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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA - AGGIORNATO LEGGE 215/2021 E DECRETO LAVORO 2023

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Il datore di lavoro o il dirigente individuano il preposto tra i lavoratori che sono in grado di sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale.



Il D.Lgs. 81/08 prevede che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza riportate all’art. 19 del decreto ma non vincola l’individuazione di un preposto in base al livello di inquadramento contrattuale.


RISPOSTA:

Il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle attività, non si può quindi forzare la nomina di preposto ad un soggetto che non esercita tale funzione. La valutazione di individuare o meno uno o più preposti all’interno dell’azienda spetta al datore di lavoro.


RISPOSTA:

Sull’argomento si è espressa la Commissione interpelli (interpello n. 5/2023 del 1° dicembre 2023) e, per il caso specifico, scrive “non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.


RISPOSTA:

Il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, non è tenuto a svolgere la formazione preposto. Per quanto concerne il quesito sul professore di ginnastica, questi, nei confronti degli studenti, non ricopre il ruolo di preposto poiché gli studenti, non sono equiparabili a lavoratori in quanto non fanno uso di “laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici“.


RISPOSTA:

La Legge 215/2021 ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008 tra le quali, all’art. 18, si prevede per il Datore di Lavoro l’obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.



Individuare non significa necessariamente che in azienda deve essere presente un preposto, ma se è presente un Preposto, questo deve essere nominato.



Pertanto, la legge non impone al Datore di Lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un Preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un Preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal Datore di Lavoro.



Nelle organizzazioni meno articolate, come quella descritta, Lei in qualità di Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori senza individuare un Preposto.


RISPOSTA:

La normativa non vieta che una persona esterna all’azienda, o comunque non assunta come dipendente, possa rivestire il ruolo di preposto, a patto che eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto e sia riconosciuto dai colleghi come tale. Questo vale anche per la figura del capoufficio: per poter essere identificati come preposto bisogna esercitare i relativi poteri e funzioni, anche se non è presente una delega specifica.


RISPOSTA:

In nessun articolo del D. Lgs. 81/08 viene espressamente citato che il lavoratore deve sempre lavorare sotto supervisione del preposto.

L’art. 19 sugli Obblighi del preposto, recentemente modificato dalla Legge 215/2021, però precisa che i preposti, tra le altre cose, devono: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (…)”. Le modalità di sorveglianza del preposto pertanto non sono stabilite per legge, ma devono essere tali da garantire una supervisione efficace, anche se non continua.


RISPOSTA:

La Legge 215/2021 ha modificato l'art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del D. Lgs. 81/08 introducendo nel comma 1 la lettera b-bis) che prescrive che il datore di lavoro e il dirigente devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.

E’ necessario porre attenzione alla terminologia utilizzata dal legislatore in quanto individuare non significa che necessariamente in azienda deve essere presente un preposto, ma che se è presente un preposto, questo deve essere nominato. In sostanza, la legge non impone al datore di lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal datore di lavoro.

Nelle organizzazioni meno articolate, dove il datore di lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori, non è necessario individuare nell’organizzazione aziendale un preposto.


RISPOSTA:

La normativa vigente non esclude che il socio lavoratore possa ricoprire il ruolo di preposto.


RISPOSTA:

Fino all’entrata in vigore dell’Accordo previsto all’art. 37 comma 2, l’aggiornamento della formazione dei preposti è quinquennale ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.


RISPOSTA:

Nel D. Lgs. 81/08, recentemente modificato dalla Legge 215/2021, all’art. 18 sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente è stato introdotto il comma b-bis) che specifica “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.

Pertanto ora l’individuazione del preposto è un obbligo a carico del datore di lavoro e del dirigente, il testo normativo in ogni caso non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del preposto dell’incarico attribuitogli.

Sulla base di quanto sopra citato, quindi, non è necessario provvedere alla nomina scritta del preposto, ma potrebbe risultare sufficiente la sua individuazione scritta anche nel solo DVR.



 


RISPOSTA:

Il preposto di fatto è ancora previsto dalla legislazione vigente, ma diviene ora una "anomalia organizzativa". Se oggi un soggetto svolge funzioni di preposto, deve essere individuato e formato. Viceversa, il datore di lavoro potrà incorrere in sanzioni per mancata individuazione della figura del preposto.


