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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

Corso Antincendio Livello 3 - Nuovo DM 2/9/21 - Prova Idranti con Erogazione Acqua - 16 ore

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Secondo la normativa vigente non esiste un limite di età prestabilito per l’esonero dall'incarico di addetto antincendio. Tuttavia, l’idoneità dell’addetto antincendio deve essere sempre garantita, e questa viene valutata sulla base delle sue condizioni psicofisiche, delle capacità operative e del possesso di una formazione aggiornata.


RISPOSTA:

Il D.M. 02/09/2021 richiama, al suo Art. 4, l’obbligo per il datore di lavoro di designare “i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze […] ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o sé stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.”



Ne consegue che, indipendentemente dalle relazioni che possano intercorrere tra le varie aziende che condividano il medesimo edificio, in ogni azienda debba essere individuato un numero congruo di addetti antincendio (cfr. Allegato II al D.M. 02/09/2021, punto 2.1.2).



Per quanto riguarda l’elaborazione di un unico piano di emergenza è altrettanto evidenziabile in base al punto 2.1.1 dell’allegato II al D.M. 02/09/2021 che l’obbligo di redazione ed aggiornamento del piano di emergenza (dove previsto) gravi su ciascun datore di lavoro.



Tuttavia, in considerazione di quanto poi evidenziato nel medesimo allegato al punto 2.2.4 (“Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati”), può essere considerata valida la predisposizione di un piano di emergenza condiviso ed adottato da ciascuna azienda, nel quale siano specificati ruoli e competenze per le diverse aziende nonché le misure adottate per il coordinamento nella gestione dei vari eventi emergenziali.


RISPOSTA:

L’attività di distributore carburanti rientra tra quelle soggette ai sensi del DPR 151/2011 e, in quanto tale, è necessario almeno un corso per addetti antincendio di Livello 2. In base alla specifica valutazione del rischio incendio potrà essere eventualmente identificata una formazione per addetti antincendio di Livello 3.


RISPOSTA:

Nelle realtà aziendali più complesse e strutturate, elaborando il piano di emergenza può emergere come esigenza ineludibile quella di individuare un Coordinatore che sia in grado di gestire e raccordare le diverse attività che devono essere svolte in occasione degli eventi emergenziali. Il Coordinatore delle Emergenze rappresenta il riferimento aziendale sia per la squadra designata alla gestione delle emergenze, composta dagli addetti antincendio e dagli addetti al primo soccorso interni, sia per i servizi esterni che possono intervenire in caso di emergenze gravi quali Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso. È possibile la nomina di più coordinatori, ad esempio se a causa della turnazione del personale e delle assenze prevedibili non può essere garantita quotidianamente la sua presenza in azienda, in caso di emergenza tale ruolo sarà poi assunto dalla “prima” persona presente e rintracciabile in azienda tra quelle nominate.


RISPOSTA:

In base al contenuto dell’Allegato III del D.M. 02/09/2021:





  • sono da ritenersi attività per le quali è richiesta la formazione di livello 3 “alberghi con oltre 200 posti letto” – punto 3.2.2, comma 1, lettera j);




  • sono da ritenersi attività per le quali è richiesta la formazione di livello 2 le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (in quanto attività soggetta n. 66 secondo l’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.” – punto 3.2.3, comma 1, lettera a);




  • sono da ritenersi attività per le quali è richiesta la formazione di livello 1 le restanti, ovvero attività ricettive turistico-alberghiere fino a 25 posti letto e strutture turistico-ricettive all’aria aperta con capienza fino a 400 persone.





Resta fermo e distinto da quanto fin qui indicato l’obbligo di conseguimento di attestato di idoneità tecnica (con esame presso i Comandi VV.F. territorialmente competenti) per gli addetti antincendio in “alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;” – Allegato IV, punto 4.1, comma 1, lettera j) del D.M. 02/09/2021.


RISPOSTA:

Il Suo dubbio è legittimo e rimane (parzialmente) irrisolto a livello normativo. Questo in quanto né il testo del D.M. 2/9/2021, né la successiva circolare di chiarimento DCPREV n. 15472 del 2021, forniscono chiarimenti espliciti relativi a quali porzioni dei corsi tenuti/organizzati ai sensi del D.M. 10/03/1998 siano da considerarsi “ambito pratico”.



Potendoci dunque basare unicamente sui testi di legge, confermando la Sua interpretazione, riteniamo corretto il conteggio delle ore previste per le “Esercitazioni pratiche” come da programmi indicati dall’allegato IX dell’abrogato D.M. per corsi “A”, “B” e “C”.


RISPOSTA:

Le strutture descritte ricadono nelle attività di livello 2 (ex rischio medio).



Per maggiori approfondimenti consigliamo di consultare la seguente pagina: Nuovo Decreto Antincendio – Vega Formazione


RISPOSTA:

La normativa sul rischio incendio prevista dal nuovo DM 2/9/2021 prevede 3 livelli di rischio in relazione all’attività lavorativa. In base al livello di rischio è richiesto che gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza ricevano una formazione congrua al livello stesso.



Pertanto se l’azienda ha un’attività che ricade nel livello 1, gli addetti dovranno effettuare una formazione “minima” che risponde ai contenuti riportati dal DM 2/9/2021 nell’allegato III. Nulla vieta che gli addetti possano partecipare a una formazione superiore a quella “minima”, ad esempio una formazione in linea con quanto previsto per il livello 2 o 3.



Per maggiori informazioni consultare la pagina: Nuovo Decreto Antincendio: tutte le risposte – Vega Formazione


RISPOSTA:

La normativa vigente non esclude che il datore di lavoro possa ricoprire il ruolo di coordinatore delle emergenze.


RISPOSTA:

La normativa vigente non prevede l'obbligo di nomina scritta del coordinatore delle emergenze, tuttavia questa può essere effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) art. 43, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e avviene con una designazione scritta, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), quale “Lavoratore incaricato all’attuazione delle misure per la gestione delle emergenze, con compiti di Coordinatore“.


RISPOSTA:

La normativa vigente non prevede un percorso formativo obbligatorio per il coordinatore delle emergenze, tuttavia è opportuno che questa figura sia formata come addetto antincendio, addetto primo soccorso od entrambi.


RISPOSTA:

Il Corso di Specializzazione in Prevenzione Incedi D.M. 05/08/2011 non costituisce credito formativo per la formazione degli addetti antincendio ai sensi del D.M. 2/9/21.


RISPOSTA:

L’attività di addetto alla squadra di emergenza deve essere compatibile con la limitazione alla movimentazione manuale dei carichi prescritta dal medico competente.

In sostanza, il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente deve valutare se tale attività è o meno compatibile con tale limitazione.


RISPOSTA:

La normativa vigente (art. 18, comma 1, punto b) del D. Lgs. 81/08) prevede l’obbligo per il datore di lavoro di: “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

La norma non distingue tra “cantieri e uffici” e il datore di lavoro deve assicurare, quindi, la presenza degli addetti antincendio e primo soccorso in tutti i luoghi di lavoro.


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