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FAQ: SERVIZIO CONSULENZA POST CORSO

Corso per datori di lavoro RSPP (DL-RSPP) modulo comune (Nuovo Accordo Stato Regioni 2025)

Il percorso formativo proposto da Vega Formazione si caratterizza per un servizio di consulenza online post-corso gratuito e riservato ai partecipanti che consente una prosecuzione del percorso formativo intrapreso garantendo un accrescimento professionale costante e fornendo utili supporti per la propria professione.

Ciascun partecipante riceverà, congiuntamente all'attestato, un codice di accesso da utilizzare per porre quesiti ai docenti del corso, utilizzando l'apposito spazio web "Area Riservata partecipanti" del sito.

Le risposte fornite dal docente verranno inviate a colui che ha formulato le domande e, se ritenute di comune interesse pubblicate sul sito. Tali domande e risposte sono inoltre accessibili dall'area riservata del cliente.
Principali quesiti formulati dai partecipanti e relative risposteInserita il:

RISPOSTA:

Lo scopo della verifica dell'idoneità tecnico professionale è quella di verificare se l'azienda appaltatrice è in possesso delle conoscenze, dei mezzi e delle abilità per poter eseguire il lavoro affidatogli in sicurezza. Nello specifico, se l'attività specifica non risulta indicata del certificato è necessario verificare con altri mezzi il possesso dei requisiti, come esperienza documentata di attività similari già svolte, formazione specifica, mezzi adeguati.



Spetta comunque al committente stabilire se tali verifiche alternative siano sufficienti a garantire l'idoneità dell’impresa.


RISPOSTA:

Nel caso di “distacco del lavoratore” come definito dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.



Si precisa che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.”


RISPOSTA:

Nel caso di “distacco del lavoratore” come definito dall’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 81/08, “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.



Si precisa che ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.”


RISPOSTA:

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i lavoratori come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 81/08. Tra questi figurano anche i soci lavoratori e tutti i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, operano per conto dell’azienda con un vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro della stessa.


RISPOSTA:

La normativa vigente (art. 43 comma 2 del D.Lgs. 81/08) non dà indicazioni specifiche sul numero di addetti antincendio e pronto soccorso che è necessario formare ma prevede che debba essere il datore di lavoro a designare e formare un numero adeguato di addetti antincendio e pronto soccorso tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva.

In ogni caso è necessario formare un numero congruo di addetti antincendio e addetti primo soccorso per garantire la continuità della loro presenza durante l’orario di lavoro, considerando turnazioni, malattie e ferie.


RISPOSTA:

L’art. 29 del D. Lgs. 81/08 prevede che il DVR debba essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Sulla base di quanto sopra, quindi, se gli uffici ed il magazzino fanno parte della stessa unità produttiva sarà sufficiente custodire una sola copia del DVR.

Qualora, invece, uffici e magazzino costituiscano due diverse unità produttive sarà necessario custodire due copie del DVR, una in ogni unità produttiva.


RISPOSTA:

Sul datore di lavoro, come previsto dall’art. 18, comma 1 lettera f del D. Lgs. 81/08, incombe l’obbligo di “richiedere l’osservanza” ai lavoratori delle misure di sicurezza previste per legge e dall’azienda, nonché altri obblighi sovrapponibili a quelli del preposto.

In sostanza il preposto è una figura che il datore di lavoro può (non necessariamente deve) prevedere nella sua organizzazione per svolgere effettivamente ed efficacemente le attività di controllo e supervisione delle lavorazioni, quando lo stesso datore di lavoro non è in grado di svolgerle direttamente.

Quindi , in assenza del preposto, le attività di controllo e supervisione di montaggio, smontaggio e uso del ponteggio devono essere svolte direttamente dal datore di lavoro.


RISPOSTA:

In ambiente di lavoro “Ufficio” con impiegati che svolgono attività di videoterminale, può essere possibile che non sia presente la figura del preposto così come delineato dal D. Lgs. 81/08 e che quindi non sia necessario individuarlo. In tal caso sarà il datore di lavoro (o il dirigente) direttamente a svolgere le attività di controllo della corretta applicazione delle misure di sicurezza. Tale struttura organizzativa dovrà essere formalizzata e procedurizzata, così da non creare confusione nei ruoli e nei compiti svolte dalle varie figure aziendali.


RISPOSTA:

Con l'Accordo Stato-Regioni del 17/4/25 è stato introdotto un percorso formativo obbligatorio per i Datori di Lavoro con una durata complessiva di 16 ore.

Inoltre, per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore specificamente dedicato alla gestione della sicurezza nei cantieri. Questo modulo consente di adempiere agli obblighi formativi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.



Infine, per i DL RSPP è necessaria la frequenza al modulo comune per Datori di Lavoro RSPP della durata di 8 ore, oltre agli eventuali moduli integrativi in base al codice Ateco dell'attività dell'azienda.


RISPOSTA:

Il D.Lgs. 81/2008, non prevede alcuna deroga per la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche se lo stesso ruolo viene ricoperto dal Datore di Lavoro. Alla luce dell'Accordo Stato Regioni del17/4/25, ricordiamo che il Datore di Lavoro deve prima completare il corso di formazione obbligatoria di 16 ore per Datore di Lavoro e poi quello per DL-RSPP.



Pertanto le consigliamo di completare i corsi prima di avviare l’attività per evitare di incorrere in potenziali sanzioni da parte degli organi di vigilanza o in alternativa di nominare un RSPP esterno.


RISPOSTA:

Né il D.Lgs. 81/2008 (all’art. 34 in cui viene indicata la possibilità di svolgere direttamente da parte del Datore di Lavoro i compiti del servizio di prevenzione e protezione), né l’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (dove vengono indicate le modalità, la durata minima e i contenuti dei corsi di DL RSPP) forniscono informazioni in merito ai pre-requisiti che il Datore di Lavoro deve possedere per svolgere direttamente i compiti del Servizio di prevenzione e protezione. Per un approfondimento, la invitiamo a visionare la pagina del nostro Blog Tecnico, al seguente link: Il Datore di Lavoro può assumere l'incarico di RSPP (DL SPP o DL-RSPP)?


RISPOSTA:
Con il titolo in suo possesso conseguito con la partecipazione al nostro corso, Lei può svolgere la funzione di RSPP solo nelle aziende in cui è Datore di Lavoro.

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