sforzo aggiuntivo, anche in considerazione della necessità di effettuare prove su naspi, idranti UNI 45 e UNI 70 eroganti acqua, cioè su dispositivi di protezione antincendio non sempre disponibili in azienda.
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