RISPOSTA:

No, la normativa non prevede un rapporto numerico preposto/lavoratori.


RISPOSTA:

L’art. 19 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del preposto) prescrive che se durante l’attività di supervisione e vigilanza il preposto si trovi a rilevare “non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale” deve “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Secondo quanto sopra citato, quindi, il preposto può e deve impartire ordini qualora rilevi il non rispetto delle condizioni di sicurezza e si attivi per ripristinarle. La norma non specifica la possibilità di impartire ordini scritti o orali ed è quindi ragionevole pensare che possano essere adottate entrambe le modalità.


RISPOSTA:

La “persona esperta” che deve fare l’addestramento, a seconda del tipo di addestramento da erogare può essere il preposto stesso, un lavoratore esperto, un tecnico installatore o formatore della ditta produttrice di una determinata macchina e/o attrezzatura. In ogni caso la persona che eroga l’addestramento deve conoscere bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.


RISPOSTA:

L’art. 19 del D. Lgs. 81/08 (Obblighi del preposto), modificato dalla Legge 215/2021, rafforza il ruolo del preposto specificando che deve sovrintendere e vigilare sull’attività dei lavoratori, sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, sull’uso dei DPI etc. Questa attività di supervisione e vigilanza va svolta dal preposto sul campo e, per tenerne traccia scritta (da esibire, per esempio, in occasione di ispezioni da parte degli organi di vigilanza) è opportuno utilizzare dei moduli in cui il preposto può annotare tutte le informazioni utili per verbalizzare l’attività di vigilanza (data, reparto controllato, aspetti controllati, non conformità rilevate, etc.).


RISPOSTA:
L’art. 18 del D. Lgs. 81/08 sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, nel comma 1 lettera b-bis) di nuova formulazione precisa: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per le attività di cui al precedente periodo (…)”.
Sulla base di quanto sopra citato, quindi, il riconoscimento economico del preposto può essere stabilito dal CCNL di settore.

RISPOSTA:
Tra le modifiche al D. Lgs. 81/08, entrate in vigore con la Legge 215/21, una delle più rilevanti si trova all’art. 18 comma 1. B-bis) che introduce il nuovo obbligo per il datore di lavoro di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Le modifiche introdotte all’art. 18, quindi, prevedono l’obbligatoria individuazione del Preposto: la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l’incarico al Preposto, ma è pacifico che deve essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne siano a conoscenza.
Individuare non significa che necessariamente in azienda deve essere presente un preposto, ma che se è presente un preposto, questo deve essere nominato.

RISPOSTA:

Riportiamo di seguito le definizioni dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008: - Dirigente è “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. - Preposto è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Oltre a questo, il D. Lgs. 81/2008 stabilisce per le due figure del dirigente e del preposto specifici e differenti obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro diverse, riportate rispettivamente nell’art. 18 e 19 del D. Lgs. 81/08. Volendo sintetizzare, la differenza fondamentale tra le due figure è nel grado di autonomia organizzativa consentita: come si nota dalla definizione, mentre al dirigente spetta l’organizzazione e la vigilanza dell’attività, al preposto si impone essenzialmente l’obbligo di controllare la corretta esecuzione delle attività, secondo le direttive aziendali ricevute.


RISPOSTA:
L’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 prevede per il preposto un corso base, con contenuti minimi previsti al punto 5 dello stesso, ed una formazione di aggiornamento della durata complessiva di 6 ore da completare nell’arco di un quinquennio, come indicato nel punto 9. Anche l’Accordo del 25/07/2012 prevede l’aggiornamento del preposto, indicando nel paragrafo intitolato “Aggiornamento della formazione”, il corso “base” per preposto come credito formativo permanente, ma solo se non subentrano mutamenti nel rapporto di preposizione nell’ambito aziendale, precisando che: “il credito formativo continua a sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane sostanzialmente analoga nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve solo aggiornare la propria formazione […], mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia sostanzialmente mutata nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la conseguenza che il preposto deve, in tale seconda ipotesi, svolgere la formazione particolare aggiuntiva (perché legata al ruolo svolto in azienda) come preposto”.

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